Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 dicembre 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Capi Ardiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale la sig.ra Capi Ardiana, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmacista conseguito nella Repubblica di Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 dicembre 2005;
Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;
Considerato che l'esercizio professionale di farmacista e' subordinato all'iscrizione all'albo dei farmacisti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di diplome conseguito in data 24 settembre 1997 presso «Universita' degli Studi di Tirana» (Repubblica albanese) alla sig.ra Capi Ardiana nata a Fier (Repubblica albanese) il 18 maggio 1972 e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.
2. La dott.ssa Capi Ardiana e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2005
Il direttore generale: Leonardi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone