Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
DECRETO RETTORALE 27 dicembre 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche;
Visto il Regolamento generale di Ateneo;
Viste le delibere numeri 119 e 163 rispettivamente del 24 giugno 2005 e del 19 luglio 2005 con le quali il Senato accademico ha approvato alcune modifiche agli articoli 12, 26 e 52 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;
Viste le delibere numeri 288 e 415 rispettivamente del 29 giugno 2005 e del 22 luglio 2005 con le quali il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle suddette modifiche statutarie;
Vista la nota rettorale n. 23028 del 12 settembre 2005 con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R. le modifiche dello Statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche;
Vista la nota prot. n. 4542 in data 21 novembre 2005 con cui il M.I.U.R. «ravvisa l'opportunita' che l'art. 52 dello statuto di codesto Ateneo sia modificato nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti e consulenze»;
Vista la delibera n. 541 del 29 novembre 2005 con cui il Consiglio di amministrazione esprime parere favorevole all'annullamento della modifica dell'art. 52 suddetto;
Vista la delibera n. 225 del 13 dicembre 2005 con cui il Senato accademico ha autorizzato l'annullamento della modifica dell'art. 52 sopraccitato;
Decreta:

Di emanare le modifiche allo statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche e di trasmetterle al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale come di seguito indicato: il secondo comma dell'articolo 12 «ELEZIONE»
«L'elettorato attivo e' costituito da:
a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
b) ricercatori confermati con almeno sette anni di anzianita';
c) rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione;
d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati», viene modificato in:
L'elettorato attivo e' costituito:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
b) dai ricercatori confermati;
c) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e da numero sei rappresentanti degil studenti destinati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti;
d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati».
Nel primo comma lettera c) dell'art. 26 «Composizione e competenze del consiglio di facolta»;
«c) Ricercatori confermati appartenenti alla facolta'.
Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo della facolta' in servizio, la loro appartenenza al collegio e' limitata alla percentuale sopra citata, su base elettiva;», viene abrogato il secondo capoverso: «Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo della facolta' in servizio, la loro appartenenza al collegio e' limitata alla percentuale sopra citata, su base elettiva;».
Pertanto il testo dell'articolo e' cosi' riformulato:
1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.
2.L'elettorato attivo e' costituito:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
b) dai ricercatori confermati;
c) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e da numero sei rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco fra i suoi componenti;
d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati».
3. Il rettore e' nominato con decreto del MIUR.
4. A sua richiesta, il rettore e' esentato, anche parzialmente, dall'attivita' didattica per la durata della carica. L'esenzione e' concessa con decreto rettorale.
5. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore vicario assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore. Il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il triennio decorre dal 1° novembre successivo alla elezione.
Pertanto il testo dell'art. 26 «Composizione e competenze del consiglio di facolta» e' cosi' riformulato:
1. Il consiglio di facolta' e' composto da:
a) preside;
b) professori di ruolo e fuori ruolo;
c) ricercatori confermati appartenenti alla facolta';
d) rappresentanti degli studenti pari ad una unita' ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove.
2. Spetta al consiglio di facolta':
a) organizzare e coordinare l'attivita' didattica e le attivita' culturali rivolte agli studenti;
b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuite alle facolta', sentiti i consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e per la parte di loro competenza i consigli dei dipartimenti interessati;
c) formulare proposte per i piani di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio, ove costituiti;
d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei dipartimenti e degli istituti interessati. Ove la chiamata non sia conforme alla delibera del Consiglio di dipartimento, la facolta' e' tenuta a fornire ampie motivazioni sulle ragioni della difformita', ed il dipartimento potra' ricorrere alla valutazione del senato accademico che puo' rinviare la delibera alla facolta';
e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e con le altre strutture didattiche, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
f) coordinare le attivita' di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal regolamento didattico di Ateneo;
g) deliberare a maggioranza dei componenti del consiglio, il regolamento di facolta' e approvare i regolamenti dei corsi di studio ad essa afferenti;
h) avanzare proposte ed esprimere parere sulle modifiche del presente statuto ad esse relative e dei regolamenti;
i) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle contribuzioni a carico degli studenti;
j) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Le deliberazioni relative alle destinazioni dei ruoli e alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonche' quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
4. Le facolta' possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel regolamento di facolta'.
A seguito delle modifiche suddette, nell'«A» parte integrante del presente decreto, si riporta il testo coordinato dello statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche.
Ancona, 27 dicembre 2005
Il rettore: Pacetti
 
STATUTO DI AUTONOMIA DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

Titolo I
PRINCIPI

Art. 1.
Principi generali

1. L'Universita' Politecnica delle Marche, e' ente pubblico dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile con piena capacita' di diritto pubblico e privato. Opera in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' europee e di altri Paesi di tutto il mondo; ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.
2. L'Universita' Politecnica delle Marche di seguito detta «Universita», a vocazione prevalentemente tecnico-scientifica, opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dall'attivita' di ricerca, affinche' l'insegnamento sia in grado di seguire l'evolversi della societa' e della conoscenza scientifica. Ha sede in Ancona e sedi decentrate secondo quanto stabilito nel successivo art. 9.
3. L'Universita' promuove ogni azione atta a perseguire la qualita' e l'efficienza della ricerca e della didattica, in particolare favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale e internazionale.
4. Sul piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di professori, ricercatori e discenti.
5. L'Universita' favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.
6. Nel pieno riconoscimento del valore strategico della risorsa umana per lo sviluppo della societa', l'Universita' promuove iniziative per l'educazione degli adulti lungo tutto l'arco della vita.

Art. 2.
Liberta' di ricerca

1. L'Universita' garantisce ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito ai professori e ricercatori, nel rispetto dei programmi di ricerca predisposti dalle strutture, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.
2. Ogni valutazione sull'attivita' individuale di ricerca e' esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.
3. L'Universita' favorisce la diffusione dei risultati dell'attivita' scientifica svolta all'interno dell'Ateneo, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.
4. L'Universita', per perseguire scopi di ricerca puo', su fondi propri o provenienti da enti pubblici o privati, istituire borse di studio da usufruire anche all'estero.

Art. 3.
Liberta' di insegnamento

1. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli professori, nonche' autonomia alle strutture didattiche.
2. In particolare, la liberta' di insegnamento garantisce i singoli professori da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attivita' didattica, fatti salvi quelli derivanti dai curricula didattici.
3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche' le altre modalita' atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attivita' didattica, e' riservata all'autonomia delle Facolta'.

Art. 4.
Diritto allo studio

1. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario.
2. L'Universita' concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attivita' universitarie. v
Art. 5.
Iniziative formative e culturali

1. Oltre alle funzioni prioritarie che attengono alla ricerca ed alla didattica, l'Ateneo promuove iniziative atte a favorire la crescita culturale, la formazione professionale, l'integrazione sociale al proprio interno e con la comunita', l'attivita' sportiva e ricreativa.
2. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai Regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.
3. L'Universita', anche attraverso appositi accordi con le associazioni di studenti e laureati, promuove l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni dei propri diplomati e laureati con i quali mantiene rapporti di collaborazione.
4. L'Universita', in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie e di mezzi, concorre all'attivita' autogestita del personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 6.
Cooperazione interuniversitaria

1. Per lo svolgimento di attivita' didattiche e scientifiche, l'Universita' puo' stipulare accordi di cooperazione con universita', istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere universitario nazionali ed esteri.
Tali accordi possono riguardare:
a) programmi di ricerca in collaborazione;
b) attivita' didattiche integrate;
c) scambi di personale;
d) programmi integrati di studi e di scambio per studenti.
2. Gli accordi relativi a programmi di attivita' scientifica e di attivita' didattica devono essere accompagnati da un giudizio di compatibilita' da parte delle rispettive strutture scientifiche e delle strutture didattiche interessate.
3. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'Universita' puo' avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari di altre Universita' nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali.
4. L'Universita', nel programmare la cooperazione interuniversitaria nel campo della ricerca e della didattica predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi.

Art. 7.
Conferimenti e partecipazioni al patrimonio di altri Enti

1. In relazione al perseguimento delle proprie finalita', l'Universita' puo' istituire o partecipare a Centri Interuniversitari, Consorzi o Societa' di capitali e O.N.L.U.S., previe deliberazioni degli organi competenti.
2. La convenzione istitutiva deve indicare la misura degli eventuali apporti di capitale.

Art. 8.
Corsi e titoli

1. L'Universita' conferisce tutti i titoli universitari previsti dalla legge.
2. L'Universita' puo' rilasciare inoltre attestati relativi ai corsi e ad ogni altra attivita' di aggiornamento e formazione che organizzi o alla quale essa contribuisca ufficialmente.
3. I corsi di studio dell'Universita' sono definiti e disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.
Sedi decentrate

1. L'Universita' con sede in Ancona, per l'attivita' didattico-scientifica e di ricerca e per soddisfare particolari esigenze culturali e del tessuto socio economico, puo' operare in sedi decentrate. Il Senato accademico, su proposta delle Facolta' interessate acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, puo' decentrare in tali sedi anche parzialmente le attivita' didattiche dei corsi.
2. Al personale impiegato nelle attivita' fuori sede di cui al precedente comma, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, possono essere riconosciute specifiche indennita'.

Titolo II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 10.
Organi

1. Gli organi di governo dell'Ateneo sono: il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione.
2. E' organo consultivo e propositivo di Ateneo il Consiglio studentesco.

Art. 11.
Il Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge: recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali. Emana direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, definendo criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione dei livelli ed ambiti di responsabilita'. In quanto responsabile del governo dell'Universita' verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il rettore sceglie, tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno nell'assume la carica, il pro-rettore vicario, il quale supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale.
3. Il rettore puo' nominare altri pro-rettori con delega su materie specifiche, scegliendoli tra i professori di ruolo.

Art. 12.
Elezione

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.
2. L'elettorato attivo e' costituito da:
a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
b) ricercatori confermati;
c) rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione e da numero sei rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco fra i suoi componenti;
d) personale tecnico amministrativo che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati.
3. Il rettore e' nominato con decreto del MIUR.
4. A sua richiesta, il rettore e' esentato, anche parzialmente, dall'attivita' didattica per la durata della carica. L'esenzione e' concessa con decreto rettorale.
5. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore vicario assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore. Il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il triennio decorre dal 1° novembre successivo alla elezione.

Art. 13.
Funzioni

1. Il rettore convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendo il relativo ordine del giorno; ne coordina le attivita' e, per quanto di competenza, provvede all'esecuzione delle rispettive delibere.
2. Il rettore inoltre:
a) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo competente nella seduta immediatamente successiva;
b) emana lo Statuto e i Regolamenti dell'Ateneo nonche' i Regolamenti delle strutture primarie e derivate e dei Corsi di studio;
c) predispone il bilancio preventivo e presenta al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo;
d) nomina con proprio decreto i professori e i ricercatori dell'Universita'
e) predispone il piano edilizio di Ateneo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico;
f) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Direttore amministrativo la programmazione del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo delle strutture dell'Ateneo nonche' i suoi eventuali aggiornamenti;
g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori di ruolo e ricercatori;
h) esercita il potere disciplinare nei confronti di professori, ricercatori e studenti;
i) stipula contratti e convenzioni di sua competenza, stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale e conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale;
l) propone al Consiglio di amministrazione l'attribuzione ed il rinnovo dell'incarico di Direttore amministrativo.
3. Il rettore decide su ogni questione non di competenza di altri organi ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Art. 14.
Senato accademico

Il Senato accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e' altresi' organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

Art. 15.
Composizione

1. Fanno parte del Senato accademico:
a) il rettore
b) i presidi di facolta';
c) un numero di professori, pari a quello dei presidi di facolta', eletti da professori e ricercatori confermati, tra i direttori di Dipartimento o di Istituto raggruppati in aree disciplinari.
Le aree disciplinari, pari al numero delle facolta', sono indicate nel Regolamento generale di Ateneo;
d) un rappresentante dei professori associati;
e) un rappresentante dei ricercatori confermati;
f) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
g) due rappresentanti degli studenti.
2. Partecipano senza diritto di voto il pro-rettore vicario e il Direttore amministrativo.
3. Il Direttore amministrativo ha la funzione di segretario verbalizzante.

Art. 16.
Funzioni

1. Il Senato accademico:
a) delibera le modifiche allo Statuto dell'Universita' secondo le procedure previste nel successivo art. 62;
b) elabora ed approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo sentiti il Consiglio di amministrazione e il Consiglio studentesco, tenendo conto per gli aspetti di rispettiva competenza, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;
c) delibera sulle proposte relative ai piani di sviluppo nazionali, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza il Consiglio di amministrazione, le facolta' e il Consiglio studentesco;
d) esprime il parere sul bilancio di previsione;
e) delibera i criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica;
f) delibera, sulla base delle proposte cui sono tenute le facolta' ed i Dipartimenti, la destinazione alle facolta' dei posti di professore e di ricercatore e ogni altra modifica degli organici del personale docente, sulla base delle disponibilita' fmanziarie accertate dal Consiglio di amministrazione;
g) approva con la procedura stabilita nel successivo art. 53 il Regolamento generale di Ateneo e il Regolamento didattico; esprime parere sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
h) delibera, su proposta dei professori e ricercatori, la costituzione la modifica e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche primarie;
i) delibera, sentito il Consiglio di amministrazione, la costituzione, la modifica, la disattivazione delle strutture derivate e l'adesione alle stesse, con le modalita' previste dal titolo III;
l) approva il Regolamento sull'organizzazione del Tutorato, del dottorato di ricerca e tutti i regolamenti di propria competenza, in esecuzione di specifiche disposizioni di legge; approva altresi' i Regolamenti di facolta', i Regolamenti delle strutture e i Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
m) esprime il parere, quando richiesto, sulle modalita' di copertura e sulle chiamate dei professori;
n) esprime pareri sulle convenzioni-tipo ed i contratti-tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della ricerca esprime pareri sulle convenzioni riguardanti la didattica;
o) puo' rinviare, per il riesame, le delibere delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attivita';
p) assicura un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica; puo' stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, sentito il Consiglio studentesco la facolta' o il Consiglio di corso interessato o su loro proposta, in base alle strutture disponibili e tenuto conto anche delle esigenze del mondo del lavoro;
q) delibera il codice deontologico dei docenti e degli studenti;
r) esprime pareri circa le misure da adottare in caso di violazioni dei doveri da parte di docenti e studenti dell'Ateneo;
s) stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso per accedere a posti di ruolo e della relativa nomina;
t) designa i componenti del Nucleo di valutazione conformemente a quanto stabilito nel successivo art. 46;
u) esercita ogni altra attribuzione non prevista dallo statuto e dai Regolamenti e dirime i conflitti fra le strutture;
v) delibera in merito alle questioni di afferenza dei professori e ricercatori scientifiche;
z) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.
2. Le rappresentanze del personale tecnico e amministrativo partecipano con diritto di voto quando si tratti dei seguenti punti: a), b), c), d), e), g), h), i), l), n) di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le rappresentanze degli studenti partecipano con diritto di voto quando si tratti dei seguenti punti: a), b), c), d), g), l), p), q), r) e z) di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 17.
Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo.

Art. 18.
Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) Rettore;
b) pro-rettore vicario;
c) direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
d) due rappresentanti dei professori ordinari;
e) due rappresentanti dei professori associati;
f) due rappresentanti dei ricercatori confermati;
g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
h) due rappresentanti degli studenti;
i) fino a un massimo di tre rappresentanti degli Enti che contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo per una somma congrua il cui importo sara' stabilito dal Regolamento di Ateneo.
2. Esperti possono partecipare di volta in volta alle sedute del Consiglio diaAmministrazione, senza diritto di voto, su invito del presidente.

Art. 19.
Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione proposto dal rettore, sentito il Senato accademico; approva il conto consuntivo ed adotta provvedimenti pertinenti alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo;
b) delibera i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti, sentito il Senato accademico e sentito il Consiglio studentesco per la determinazione degli stessi come stabilito al successivo art. 20;
c) approva la programmazione del fabbisogno del personale tecnico amministrativo e i suoi eventuali aggiornamenti;
d) approva il piano delle attivita' culturali degli studenti e determina le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio, sentito il Consiglio studentesco secondo le previsioni del successivo art. 20;
e) determina le indennita' di funzione e le altre indennita' previste nello Statuto e nei Regolamenti, nonche' i gettoni di presenza relativi alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio studentesco e per la partecipazione a commissioni e collegi;
f) approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', secondo la procedura stabilita nel successivo art. 53;
g) approva i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi atti di attuazione in conformita' ai piani pluriennali di sviluppo;
h) approva le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza dalle previsioni regolamentari;
i) elibera, su proposta del rettore, il conferimento, il rinnovo e la revoca dell'incarico di Direttore amministrativo;
l) approva il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutti i Regolamenti di propria competenza in esecuzione di specifiche disposizioni di legge;
m) approva i Regolamenti in esecuzione del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
n) approva, i Regolamenti di Ateneo in esecuzione delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonche' quelli inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico amministrativo.
2. Il Consiglio di amministrazione esprime parere:
a) sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;
b) sulla costituzione, la modifica, la disattivazione delle strutture derivate e l'adesione alle stesse, con le modalita' previste dal titolo III.
3. Il Consiglio di amministrazione inoltre esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 20.
Consiglio studentesco

1. Il Consiglio studentesco, organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, svolge funzioni consultive ed in particolare di proposta e di controllo sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
2. E' composto da venti componenti, piu' due rappresentanti per ciascuna facolta', designati tra gli studenti eletti nei Consigli di facolta'.
3 Il Consiglio studentesco designa, al proprio interno, i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nei Consigli di amministrazione dell'Universita' e dell'E.R.S.U. e nel comitato tecnico-scientifico dei Centri di servizio di Ateneo.
4. Il Consiglio studentesco elegge al proprio interno il presidente e una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.
5. Le modalita' di designazione sono stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo.
6. Il Consiglio studentesco esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
a) piani di sviluppo;
b) bilancio di previsione di Ateneo;
c) Regolamento didattico di Ateneo;
d) determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
e) bando delle attivita' culturali studentesche;
f) interventi di attuazione del diritto allo studio.
7. Puo' esprimere, altresi', il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
8. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni.
9. Sui suddetti pareri espressi dal Consiglio studentesco gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire risposta scritta.
10. Il Consiglio studentesco inoltre promuove e cura i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
11. L'Universita', compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio e con quanto espressamente previsto nel bilancio stesso, garantisce al Consiglio studentesco le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Titolo III
STRUTTURE SCIENTIFICHE, DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE

Art. 21.
Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione e l'attivita' amministrativa, finanziaria e contabile sono preordinate ai compiti scientifici e didattici dell'Ateneo e sono volte a facilitare il raggiungimento dei relativi obiettivi.
2. L'attivita' di gestione nel perseguimento dei fini istituzionali e' retta da criteri di economicita', di efficienza, di efficacia, di trasparenza e rispondenza a pubblico interesse ed e' ispirata al metodo della programmazione e del controllo di gestione.
3. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e della conseguente responsabilita' personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Ateneo.
4. L'Ateneo e' articolato in strutture organizzative primarie e derivate.
Sono altresi' strutture d'Ateneo le aziende e l'amministrazione centrale.

Art. 22.
Strutture organizzative primarie

Le strutture primarie dell'Ateneo sono le facolta', i Dipartimenti, gli Istituti.

Art. 23.
Autonomia delle strutture primarie

1. L'Ateneo e' articolato in strutture organizzative dotate di autonomia regolamentare, finanziaria, di gestione e di bilancio.
2. Le strutture organizzative autonome propongono agli organi di governo dell'Ateneo i programmi relativi alla propria attivita' e assicurano una gestione efficace ed efficiente rispetto agli obiettivi concordati con gli organi di governo.
3. Le strutture organizzative autonome operano con il grado di autonomia definito dal presente Statuto e secondo le norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Il piu' alto grado di autonomia e' riconosciuto ai Dipartimenti e all'amministrazione centrale.
5. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, e' riconosciuta agli Istituti.
6. Il Senato Accademico, di concerto con il Consiglio di amministrazione, puo' accordare il piu' alto grado di autonomia alle facolta'.

Art. 24.
Strutture organizzative derivate

1. Le strutture organizzative derivate sono i centri interdipartimentali di ricerca, i centri interdipartimentali di servizi ed i centri di servizio di Ateneo.
2. Il grado di autonomia e' definito dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta delle strutture primarie che le hanno costituite. Il Senato accademico stabilisce anche il numero minimo di componenti che debbono comporre il consiglio che governa ciascuna struttura derivata.

Art. 25.
Facolta'

1. Le facolta' sono le strutture didattiche di appartenenza dei docenti e possono articolarsi in corsi di studio, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Le facolta' dell'Universita' sono:
la facolta' di agraria;
la facolta' di economia «Giorgio Fua»;
la facolta' di ingegneria;
la facolta' di medicina e chirurgia;
la facolta' di scienze;
3. Sono organi della facolta':
a) il consiglio;
b) il preside;
c) la giunta di presidenza, ove costituita;
d) le commissioni per la didattica ove non siano costituiti i Consigli di corso di studio.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, presso ogni facolta' e' istituita una commissione per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
Le predette commissioni sono composte, per ciascuna facolta', da tre professori e ricercatori designati dai rispettivi Consigli e da tre studenti designati dal Consiglio studentesco tra gli studenti eletti nei Consigli di corso di studio o nella Commissione per la didattica, nel Consiglio di facolta' di appartenenza e nel Consiglio studentesco. Gli studenti designati tra quelli del Consiglio studentesco devono comunque appartenere alla facolta' alla quale si riferisce la commissione paritetica.
Dette rappresentanze sono elevate a 5 nei casi di facolta' con piu' di 1.500 studenti iscritti o con piu' di due corsi di studio attivati.
I componenti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, vengono nominati con decreto rettorale.
Le rappresentanze degli studenti saranno rinnovate in occasione del rinnovo delle stesse in seno agli organi accademici di cui fanno parte.

Art. 26.
Composizione e competenze del Consiglio di facolta'

1. Il Consiglio di facolta' e' composto da:
a) preside;
b) professori di ruolo e fuori ruolo;
c) ricercatori confermati appartenenti alla facolta';
d) rappresentanti degli studenti pari ad una unita' ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove.
2. Spetta al Consiglio di facolta':
a) organizzare e coordinare l'attivita' didattica e le attivita' culturali rivolte agli studenti;
b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuite alle facolta', sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e per la parte di loro competenza i Consigli dei Dipartimenti interessati;
c) formulare proposte per i piani di sviluppo, sentiti i Consigli dei corsi di studio, ove costituiti;
d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei Dipartimenti e degli Istituti interessati. Ove la chiamata non sia conforme alla delibera del Consiglio di Dipartimento, la facolta' e' tenuta a fornire ampie motivazioni sulle ragioni della difformita', ed il Dipartimento potra' ricorrere alla valutazione del Senato accademico che puo' rinviare la delibera alla facolta';
e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio, ove costituiti, e con le altre strutture didattiche, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
f) coordinare le attivita' di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo;
g) deliberare a maggioranza dei componenti del Consiglio, il Regolamento di facolta' e approvare i Regolamenti dei Corsi di studio ad essa afferenti;
h) avanzare proposte ed esprimere parere sulle modifiche del presente Statuto ad esse relative e dei Regolamenti;
i) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle contribuzioni a carico degli studenti;
j) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti.
3. Le deliberazioni relative alle destinazioni dei ruoli e alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonche' quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal Consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
4. Le facolta' possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel Regolamento di facolta'.

Art. 27.
Preside

1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il Consiglio di facolta' e la giunta di presidenza, ove costituita, e ne attua le delibere. Vigila sulle attivita' didattiche della facolta' ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.
Presenta al Consiglio di facolta' la relazione annuale sull'attivita' didattica.
2. Il preside e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno ed e' nominato dal rettore.
L'elettorato attivo e' costituito dai componenti del Consiglio di facolta'.
3. Il Preside nomina il vice preside che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Il vice preside e' nominato dal preside tra i professori di prima fascia a tempo pieno.

Art. 28.
Giunta di presidenza

1. Le facolta' possono istituire una giunta alla quale delegare specifiche funzioni.
2. La giunta e' eletta dal Consiglio di facolta', su una rosa di nomi proposta dal preside, ed e' composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.
3. La giunta dura in carica un anno ed e' rinnovabile.

Art. 29.
Dipartimento

1. Il Dipartimento e' struttura organizzativa autonoma di uno o piu' settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attivita' didattica.
2. Al Dipartimento afferiscono i professori, gli assistenti ed i ricercatori coerentemente ai criteri stabiliti nel proprio Regolamento, nonche' il personale tecnico-amministrativo assegnato per il suo funzionamento.
3. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto di accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, esercita le seguenti attribuzioni:
a) organizza e mette a disposizione dei docenti, assistenti e ricercatori servizi e strutture comuni per il migliore espletamento dell'attivita' di ricerca e di didattica;
b) collabora allo svolgimento dell'attivita' didattica, nei settori culturali di interesse, in base alle risorse disponibili e secondo le indicazioni dei Consigli di facolta', collabora altresi' con le facolta' al fine di assicurare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
c) organizza o collabora alla organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, in base alle disposizioni previste dalle norme vigenti;
d) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuitegli;
e) amministra il patrimonio e gestisce le risorse finanziarie e ogni altro provento acquisito;
f) puo' stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e puo' fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo e nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) e' sede di espletamento di attivita' di consulenza, di ricerca e di servizio su convenzioni e contratti;
h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.
4. A ciascun Dipartimento e' assegnato un segretario amministrativo che, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l'emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare: organizza le risorse umane e strumentali assegnate alla segreteria amministrativo-contabile e ne coordina le attivita' assumendo la responsabilita', in solido con il Direttore, dei conseguenti atti; predispone tecnicamente il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonche' la situazione patrimoniale.
5. Per rendere operative le proprie finalita' istituzionali, il Dipartimento propone ed adotta un Regolamento.
Il Regolamento e' emanato con decreto del rettore, su delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
6. Il Regolamento deve prevedere la possibilita' di costituire articolazioni interne del Dipartimento, dette Sezioni, scientificamente omogenee, indicando le relative modalita' di costituzione e funzionamento. Per le Sezioni e' comunque esclusa l'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Art. 30.
Modalita' di costituzione del Dipartimento

1. La costituzione, la modifica e la disattivazione nei Dipartimenti sono di competenza del Senato accademico, che delibera a maggioranza dei componenti.
2. La costituzione e' approvata nel rispetto dei principi generali della dimensione ampia e della omogeneita' per fini e per metodo.
3. Le modalita' e le condizioni di costituzione dei Dipartimenti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:
a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un Dipartimento, in nessun caso inferiore a dieci, di cui almeno sette professori di ruolo;
b) le misure utili a permettere la costituzione di sezioni di Dipartimento;
c) forme di incentivazione per i Dipartimenti di maggiore ampiezza numerica;
d) le modalita' per la disattivazione dei Dipartimenti;
e) l'individuazione del Senato Accademico quale organo competente per dirimere eventuali controversie sulle afferenze.

Art. 31.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta, ove costituita.

Art. 32.
Il Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attivita' del Dipartimento. In particolare il Consiglio di Dipartimento:
a) sottopone al Senato accademico e alle facolta' le richieste di posti di ruolo docente sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca. Le facolta' coordinano le richieste dei Dipartimenti con le proprie esigenze;
b) formula proposte sui profili auspicabili per la copertura di posti di professori di ruolo e di ricercatori nei settori disciplinari di competenza al momento del bando di concorso;
c) esprime pareri al Consiglio di facolta' in merito alla destinazione delle disponibilita' finanziarie relative ai posti di professore, ricercatore afferenti presso il Dipartimento; formula proposte per la richiesta di nuovi posti;
d) formula le proposte per le chiamate dei professori di ruolo e le richieste di destinazione dei posti di professore e ricercatore;
e) chiede una decisione definitiva del Senato accademico ove esistano contrasti tra le indicazioni del Dipartimento e quelle del Consiglio di facolta';
f) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
g) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni;
h) delibera l'autorizzazione all'acquisto di apparecchiature e servizi secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
i) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, con le modalita' previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
l) puo' perseguire le proprie finalita' promuovendo, congiuntamente ad altre strutture primarie, la costituzione di centri;
m) a maggioranza dei componenti, puo' delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega;
n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.
Per le attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) partecipano alle adunanze solo i professori e ricercatori. Per le deliberazioni relative alla lettera d) la composizione e' limitata al personale della fascia corrispondente ed a quelle superiori.
2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) il segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con voto consultivo e funzioni di verbalizzazione;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un terzo del personale stesso, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui al punto a).

Art. 33.
Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede la giunta, ove costituita, ed il Consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del Dipartimento. In particolare il direttore:
a) e' responsabile dell'organizzazione del Dipartimento ed e' garante delle linee culturali espresse dal Consiglio di Dipartimento;
b) provvede autonomamente, senza l'approvazione del Consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito, per ogni singola spesa, dal Regolamento di Dipartimento;
c) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica nella prima adunanza successiva;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti.
2. Il direttore di Dipartimento e' eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento e dura in carica tre anni accademici.
In caso di indisponibilita' dei professori di prima fascia di ruolo, la carica di direttore del Dipartimento puo' essere affidata ad un professore di seconda fascia, a tempo pieno.
3. Il direttore e' nominato con decreto del rettore ed e' tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato.
La rieleggibilita' del direttore e' demandata ai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.
Il professore di ruolo a tempo pieno che inizi il proprio mandato puo' portarlo a termine qualora sia collocato fuori ruolo.
4. Il direttore designa un vicedirettore, fra i professori di ruolo del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 34.
La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento, ove costituita, e' organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso in cui il Dipartimento sia articolato in Sezioni, la costituzione della giunta e' obbligatoria.
2. La Giunta:
a) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai Regolamenti;
b) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento;
c) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento;
d) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. La giunta di Dipartimento e' composta almeno dal direttore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dai responsabili delle Sezioni, se costituite, e da eventuali altri componenti che il Consiglio di Dipartimento vorra' individuare.
4. La Giunta viene rinnovata al momento della elezione del direttore.

Art. 35.
Dipartimenti ad attivita' integrata

1. Presso l'Azienda ospedaliera ove ha sede la prevalenza del triennio clinico della facolta' di medicina e chirurgia, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sono istituiti i Dipartimenti ad attivita' integrata cui afferiscono unita' operative a direzione universitaria.
2. I Dipartimenti ad attivita' integrata sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'Azienda ospedaliera e l'Universita' tenendo conto della programmazione della facolta' di medicina e chirurgia e della programmazione aziendale.
3. La composizione dei predetti dipartimenti assicura la coerenza tra attivita' assistenziale e settori scientifico-disciplinari in cui si articola l'attivita' didattica e di ricerca.

Art. 36.
Istituti

1. L'Istituto e' struttura organizzativa autonoma di uno o piu' settori scientifici omogenei per fini e per metodo per lo sviluppo della ricerca.
L'Istituto collabora allo svolgimento dell'attivita' didattica, nei settori culturali di interesse, collabora inoltre con la facolta' al fine di assicurare un'equa ripartizione dei carichi didattici.
2. All'Istituto afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori secondo quanto previsto nel Regolamento generale di Ateneo.
3. Sono organi dell'Istituto: il Consiglio e il Direttore.
4. Il Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' dell'Istituto. Il Consiglio e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori. Fa inoltre parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
5. Il Direttore ha la rappresentanza dell'Istituto. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo dai componenti del Consiglio a maggioranza degli aventi diritto al voto. Il direttore e' nominato con decreto del rettore.
6. Le modalita' e le condizioni di costituzione degli Istituti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:
a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un Istituto in nessun caso inferiore a cinque professori di ruolo;
b) le modalita' per la disattivazione degli Istituti;
c) l'individuazione del Senato accademico quale organo competente per dirimere eventuali controversie sulle afferenze.

Art. 37.
Centri interdipartimentali di ricerca

1. I Centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario, che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgono attivita' di piu' strutture primarie ed hanno come presupposto la realizzazione di economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico.
2. I Centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti con decreto del rettore, su circostanziata proposta delle strutture primarie interessate, sentito il Consiglio di amministrazione per gli aspetti amministrativi, previo parere favorevole del Senato accademico.
3. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche per lo svolgimento delle attivita' sono fornite dalle strutture primarie partecipanti al Centro. La durata dell'attivita' del Centro e' precisata nella proposta di costituzione, e comunque non puo' essere superiore a cinque anni. La proposta ed il decreto rettorale precisano altresi' a quale struttura primaria e' affidata la gestione del Centro.
4. I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere rinnovati, con decreto rettorale, dietro richiesta dei Dipartimenti partecipanti, previo parere del Senato accademico che valuta le effettive esigenze e l'attivita' svolta.
5. Sono organi di ciascun Centro interdipartimentale di ricerca:
il consiglio scientifico;
il direttore scientifico.
6. I componenti del Consiglio scientifico sono designati dai Consigli delle strutture primiarie che partecipano al Centro, tra i professori e ricercatori che aderiscono al Centro stesso.
7. Il direttore scientifico e', di norma, un professore di ruolo dell'Universita' nominato dal rettore, su designazione del Consiglio scientifico.
8. La composizione, le modalita' di elezione e le competenze degli organi sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 38.
Centri interdipartimentali di servizi

1. I Centri di servizi organizzano attivita' di servizio di rilevante impegno, e/o apparecchiature complesse, di interesse comune a piu' strutture primarie, al fine di realizzare economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico.
2. I Centri di servizi sono costituiti su richiesta delle strutture interessate, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per quanto di loro specifica competenza. I centri di servizi possono costituire centri di gestione autonoma oppure afferire, dal punto di vista gestionale, ad una delle strutture partecipanti.
3. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione ed alla conduzione ordinaria del centro sono garantite dalle strutture interessate.
4. Sono organi di ciascun Centro di servizio:
il Consiglio tecnico-scientifico;
il coordinatore.
5. Il Consiglio tecnico-scientifico e' costituito da componenti designati dalle strutture afferenti al Centro di servizi.
6. Il Centro interdipartimentale di servizi e' retto dal coordinatore eletto, nel proprio seno, dal Consiglio tecnico-scientifico.
Il coordinatore e' nominato dal rettore e puo' essere coadiuvato da un responsabile operativo proposto dal Consiglio tecnico-scientifico, di norma, tra il personale tecnico afferente alle strutture interessate.

Art. 39.
Biblioteche

1. Le biblioteche sono centri di documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica ed inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.
2. Le biblioteche adempiono al compito di garantire al personale, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.
3. Le biblioteche sono inoltre dedicate alla ricerca ed alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.
4. Il sistema bibliotecario di Ateneo puo' essere articolato in piu' poli. L'Ateneo favorisce il coordinamento tra i poli al fine di conseguire economie di scala e vantaggi in termini di efficienza e di efficacia. L'Ateneo favorisce altresi' la collaborazione tra le biblioteche dell'Ateneo e quelle di altri Atenei o di altre istituzioni.
5. Il Regolamento d'Ateneo stabilisce il livello minimo di servizi che ciascuna biblioteca deve fornire.
6. Sono organi del sistema bibliotecario di Ateneo:
il Comitato tecnico-scientifico;
il direttore.
Il Comitato tecnico-scientifico e' costituito dai presidi delle facolta' o loro delegati e dal direttore.
Il Comitato tecnico-scientifico e' presieduto da un presidente eletto nel proprio seno tra i docenti di prima fascia e nominato con decreto rettorale.
Il direttore e' nominato dal rettore tra il personale appartenente al ruolo speciale tecnico scientifico e delle biblioteche, di seconda o prima qualifica speciale e sara' coadiuvato da responsabili operativi di polo.

Art. 40.
Centri di servizio di Ateneo

1. Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il Senato accademico, a maggioranza dei componenti e con parere favorevole del Consiglio di amministrazione, puo' istituire Centri di servizio di Ateneo.
2. Sono organi dei Centri di servizio:
il Comitato tecnico-scientifico;
il direttore.
2-bis. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto, tra gli altri, di due rappresentanti degli studenti che saranno designati ogni due anni accademici in occasione del rinnovo del Consiglio studentesco, ai sensi dell'art. 20, comma 3 dello Statuto.
3. Il Comitato tecnico-scientifico elegge al proprio interno il presidente.
4. Il direttore che partecipa alle sedute del Comitato tecnico-scientifico e' nominato dal rettore tra il personale appartenente al ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di seconda o prima qualifica speciale e puo' essere coadiuvato da responsabili operativi di polo.

Art. 41.
Centri interuniversitari e consorzi

1. Per lo svolgimento di attivita' istituzionali di comune interesse possono essere stabilite forme di collaborazione tra l'Ateneo e altre Universita' e/o enti pubblici e privati, mediante la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.
2. Le risorse per la costituzione e l'attivita' dei centri interuniversitari e dei consorzi sono garantite dalle strutture che vi partecipano.
3. La costituzione di centri e consorzi e l'adesione agli stessi sono deliberate dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. Qualora le risorse per la partecipazione a centri interuniversitari ed a consorzi siano garantite anche parzialmente dall'Ateneo, la delibera del Senato accademico deve essere adottata a maggioranza dei componenti e con parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 42.
Aziende

L'Universita', nell'ambito dei propri fini istituzionali, per il raggiungimento di scopi specifici, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, puo' utilizzare il modello organizzativo di Azienda stabilendone organi e competenze, secondo la disciplina da dettare nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' in ordine alla definizione dei fini strumentali ed ai profili finanziari e di bilancio.

Art. 43.
Amministrazione centrale

I. L'Amministrazione centrale, principale struttura di servizi dell'Ateneo, e' articolata di norma in centri tecnici e servizi tematici per materie o finalita'.
2. All'Amministrazione centrale compete:
a) la gestione del personale per gli aspetti non riguardanti la didattica e la ricerca;
b) gli atti di disposizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di beni immobili;
c) la realizzazione e l'acquisto di grandi attrezzature ed impianti tecnologici di interesse generale;
d) i contratti e le convenzioni di interesse generale.
3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
4. Per le restanti questioni ha vigore il principio della distinzione tra determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo, di competenza degli organi di governo universitari, e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di competenza dei dirigenti.

Art. 44.
Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.
2. Il contratto e' a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.
3. Il direttore amministrativo puo' essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico.

Art. 45.
Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza il direttore amministrativo, gli altri dirigenti ed i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse, di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.
2. Alla qualifica dirigenziale si accede secondo le disposizioni di legge.

Art. 46.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione interno ha il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Esso costituisce un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
2. Il Nucleo e' nominato dal rettore su designazione del Senato accademico ed e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. Puo' essere composto anche da componenti esterni all'Ateneo.
3. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Universita'.
Ha accesso a tutti i documenti e comunica i risultati delle sue analisi alle strutture dell'Ateneo.
4. Il Nucleo e' rinnovato ogni tre anni accademici. Il funzionamento dello stesso e' disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 47.
Collegio dei revisori

Per il controllo della gestione amministrativo contabile dell'Ateneo e dei Centri di gestione e' costituito presso l'Universita' un Collegio dei revisori.
Il Collegio e' designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.
La composizione ed il funzionamento del predetto organo collegiale sono definiti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Art. 48.
Copertura assicurativa e patrocinio legale

1. L'Universita' puo' accendere un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' amministrativo-contabile relativa ai componenti degli organi di governo.
Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce i limiti e le modalita' di detta copertura assicurativa.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Universita' puo' assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilita' penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalita' ed i limiti di tale onere, il Regolamento dovra' comunque prevedere l'obbligo, da parte dell'amministrazione, di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 49.
Comitato per lo sport universitario

1. E' costituito presso l'Universita' Politecnica delle Marche il Comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attivita' sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attivita'.
2. Compongono il comitato:
il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente;
due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;
un docente designato dal Senato accademico ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio di amministrazione;
due studenti designati dal Consiglio degli studenti al suo interno;
il direttore amministrativo o un suo delegato, anche con funzioni di segretario.
3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attivita' sportive deliberati dal Comitato, nonche' la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, agli enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalita' la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. Questi presentano ogni anno una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'.

Art. 50.
Pari opportunita'

L'Universita' istituisce un comitato per le pari opportunita' che opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in materia.

Art. 51.
Attivita' per conto di terzi

1. Allo scopo di offrire agli studenti un insegnamento maggiormente finalizzato anche riguardo alla preparazione professionale, necessaria ad un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, l'Ateneo promuove rapporti convenzionali, rapporti di collaborazione scientifica, nonche' le attivita' per conto di terzi comprese le attivita' professionali intramurarie esercitate dai docenti a tempo pieno.
2. Una quota non superiore al 60% del corrispettivo derivante da ogni attivita' per conto di terzi puo' essere erogata al personale partecipante alla attivita'.
3. Tale quota e' elevata all'80% quando trattasi di attivita' di puro carattere intellettuale.
4. A ciascun dipendente, per ogni esercizio finanziario, non possono essere erogati proventi da attivita' per conto terzi superiori alla propria retribuzione annua lorda.
5. Il Regolamento delle attivita' per conto terzi deve contenere norme, valutazione costi diretti e indiretti, nonche' le quote del finanziamento alle strutture ed al fondo di Ateneo.

Art. 52.
Contratti

1. L'Universita', per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato su prestazioni di lavoro, consulenze e contratti d'opera per la copertura anche parziale di insegnamenti.
2. Il ricorso ai contratti per attivita' di insegnamento e' ammesso:
a) in via eccezionale, quando siano espletate invano le procedure per l'affidamento di attivita' didattica aggiuntiva oppure
b) quando riguardino contributi didattici su insegnamenti professionalizzanti.
3. Contratti a tempo determinato possono altresi' essere previsti per attivita' di supporto o di collaborazione alla didattica.

Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53.
Regolamenti

1. Il presente Statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita'.
2. Nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo Statuto, l'Universita' adotta i seguenti Regolamenti di Ateneo:
a) Regolamento generale di Ateneo;
b) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) Regolamento didattico.
3. I Regolamenti di Ateneo, di cui al comma precedente, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione salvo che non sia diversamente disposto; sono altresi' pubblicati nel Bollettino Ufficiale del MIUR.
4. Il Regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione dell'Universita', in particolare per quanto riguarda l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, fissa altresi' le modalita' di elezione degli organi centrali di governo nonche' i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi. Esso e' approvato dal Senato accademico, a maggioranza dei componenti, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio studentesco.
4-bis. Il Regolamento didattico di ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Universita' rilascia titoli accademici. E' approvato dal Senato accademico a maggioranza dei componenti, sentiti i Consigli di facolta' e il Consiglio studentesco.
5. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilita', nonche' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, sentito il Senato accademico, le facolta' ed i Dipartimenti.
6. L'Universita' in attuazione di specifiche disposizioni di legge, adotta i relativi regolamenti che vengono approvati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle leggi di riferimento. Tali Regolamenti sono approvati dal Senato accademico e/o dal Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze e vengono emanati con decreto rettorale.
6-bis. L'Universita' adotta altresi' i regolamenti previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti di Ateneo, o in esecuzione degli stessi. Essi sono approvati dal Senato accademico e/o dal Consiglio di amministrazione ed emanati con decreto rettorale.
6-ter. Le strutture primarie e le strutture derivate dell'Ateneo, adottano i regolamenti contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento, nel rispetto delle norme e dei principi del presente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo. I regolamenti delle strutture sono approvati dal Senato Accademico ed emanati con decreto rettorale. In presenza di disposizioni riguardanti la gestione amministrativo contabile della struttura, l'approvazione e' subordinata al parere del Consiglio di amministrazione.
6-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, previsti dal Regolamento didattico di Ateneo adottati dai Consigli dei Corsi di studio sentite le facolta' interessate.
7. I Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo che non sia diversamente stabilito. Le eventuali modifiche, ai Regolamenti del presente articolo sono approvate con le medesime procedure previste per la loro adozione.
8. Fino all'approvazione dei Regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti vigenti, ad eccezione delle disposizioni che non contrastino con le norme dello Statuto.
9. I Regolamenti di cui al presente articolo devono essere emanati entro centottanta giorni dall'emanazione dello Statuto.

Art. 54.
Definizione normativa

Nel presente Statuto nella dizione ricercatori confermati sono compresi gli assistenti del ruolo a esaurimento facenti parte del personale dell'Ateneo.

Art. 55.
Durata cariche elettive

1. Tutte le cariche e rappresentanze elettive durano tre anni ad eccezione delle rappresentanze elettive degli studenti che durano due anni accademici.
2. Le rappresentanze elettive degli studenti sono rinnovabili una sola volta.

Art. 56.
Mandati elettivi negli organi individuali

Nella prima attuazione del presente Statuto, per garantire continuita' e regolarita' di svolgimento delle attivita' di Ateneo, il rettore, i presidi di facolta', i direttori di Dipartimento, di Istituto e dei Centri, i presidenti di Consiglio di corso di laurea e di diploma, i direttori di Scuola di specializzazione completano i mandati previsti al momento delle elezioni.

Art. 57.
Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validita' delle adunanze degli organi collegiali e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti; nel computo per determinare tale maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
3. I componenti del collegio non partecipano alla adunanza sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.

Art. 58.
Incompatibilita' per le cariche

Non sono compatibili fra loro le cariche di componente del Senato accademico e di componente del Consiglio di amministrazione ad eccezione delle cariche di rettore, pro rettore vicario e direttore amministrativo.

Art. 59.
Indennita'

1. L'indennita' di funzione spetta al Rettore e alle seguenti cariche:
pro rettore vicario;
presidi di facolta';
direttori di Dipartimento;
presidente della delegazione Azienda agraria didattico sperimentale;
componenti del Nucleo di valutazione;
revisori dei conti.
1-bis. L'indennita' di funzione spettante al rettore viene fissata dal Consiglio di amministrazione tenendo conto dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti per la retribuzione dell'incarico di direttore amministrativo.
2. Il Consiglio di amministrazione determina la misura delle indennita' previste per la partecipazione agli organi di governo dell'Universita', e per le altre cariche eccezion fatta per i direttori di Dipartimento e per il presidente della delegazione dell'Azienda agraria didattico sperimentale nei confronti dei quali vale quanto specificato nel successivo comma 3. Il Consiglio di amministrazione determina inoltre le indennita' previste per il personale delle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed i titolari di funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale e i dipendenti investiti di particolari funzioni o responsabilita'.
3. La delegazione dell'Azienda agraria didattico sperimentale nonche' i Consigli di Dipartimento deliberano annualmente l'indennita', a carico dei rispettivi bilanci, per il direttore di Dipartimento e per il presidente della delegazione dell'Azienda agraria didattico sperimentale.
La misura di tale indennita' e' definita entro un limite massimo fissato dal Consiglio di amministrazione con la delibera di cui al secondo comma del presente articolo.
4. Al personale dell'Ateneo, per attivita' aggiuntive di notevole complessita' e responsabilita' connesse alla partecipazione a collegi e commissioni, puo' essere corrisposto un gettone determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 60.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'

1. Nel caso di invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari comunque forniti dall'Universita', l'Universita' stessa disciplina attraverso apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, i conseguenti diritti e doveri nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in tema di invenzioni e brevetti.
2. Il medesimo regolamento disciplinera' i diritti e doveri conseguenti alle invenzioni che siano il risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 61.
Calendario accademico

L'anno accademico ha inizio il primo novembre. Su deliberazione del Senato accademico puo' essere decisa ogni anno la modifica dell'inizio dell'attivita' didattica.

Art. 62.
Modifiche dello Statuto

Il Senato accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Consiglio di amministrazione.
Per la validita' delle adunanze e' necessario che intervengano due terzi dei componenti.

Art. 63.
Adeguamento di strutture esistenti

I Dipartimenti, gli Istituti, i Centri interdipartimentali di ricerca e di servizio in essere alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, debbono adeguarsi alle norme statutarie entro cinque anni, dalla medesima data di entrata in vigore dello Statuto ad eccezione dei Centri che debbono conformarsi entro 2 anni da tale data.

Art. 64.
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.
3. Fino alla attuazione delle rispettive norme, previste dal presente Statuto, gli attuali organi collegiali mantengono la loro composizione e le relative funzioni.
 
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