Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2006 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005
Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. (Accordo rep. n. 2397).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 dicembre 2005:
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, che all'art. 4, comma 1, prevede la possibilita' per le regioni di stipulare convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di funzioni e compiti di propria competenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale;
Visto il testo della bozza di Accordo-quadro, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole e forestali in data 17 febbraio 2005, con nota prot. 31265 alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, che ne ha provveduto all'inoltro alle regioni e province autonome;
Considerato l'esito della riunione tecnica del 28 febbraio 2005, presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, che ha rinviato la decisione alla parte politica non essendo stato raggiunto un accordo sul testo;
Considerato che nell'incontro politico preliminare del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 1° marzo 2005 e' stato a sua volta proposto un rinvio alla sede tecnica della bozza di Accordo per necessita' di approfondimenti;
Vista la nuova stesura della bozza di Accordo, trasmessa dal Ministero competente in data 1° luglio 2005, con nota prot. n. 28249, alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviata alle regioni, il cui esame tecnico si e' tenuto il 7 settembre 2005, nel corso del quale i rappresentanti regionali hanno avanzato proposte di modifica, allo scopo anche di inserire elementi utili alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi ed alla loro verifica annuale, che i rappresentanti del Corpo forestale dello Stato hanno di massima approvato;
Visto il testo dell'Accordo, trasmesso dal Ministero competente in data 29 settembre 2005 con nota prot. 36151, contenente un parziale accoglimento delle richieste avanzate nella riunione del 7 settembre 2005;
Visti gli esiti del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nella seduta del 30 settembre 2005, favorevoli all'approvazione dell'Accordo, condizionata all'accoglimento di alcuni emendamenti proposti dagli assessori regionali, accolti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e contenuti nella stesura trasmessa successivamente dal Ministero in data 4 ottobre 2005 con nota protocollo n. 36250;
Preso atto che nella seduta di Conferenza Stato-Regioni del 24 novembre 2005 l'argomento e' stato rinviato;
Considerato che nell'odierna seduta di questa Conferenza i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'approvazione dello schema di Accordo quadro nella versione del 4 ottobre 2005 (Allegato A).
Approva lo schema di Accordo-quadro nazionale di cui all'allegato regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nei termini di cui in premessa.
Roma, 15 dicembre 2005
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
Allegato A Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio
2004, n. 36.

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente Accordo-quadro nazionale, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, disciplina i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le singole regioni.
2. Con il presente accordo vengono individuate le modalita', i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo forestale dello Stato pone in essere con le regioni interessate.

Art. 2.
Ambito giuridico delle convenzioni
1. Il presente Accordo-quadro nazionale si applica esclusivamente per la stipula delle singole convenzioni con cui le regioni interessate intendono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento dei compiti elencati nel successivo art. 3, fermo restando l'autonomia, l'unitarieta' e l'organizzazione gerarchica del Corpo forestale dello Stato, la sua natura giuridica ed ordinamentale di Forza di polizia dello Stato nonche' i compiti, le funzioni e le dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e da ogni altra legge o regolamento dello Stato.
2. Le funzioni ed i compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dalla regione saranno espletate, nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalita' individuate dalla giunta regionale o dall'assessorato competente per materia.
3. Il capo del Corpo forestale dello Stato, con propri decreti, puo' individuare le strutture ed il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto di convenzione.
4. Ciascuna convenzione prevede l'istituzione di una commissione paritetica, formata da quattro persone - di cui due scelte tra i dirigenti ed i funzionari del Corpo forestale dello Stato in servizio nella regione convenzionata e due scelte tra i dirigenti ed i funzionari in servizio nella medesima regione - avente funzioni di verifica annuale dell'esatto adempimento dei compiti affidati e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.
5. Ciascuna convenzione deve, altresi', prevedere:
a) l'elenco completo dei compiti regionali affidati al Corpo forestale dello Stato, la cui lista viene concordata a livello periferico individuando i singoli compiti tra quelli indicati nel successivo art. 3;
b) gli obiettivi di massima da raggiungere;
c) gli oneri finanziari o qualsiasi altro onere a carico della regione da corrispondere al Corpo forestale dello Stato per l'espletamento delle funzioni affidate. Gli oneri attinenti alle spese per il personale da porre a carico della regione sono limitati al solo trattamento accessorio.

Art. 3.
Ambito di impiego del Corpo forestale dello Stato
1. Al Corpo forestale dello Stato possono essere affidati dalle singole regioni, tramite apposita convezione stipulata ai sensi del presente accordo-quadro nazionale, uno o piu' dei seguenti compiti regionali:
a) collaborazione alla programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi cosi' come previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della legge n. 353/2000 nonche' direzione delle operazioni di spegnimento;
b) organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le attivita' di prevenzione, previsione e coordinamento dell'attivita' AIB con riferimento anche al concorso nella lotta agli incendi;
c) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000, in termini di supporto ai comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando tecnologie innovative messe a disposizione dalla regione (rilevamenti con GPS, aerei, ecc...);
d) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza regionale e dei parchi urbani di maggior pregio naturalistico;
e) attivita' di vigilanza e controllo in materia di foreste, caccia, pesca e patrimonio agro-silvo-pastorale previste da leggi regionali;
f) attivita' di monitoraggio e di rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale;
g) attivita' di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica e veterinaria;
h) attivita' di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell'ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali e al demanio forestale della regione;
i) adempimenti connessi all'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
j) attuazione di progetti di cooperazione internazionale nel settore forestale finanziati dalla regione e/o da specifici regolamenti comunitari;
k) collaborazione nelle attivita' di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
l) formazione iniziale, addestramento operativo ed aggiornamento professionale per il personale appartenente ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
2. Il Corpo forestale dello Stato, con apposita convenzione, puo' autorizzare le strutture operative dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate ad utilizzare, nell'ambito territoriale di propria competenza e per i propri fini istituzionali, il numero telefonico di pubblica utilita' 1515 per le emergenze ambientali.

Art. 4.
Rapporti istituzionali
1. Sul piano istituzionale i rapporti intercorrono tra il Ministro delle politiche agricole e forestali o un suo delegato ed il Presidente della giunta regionale o un suo delegato.
2. Sul piano operativo i rapporti intercorrono a livello regionale tra il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato ed il referente regionale individuato nell'ambito della convenzione.
3. Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni non risolvibili dalla commissione paritetica di cui al precedente art. 2, la questione sara' rimessa e risolta a livello istituzionale.

Art. 5.
Durata delle singole convenzioni
1. Ciascuna convenzione stipulata tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione interessata ai sensi del presente accordo-quadro nazionale ha durata almeno triennale ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della stipula.
2. Ciascuna convenzione e' tacitamente rinnovata salvo formale disdetta di una delle parti da notificarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 6.
Oneri finanziari
1. Le regioni firmatarie della convenzione, tenendo conto dei piu' complessivi rapporti istituzionali con il Corpo forestale dello Stato e dei relativi oneri, provvedono, per ciascun anno, alla corresponsione delle risorse finanziarie per gli oneri relativi alle attivita' convenzionate, secondo le modalita' di esercizio dei rispettivi bilanci.
2. La gestione dei fondi necessari per le spese di cui al precedente comma e' affidata ai comandanti regionali del Corpo forestale dello Stato.
 
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