Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 dicembre 2005
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rovigo
Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
Visto il precedente decreto n. 5/04 del 4 maggio 2004 con il quale si provvedeva a determinare l'aggiornamento delle tariffe per le operazioni di facchinaggio della provincia di Rovigo fino al 31 dicembre 2004 e ritenuto doveroso procedere al loro aggiornamento;
Ritenuto doveroso il coinvolgimento delle organizzazioni sociali operanti nel settore e valutate le conseguenti risultanze;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe secondo le linee guida indicate nel verbale d'incontro del 17 u.s., significativamente per quanto attiene la ricerca di modalita' di determinazione delle tariffe ispirate ad una semplificazione dello stesso modello tariffario;
Determina:
Come segue i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Rovigo, a valere a tutto il 31 dicembre 2006:
1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: Euro 15.30;
2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: Euro 22,00;
3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:
30% per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo;
25% per lavoro svolto di sabato;
50% per lavoro festivo;
70% per lavoro festivo e notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori (punto), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro.
Rovigo, 20 dicembre 2005
Il direttore provinciale: Bortolan
 
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