Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 novembre 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle societa' operanti nei settori tessile, abbigliamento, conciario e calzature, ubicate nella provincia di Lucca. (Decreto n. 37398).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento conciario e calzature, sottoscritto in data 27 maggio 2005,tra la provincia di Lucca, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;
Visto il verbale di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario, on. Grazia Sestini, tra la provincia di Lucca, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere, produttive dei settori tessile, abbigliamento, conciario e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Lucca, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
Visto il limite di spesa di 2.5 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 13 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Lucca, la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale edi mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Lucca;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento, conciario e calzature sottoscritto in data 27 maggio 2005 di cui alle premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti di lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento, conciario e calzature sottoscritto in data 27 maggio 2005 di cui alle premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori citati.
 
Art. 3.
I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 
Art. 4.
I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 2.5 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 
Art. 5.
L'erogazione del trattamento di CIGS e mobilita', ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 
Art. 6.
Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 7.
L'onere complessivo, pari ad euro 2.500.000,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 8.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 
Art. 9.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 7, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 56
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone