Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2006 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome, per l'attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 1° marzo 2005, n. 2005/178/CE, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2005, per garantire il rispetto delle quantita' massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonche' ai programmi nazionali per il 2006. (Accordo rep. n. 2400).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 dicembre 2005:
Vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali;
Vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la raccomandazione 2005/178/CE della Commissione europea del 1° marzo 2005, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2005, per garantire il rispetto delle quantita' massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonche' ai programmi nazionali per il 2006;
Visto l'art. 117 della Costituzione, che al comma 3 annovera tra le materie di legislazione concorrente la «tutela della salute» e l'«alimentazione», e che al comma 5 demanda alle regioni l'attuazione e l'esecuzione degli atti comunitari nelle materie di loro competenza;
Ritenuto che occorre individuare criteri uniformi da fissare a livello centrale, per armonizzare i controlli sul territorio nazionale;
Considerato che, a seguito della novella di cui al citato art. 117 della Costituzione, si e' ritenuto opportuno far ricorso allo strumento dell'accordo per dare attuazione alla citata raccomandazione e procedere alla formale adozione del programma in essa previsto;
Vista la nota del 29 luglio 2005, con la quale il Ministero della salute ha formalizzato la proposta di accordo in esame, volta a dare attuazione alla citata raccomandazione della Commissione europea del 1° marzo 2005, n. 2005/178/CE;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che nel corso della odierna seduta i presidenti delle regioni e delle province autonome si sono espressi positivamente sul testo del presente accordo, nei termini di cui all'allegato sub A;
Sancisce accordo tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, nei termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.
Roma, 15 dicembre 2005
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
Allegato A
Il Ministero della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, concordano quanto segue:

Art. 1.
Programma comunitario
Si conviene di adottare per l'anno 2005 il programma comunitario coordinato di controlli ufficiali, per garantire il rispetto delle quantita' massime consentite di residui di antiparassitari (prodotti fitosanitari) nei cereali e nei prodotti ortofrutticoli di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2005/178/CE dell'8 marzo 2005.

Art. 2.
Controlli ufficiali da effettuare per l'anno 2005
1. Il programma coordinato di controllo ufficiale per l'anno 2005 prevede i campionamenti e le analisi da effettuare sui seguenti prodotti: pere, arance o mandarini, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, spinaci (freschi o congelati), cetrioli e riso, per la ricerca degli antiparassitari indicati nell'Allegato 1 della Raccomandazione (esercizio specifico).
2. Per la ricerca di antiparassitari che presentano un rischio acuto (quali gli esteri organofosforici, l'endosulfan e gli N-metilcarbammati) su campioni di pere, arance o mandarini, patate, carote e cetrioli deve essere prelevato un campione ufficiale in piu' per ciascuno dei prodotti; se nel primo campione sono state riscontrate tracce dei suddetti antiparassitari, i componenti del secondo campione devono essere analizzati separatamente (esercizio di omogeneita).
3. Sia il numero dei componenti di ciascun campione che le modalita' di campionamento devono essere conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro della salute 23 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2002/63/CE della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003.
4. Il numero minimo di campioni che ciascuna regione/provincia autonoma deve prelevare e analizzare e' di:
3 campioni di ciascun prodotto indicato al comma 1;
1 campione di uno dei prodotti indicati al comma 1, provenienti da agricoltura biologica, laddove questa sia presente sul territorio della regione/provincia autonoma;
1 campione di alimenti per bambini o lattanti, composto principalmente di verdura, frutta o cereali.

Art. 3.
Programmazione
1. Le regioni e le province autonome si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti appositi indirizzi per l'effettuazione dei campionamenti e degli accertamenti analitici.
2. Ai fini dello svolgimento dei controlli ufficiali le regioni/province autonome individuano le strutture territoriali e i laboratori pubblici, possibilmente accreditati, su cui ripartire le attivita' di cui al comma 1.
3. La programmazione dei controlli e le designazioni di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti.

Art. 4.
Elaborazione e trasmissione di dati
1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a comunicare, entro il 31 maggio 2006, al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, i risultati del programma coordinato di controllo ufficiale per l'anno 2005, utilizzando gli schemi del modello comunitario Tabella B (esercizio specifico) e del modello comunitario Tabella F (esercizio di omogeneita), specificando inoltre:
i metodi di analisi utilizzati e i «reporting levels» ottenuti, in conformita' con le procedure di controllo della qualita' enunciate nel documento «Quality control procedures for pesticide residues analysis»;
il numero e il tipo di infrazioni;
i provvedimenti adottati.
2. Le regioni/province autonome si impegnano altresi' a comunicare, entro la medesima data, i dati relativi all'accreditamento dei laboratori pubblici che effettuano le analisi, utilizzando lo schema di modello comunitario Tabella G.
3. Gli schemi dei modelli comunitari Tabella B, Tabella F e Tabella G, nonche' il documento «Quality control procedures for pesticide residues analysis», sono reperibili sul sito internet del Ministero della salute: www.ministerosalute.it > alimenti e sanita' animale > sicurezza alimentare > approfondimenti > controllo ufficiale alimenti.
4. Il Ministero della salute, Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, provvedera' ad elaborare i dati di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Provvedera' inoltre a trasmettere alla Commissione europea il programma nazionale per il controllo delle quantita' massime di residui di antiparassitari predisposto per l'anno 2006.
 
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