Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 15 dicembre 2005
Approvazione del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di finanza. (Deliberazione n. 273/05).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 dicembre 2005

Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (di seguito: decreto legislativo n. 68/01);
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 14 settembre 2001, n. 199/01 (di seguito: deliberazione n. 199/01), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);
- la nota del Presidente dell'Autorita' inviata il 30 settembre 2004 al Comando Generale della Guardia di Finanza, prot. n. AO/R04/3519 (di seguito: nota 30 settembre 2004);
- la lettera del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 9 febbraio 2005, prot. n. 39640, prot. Autorita' n. 012251 del 27 maggio 2005 (di seguito: lettera 9 febbraio 2005).

Considerato che:
- la legge n. 481/95 attribuisce all'Autorita', tra l'altro, compiti di controllo e di ispezione, da esercitare nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- i sopra citati compiti, riguardando le attivita' che contribuiscono alla formazione ed erogazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e del gas, comportano verifiche, accertamenti, valutazioni, perizie e sopralluoghi con accesso ad aziende, infrastrutture e impianti;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- i sopra citati compiti di controllo e di ispezione saranno connotati da una progressiva intensificazione in corrispondenza del completamento del quadro regolatorio risultante dai provvedimenti adottati dall'Autorita' in attuazione dei mandati ad essa conferiti dalla legge n. 481/95 e con le attribuzioni assegnate all'Autorita' dai decreti legislativi n. 79/99 e n. 164/00;
- con la nota 30 settembre 2004 il Presidente dell'Autorita' ha rappresentato al Comando Generale della Guardia di Finanza l'opportunita' di un aggiornamento del Protocollo di Intesa approvato con la deliberazione n. 199/01, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Protocollo;
- con la lettera 9 febbraio 2005 il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del Protocollo di Intesa approvato con la deliberazione n. 199/01 ai fini di razionalizzare e migliorare il gia' proficuo rapporto di collaborazione in corso con l'Autorita'.

Considerato altresi' che:
- con la deliberazione n. 182/04 l'Autorita' ha adottato il "Regolamento di organizzazione e funzionamento" (di seguito: il Regolamento di organizzazione), delineando il nuovo modello organizzativo dell'Autorita' stessa;
- il Regolamento di organizzazione ha istituito la nuova "Direzione Vigilanza e Controllo" che gestisce e sviluppa le attivita' di controllo e ispezioni riguardanti impianti, processi, servizi ed operatori del settore elettrico e del gas, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa vigente, segnalando eventuali illeciti e/o omissioni o necessita' di integrazione della normativa in vigore;
- per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione di Pubbliche Amministrazioni, di Enti o Istituzioni dello Stato;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 68/01 stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alla proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le Autorita' amministrative indipendenti che ne facciano richiesta e che, nell'espletamento di tali attivita', i militari del Corpo della Guardia di Finanza agiscono con le facolta' e i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- l'Autorita', per esercitare o intensificare i poteri di accertamento, sotto forma di ispezioni e di controlli presso i soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e del gas, puo', con proprio provvedimento, avvalersi della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa Conguaglio);
- con la deliberazione n. 60/04, l'Autorita' si e' avvalsa di detta Cassa Conguaglio per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, nonche' per la costituzione di un Comitato di esperti con il compito di predisporre un Regolamento per l'effettuazione di dette verifiche e sopralluoghi;
- con la deliberazione n. 215/04 l'Autorita' ha approvato il "Regolamento per l'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione".

Considerata inoltre l'opportunita' di consentire alla Cassa Conguaglio di intrattenere rapporti operativi diretti con la Guardia di Finanza e la necessita' che l'Autorita' fornisca alla Guardia di Finanza la strumentazione necessaria all'effettuazione degli accertamenti, previsti dal Protocollo di Intesa.

Ritenuta l'opportunita' di approvare le conseguenti modifiche al Protocollo di Intesa gia' approvato con la deliberazione n. 199/01 e relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' e la Guardia di Finanza con modifiche e integrazioni, al fine di pervenire al piu' presto alla progressiva intensificazione dei compiti di controllo e di ispezione dell'Autorita' sopra richiamata e all'avvio dell'operativita' tra la Cassa Conguaglio e la Guardia di Finanza, apportando il conseguente supporto alla gestione dei compiti di controllo e ispezione

DELIBERA

1. di approvare il Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' e la Guardia di Finanza, come modificato e integrato dall'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di designare, con riferimento all'articolo 11 del Protocollo di Intesa, quali responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti tra l'Autorita' e la Guardia di Finanza il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorita', quanto agli aspetti programmatici, e il Responsabile dell'Unita' Programmazione e Coordinamento della Direzione Vigilanza e Controllo, quanto agli aspetti operativi; 3. di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza; 4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).

15 dicembre 2005

Il Presidente: Alessandro Ortis
 
Allegato A

Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Guardia di Finanza

PROTOCOLLO DI INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
TRA L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
E LA GUARDIA DI FINANZA

L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) e la Guardia di Finanza: Premesso che:
- l'esercizio della funzione conoscitiva e' essenziale per l'Autorita' ai fini del consapevole ed incisivo svolgimento della potesta' di regolazione e di controllo dei servizi di pubblica utilita' di sua competenza;
- l'Autorita' acquisisce elementi di informazione e di valutazione attraverso un complesso di poteri conoscitivi ed ispettivi puntualmente individuati dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- lo sviluppo della funzione conoscitiva e di controllo esige l'esercizio da parte dell'Autorita' di poteri di accertamento, sotto forma anche di ispezioni e sopralluoghi, presso gli esercenti i servizi di pubblica utilita';
- per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione di Pubbliche Amministrazioni, di Enti o Istituzioni dello Stato;
- la centralita' dei poteri conoscitivi e la connessa possibilita' di avvalersi della collaborazione di pubbliche amministrazioni o di altri organismi statali trovano esplicito riconoscimento anche nella disciplina di altre Autorita' Indipendenti.

Premesso, altresi', che:
- con provvedimenti del Comandante Generale della Guardia di Finanza:
- 21 luglio 1995, n. 252759/310 e' stato costituito un reparto specificamente incaricato di prestare collaborazione sul versante ispettivo a favore dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, denominato "Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza";
- 23 dicembre 1999, n. 418000 detto "Centro Tutela", a seguito della ristrutturazione ordinativa del Corpo, e' stato ridenominato "Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza" e orientato a prestare collaborazione anche a favore dell'Autorita';
- 9 giugno 2004, n. 192800 detto "Nucleo Speciale", a seguito della revisione ordinativa del Comando dei Reparti Speciali del Corpo, e' stato soppresso ed e' stato istituito il "Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza", orientato a prestare collaborazione anche a favore dell'Autorita';
- con delibera 22 aprile 2004, n. 60/04, recante: "Avvalimento della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico", l'Autorita' si e' avvalsa di detta Cassa Conguaglio per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione nonche' per la costituzione di un Comitato di esperti con il compito di predisporre un Regolamento per l'effettuazione di dette verifiche e sopralluoghi;
- con delibera 14 dicembre 2004, n. 215/04, l'Autorita' ha approvato il "Regolamento per l'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica" alimentati come innanzi indicato;
- l'Autorita', per esercitare o intensificare i poteri di accertamento, sotto forma di ispezioni e di controlli, presso gli esercenti i servizi di pubblica utilita', puo' con proprio provvedimento, avvalersi della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- con delibera 20 ottobre 2004, n. 182/04, l'Autorita' ha adottato il "Regolamento di organizzazione e funzionamento" (di seguito: il Regolamento di organizzazione), delineando il nuovo modello organizzativo dell'Autorita' stessa;
- il Regolamento di organizzazione ha istituito la nuova "Direzione Vigilanza e Controllo" che gestisce e sviluppa attivita' di controllo e ispezioni riguardanti impianti, processi, servizi ed operatori del settore elettrico e del gas al fine di verificare la corretta applicazione della normativa vigente, segnalando eventuali illeciti e/o omissioni o necessita' di integrazione della normativa.

Visti:
- l'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'art. 2, comma 20, lett. b) della legge n. 481/95, il quale prevede che l'Autorita' effettua controlli in ordine al rispetto delle convenzioni e degli eventuali contratti di programma che disciplinano l'esercizio del servizio in concessione, nonche' del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- gli artt. 2, comma 20, lett. a), 2, comma 12, lett. g) e 2, comma 38, della legge n. 481/95, che abilitano l'Autorita' a svolgere controlli relativi al versamento, da parte dei soggetti esercenti il servizio, del contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' medesima;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95, che abilita l'Autorita' ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di inottemperanza da parte di soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95, che abilita altresi' l'Autorita', in caso di reiterazione delle sopra citate trasgressioni, a sospendere l'attivita' d'impresa fino a sei mesi ovvero a proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;
- l'art. 2, comma 27, della legge n. 481/95, che attribuisce all'Autorita' autonomia organizzativa ed amministrativa;
- l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le Autorita' Indipendenti che ne facciano richiesta e che nell'espletamento di tali attivita' i militari della Guardia di Finanza agiscono con le facolta' e i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- il Regolamento recante "Disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas", emanato con D.P.R. 9 maggio 2001, n. 244.

Tutto cio' premesso e visto, l'Autorita' e la Guardia di Finanza concordano di disciplinare la loro collaborazione nei seguenti termini.
TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Protocollo di Intesa si applicano le seguenti definizioni:
- a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
- b) la legge n. 481/95 e' la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- c) il Nucleo Speciale Tutela Mercati e' il reparto della Guardia di Finanza istituito allo scopo di collaborare anche con l'Autorita';
- d) gli accertamenti sono le attivita' di ispezione e di controllo, nella sede dei soggetti esercenti il servizio di pubblica utilita', dell'ottemperanza della normativa, dei provvedimenti e degli atti dell'Autorita';
- e) l'atto di programma numerico annuale e' il provvedimento con cui l'Autorita' stabilisce gli accertamenti ordinari, sulla base del quale vengono effettuate le attivita' disciplinate dal presente Protocollo di Intesa;
- f) gli accertamenti straordinari sono quelli disposti volta per volta, tramite provvedimento, dall'Autorita' e non inseriti nell'atto di programma numerico annuale di cui alla precedente lettera e);
- g) la lettera di richiesta e' la nota con la quale l'Autorita' o la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico chiede la collaborazione al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, sul singolo specifico intervento programmato o straordinario, nell'ambito di applicazione del presente Protocollo di Intesa;
- h) il procedimento o intervento ispettivo e' una sequenza di atti giuridici ed operazioni di controllo effettuate nella sede dei soggetti esercenti il servizio di pubblica utilita';
- i) la relazione o rapporto ispettivo e' il compendio degli atti e delle risultanze dell'attivita' compiute.
TITOLO II

Attivita' di collaborazione

Articolo 2
Rapporti di collaborazione

2.1. La Guardia di Finanza collabora con l'Autorita' per lo svolgimento, su tutto il territorio nazionale, di accertamenti nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e del gas. Il reparto della Guardia di Finanza individuato per assicurare gli adempimenti connessi all'attivita' di collaborazione dell'Autorita' e' esclusivamente il Nucleo Speciale Tutela Mercati. 2.2. Le attivita' da svolgersi sono stabilite nell'ambito di un programma numerico annuale definito d'intesa tra l'Autorita' ed il Comando Reparti Speciali della Guardia di Finanza. 2.3. Gli accertamenti, sia programmati che straordinari, sono disposti, tramite provvedimento, esclusivamente dall'Autorita' e sono svolti dal Nucleo Speciale Tutela Mercati su richiesta dell'Autorita' o della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, mediante la trasmissione al Nucleo Speciale stesso della lettera di cui al successivo articolo 5, comma 5.1. 2.4. L'Autorita' o la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico fornisce al Nucleo Speciale Tutela Mercati le informazioni e gli elementi utili ai fini dello svolgimento degli accertamenti e per il buon andamento della collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo di Intesa.

Articolo 3
Segnalazioni

Il Nucleo Speciale Tutela Mercati segnala all'Autorita' ogni notizia relativa a presunte violazioni alla normativa, ai provvedimenti o agli atti della stessa, sottoponendole altresi' ogni elemento conoscitivo, autonomamente acquisito dallo stesso e dagli altri reparti della Guardia di Finanza, che ritenga rilevante ai fini dell'esercizio dei poteri nella titolarita' dell'Autorita'.

Articolo 4
Relazione, incontri e scambio di informazioni

4.1. Tra l'Autorita' e il Nucleo Speciale Tutela Mercati si svolgono incontri periodici per la verifica delle modalita' operative attinenti alla collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo di Intesa. 4.2. L'Autorita' e il Nucleo Speciale Tutela Mercati si impegnano a realizzare un interscambio di dati e di notizie utili al perseguimento delle finalita' collaborative, concordando le modalita' per la realizzazione di detto interscambio negli incontri periodici di cui al comma 4.1. 4.3. L'Autorita' comunica al Nucleo Speciale Tutela Mercati i suoi provvedimenti su questioni di particolare rilevanza che possano avere attinenza a profili di competenza della Guardia di Finanza.
TITOLO III

Procedure di accertamento

Articolo 5
Lettera di richiesta

5.1. Ogni attivita' collaborativa viene svolta dal Nucleo Speciale Tutela Mercati sulla base di una lettera di richiesta dell'Autorita' o della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, che indica:
- a) estremi del provvedimento dell'Autorita' che dispone gli accertamenti;
- b) oggetto e lo scopo del controllo;
- c) fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono effettuare i controlli;
- d) soggetti presso i quali effettuare i controlli;
- e) soggetti che eventualmente collaborano all'effettuazione dei controlli;
- f) modalita' per l'effettuazione dei controlli;
- g) sanzioni applicabili nelle ipotesi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, nell'ottemperanza alle richieste connesse all'effettuazione dei controlli;
- h) ufficio presso il quale e' possibile prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento ispettivo;
- i) ufficio al quale dovra' essere inoltrata la relazione ispettiva. 5.2. La lettera di richiesta di cui all'art. 5, comma 1, viene esibita al soggetto sottoposto a controllo all'inizio del procedimento ispettivo.

Articolo 6
Accertamenti

6.1. Gli accertamenti possono effettuarsi mediante accessi, ispezioni ed acquisizioni della documentazione e delle notizie utili, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. g), della legge n. 481/95. 6.2. Gli accertamenti possono effettuarsi anche in relazione al rispetto degli atti di cui all'art. 2, commi 36 e 37, della legge n. 481/95, ed al versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti il servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 38, della legge n. 481/95. 6.3. Gli accertamenti possono esser svolti:
- a) da personale dell'Autorita' e/o della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, eventualmente affiancati da esperti dagli stessi delegati, assistiti da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati e/o di altri reparti della Guardia di Finanza dallo stesso Nucleo delegati;
- b) direttamente da personale del Nucleo Speciale Tutela Mercati e/o di altri reparti della Guardia di Finanza dallo stesso Nucleo delegati, eventualmente affiancati da personale e/o esperti delegati dall'Autorita' e/o da personale e/o esperti delegati dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico. 6.4. Il personale della Guardia di Finanza di cui al precedente comma, lettere a) e b) esercita i suoi poteri su presentazione della lettera di richiesta di cui all'articolo 5, c. 2.

Articolo 7
Esito degli accertamenti

Il Nucleo Speciale Tutela Mercati riferisce e trasmette, unitamente alla documentazione acquisita, l'esito degli accertamenti di cui al precedente art. 6 all'Autorita' o alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, salvi gli obblighi di segnalazione all'Autorita' Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, ed alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 e seguenti della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 8
Profili didattici e formativi

L'Autorita' organizza incontri, corsi e seminari in favore del personale della Guardia di Finanza interessato alle specifiche attivita' oggetto del presente Protocollo di Intesa, ovvero partecipa con proprio personale a corsi della stessa tipologia attivati dalla Guardia di Finanza.

Articolo 9
Disposizioni amministrative

9.1. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale del Comando Generale, del Comando Reparti Speciali, del Comando Tutela dell'Economia e del Nucleo Speciale Tutela Mercati per le attivita' di collaborazione oggetto del presente Protocollo di Intesa sono a carico dell'Autorita'. 9.2. Le spese relative all'acquisto ed alla gestione della strumentazione necessaria all'effettuazione degli accertamenti, previsti dal presente Protocollo di Intesa, sono a carico dell'Autorita'. Detti beni permangono di proprieta' dell'Autorita'.

Articolo 10
Integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo di Intesa puo' essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di aspetti nuovi che potranno emergere nel corso della collaborazione e dall'esigenza di meglio definire o precisare strumenti e modalita' della collaborazione stessa.

Articolo 11
Responsabili dell'accordo

11.1. L'Autorita' ed il Comando Generale - III Reparto - individuano le linee strategiche dell'attivita' di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento. 11.2. Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo di Intesa sono:
- quanto agli aspetti programmatici, per l'Autorita' il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo e, per la Guardia di Finanza, il Comandante dei Reparti Speciali;
- quanto agli aspetti operativi, per l'Autorita' il Responsabile dell'Unita' Programmazione e Coordinamento e, per la Guardia di Finanza, il Comandante del Nucleo Speciale Tutela Mercati. Roma, li'

Per l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas Il Presidente Ing. Alessandro Ortis

Per la Guardia di Finanza Il Comandante Generale Gen. C.A. Roberto Speciale
 
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