Gazzetta n. 10 del 13 gennaio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3481).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del 4 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, ed in particolare l'art. 1, commi 1, che prevede la risoluzione del contratto con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, Fibe SpA e Fibe Campania SpA, 6, con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 maggio 2006, e 7, laddove si stabilisce l'obbligo, per le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania, di assicurare la prosecuzione del servizio medesimo e provvedere alla gestione delle imprese ed utilizzo dei beni posti nella loro disponibilita';
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005;
Considerato che all'esito delle verifiche gia' effettuate e di quelle eseguite in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza n. 3479 del 2005, da parte della struttura del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, lo stato di conservazione e manutenzione degli impianti siti in Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Pianodardine (Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), non e' tale da garantire il mantenimento delle autorizzazioni gia' concesse ai fini della realizzazione degli impianti medesimi e ai fini del loro esercizio, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato, altresi', che coerentemente devono essere modificate le autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio dei siti di stoccaggio e delle discariche di servizio, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che lo stato degli impianti e' attualmente compatibile soltanto con un'attivita' di selezione, prevalentemente mediante tritovagliatura, di rifiuto urbano residuale da raccolta differenziata con produzione di flussi costituiti da una frazione secca, una frazione umida, scarti (sovvallo di processo) e rifiuti ferrosi;
Rilevato che l'uso degli impianti siti in Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Pianodardine (Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), attua la pianificazione impiantistica programmata dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti e che per la realizzazione degli impianti siti in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Pianodardine (Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento) e' stata erogata a favore delle societa' affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania una somma pari a 51.632.793,00 milioni di euro per effetto delle ordinanze commissariali n. 265 del 3 novembre 2000, n. 360 del 13 luglio 2001, e n. 411 del 24 dicembre 2002;
Considerato, inoltre, che la prosecuzione dell'uso degli impianti deve essere garantita al fine di assicurarne l'attuale efficienza fino al successivo affidamento ai nuovi aggiudicatari del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania;
Ritenuto che la prosecuzione dell'uso degli impianti predetti consente di ridurre i volumi e le quantita' di rifiuti da avviare alle successive fasi di smaltimento e di diminuire l'impatto sull'ambiente in seguito al trattamento biologico aerobico del flusso di frazione umida;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere con immediatezza a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto decreto legge n. 245 del 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3479 del 14 dicembre 2005 il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Ferme le deroghe gia' previste dalle vigenti ordinanze di protezione civile relative all'emergenza rifiuti nella regione Campania, dalla data di risoluzione del contratto con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, Fibe SpA e Fibe Campania SpA, gli impianti siti in Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Pianodardine (Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento) devono intendersi autorizzati, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, ad operare attivita' di selezione, prevalentemente mediante tritovagliatura, di rifiuto urbano residuale da raccolta differenziata (codice CER 200301) con produzione di flussi costituiti da una frazione secca (codice CER 191212), una frazione umida sottoposta a trattamento biologico aerobico (codice CER 190501), scarti (sovvallo di processo - codice CER 191212) e rifiuti ferrosi (codice CER 191202); devono altresi' intendersi autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, per operazioni D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) di cui all'allegato B del predetto decreto legislativo n. 22/1997, per i codici CER 191212, 190501 e 191202. Il Commissario delegato puo' autorizzare l'uso degli impianti anche in misura superiore alle potenzialita' di progetto previste dalle autorizzazioni di cui al presente comma, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.
2. I siti di stoccaggio devono intendersi autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, per operazioni D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14) di cui all'allegato B del medesimo decreto legislativo n. 22/1997, per il codice CER 191212.
3. I siti di discarica devono intendersi autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, per ricevere rifiuti con codici CER 191212, 190501 e 191202. Il Commissario delegato puo' autorizzare, in particolari situazioni, lo smaltimento in discarica anche di rifiuti urbani con codice CER 200301, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale».
 
Art. 2.
1. Tutti i richiami presenti nella ordinanza di protezione civile n. 3479 del 14 dicembre 2005 effettuati agli «impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti» ovvero agli «impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e FOS» si intendono riferiti agli impianti di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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