Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2006 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 17 gennaio 2006, n. 6
Differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonche' finanziamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire i termini di efficacia a decorrere dai quali devono ritenersi applicabili talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonche' di assicurare i necessari finanziamenti alla Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ultimo periodo e' soppresso e dopo il medesimo comma e' inserito il seguente:
"68-bis. L'entita' della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, gia' determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dalla Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato.".
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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