Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2005, n. 294
Attuazione della direttiva 2003/92/CE in materia di luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/92/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
Vista la legge 14 dicembre 1994, n. 686, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994, ed in particolare l'articolo 2, lettera a), del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, concernente le isole Åland;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, ed in particolare il Protocollo n. 3, Allegato, sezione II, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con il quale e' stato modificato, per quanto concerne la territorialita' dell'imposta, l'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;
Visti gli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, il presupposto della territorialita', i soggetti passivi e l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione;
Visti gli articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernenti, rispettivamente, gli acquisti intracomunitari, la territorialita' delle operazioni intracomunitarie e le cessioni intracomunitarie non imponibili;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che definisce il sistema attraverso il quale il gas viene distribuito;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e delle attivita' produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche alla territorialita' dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica
e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) nel primo comma, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-bis per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;»;
2) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.»;
3) nel secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando il cessionario e' un soggetto passivo rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato o e' ivi residente senza aver stabilito all'estero il domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei beni ceduti, ovvero ha in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati. Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto passivo la cui principale attivita' in relazione all'acquisto di gas e di elettricita' e' costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile;
b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita' o parte dei beni non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.»;
4) nel quarto comma, lettera d), dopo le parole «a prestiti di personale,» sono inserite le seguenti: «la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,»;
5) nel quarto comma, lettera f), dopo le parole: «di elaborazione e fornitura di dati e simili» sono inserite le seguenti: «la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,»;
b) all'articolo 17, terzo comma, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.»;
c) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale e le importazioni di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.».
2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 5, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;
b) all'articolo 40, comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Costituiscono, altresi', trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o trasmissione di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.»;
c) all'articolo 41, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro.».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2003/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 260 dell'11 ottobre 2003.
- La direttiva 77/388/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 145 del 13 giugno 1977.
- L'art. 1, comma 1, e l'allegato B, della legge
18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, cosi'
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.».

«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE.)
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del
Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti
annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che
completa lo statuto della societa' cooperativa europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
\beta -agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta
epizootica, che abroga la direttiva 85/511 CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti
nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che
modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della
decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del
Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di
provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di
acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.».
- La legge 14 dicembre 1994, n. 686, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1994, n. 293,
supplemento ordinario.
- La legge 24 dicembre 2003, n. 380 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2004, n. 17, supplemento
ordinario.
- Per gli articoli 7, 17 e 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, supplemto ordinario vedi note all'art. 1.
- Per gli articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203,
vedi note all'art. 1.
- L'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n.
142, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "cliente finale": il consumatore che acquista gas
per uso proprio;
b) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica
che acquista e vende gas naturale e che non svolge
attivita' di trasporto o distribuzione all'interno o
all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera;
c) "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica
che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di
stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con
qualsiasi produttore, importatore, distributore o
grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di
accesso al sistema;
d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas
naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas
naturale;
e) "codice di rete": codice contenente regole e
modalita' per la gestione e il funzionamento della rete;
f) "codice di stoccaggio": codice contenente regole e
modalita' per la gestione e il funzionamento di un sistema
di stoccaggio;
g) "cogenerazione": la produzione combinata di
energia elettrica e calore alle condizioni definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale da
giacimenti;
i) "cushion gas": quantitativo minimo indispensabile
di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di
stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel
giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione
dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le
caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
j) "dispacciamento": l'attivita' diretta ad impartire
disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato
degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete
di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;
k) "dispacciamento passante": l'attivita' di cui alla
lettera j), condizionata unicamente da eventuali
impedimenti o vincoli di rete;
l) "disponibilita' di punta giornaliera": quantita'
di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema
di stoccaggio nell'ambito di un giorno;
m) "disponibilita' di punta oraria": quantita' di gas
naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di
stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24
ore;
n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale
attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai
clienti;
o) "fornitura": la consegna o la vendita di gas
naturale;
p) "impianto di GNL": un impianto utilizzato per le
operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico,
stoccaggio e rigassificazione di GNL;
q) "impianto di stoccaggio": l'impianto utilizzato
per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito
da una impresa di gas naturale, ad esclusione della parte
di impianto utilizzato per attivita' di coltivazione;
r) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi
dell'art. 2359, comma primo e secondo, del codice civile;
s) "impresa controllata": una impresa controllata ai
sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice
civile;
t) "impresa di gas naturale": la persona fisica o
giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua
almeno una delle seguenti attivita': importazione,
esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione,
vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso
il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e
che risulta responsabile per i compiti commerciali,
tecnici, o di manutenzione legati alle predette attivita';
u) "impresa di gas naturale integrata
orizzontalmente": un'impresa che svolge almeno una delle
attivita' di importazione, esportazione, coltivazione,
trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas
naturale ed una attivita' che non rientra nel settore del
gas naturale;
v) "impresa di gas naturale integrata verticalmente":
un'impresa di gas naturale che svolge due o piu' delle
seguenti attivita': importazione, esportazione,
coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o
vendita di gas naturale;
w) "linea diretta": un gasdotto che rifornisce un
centro di consumo in modo complementare al sistema
interconnesso;
x) "periodo di punta giornaliera": il periodo
compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel
periodo di punta stagionale;
y) "periodo di punta stagionale": il periodo compreso
tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
z) "programmazione a lungo termine": l'individuazione
degli approvvigionamenti e della capacita' di trasporto
delle imprese di gas naturale necessarie al fine di
soddiszfare la domanda di gas naturale del sistema,
diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti
nel lungo termine;
aa) "rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti
upstream)": ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o
gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di
idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per
trasportare gas naturale da uno o piu' impianti di
coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento
oppure ad un terminale costiero;
bb) "servizi accessori": i servizi necessari per la
gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali,
esemplificativamente, i servizi di regolazione della
pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;
cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento e
di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica;
dd)"sistema interconnesso": un insieme di sistemi
reciprocamente collegati;
ee) "sistema": le reti di trasporto, di
distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati
nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al
diritto italiano in base ad atti internazionali di
proprieta' o gestiti dalle imprese di gas naturale,
compresi gli impianti che forniscono servizi accessori,
nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare
accesso al trasporto e alla distribuzione;
ff) "stoccaggio di modulazione": lo stoccaggio
finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento
giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
gg) "stoccaggio minerario": lo stoccaggio necessario
per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento
ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale
nel territorio italiano;
hh) "stoccaggio strategico": lo stoccaggio
finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o
riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema
del gas;
ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale
attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di
coltivazione e le reti di distribuzione;
jj) "utente del sistema": la persona fisica o
giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema;
kk) "working gas": quantitativo di gas presente nei
giacimenti in fase di stoccaggio che puo' essere messo a
disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini
dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico,
compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu'
lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che
risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta
che possono essere richieste dalla variabilita' della
domanda in termini giornalieri ed orari.».
- La direttiva 98/30/CE e' pubblicata nella GUCE n. L.
204 del 21 luglio 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario:
«Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.
Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del
gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di
trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e'
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, per dare
attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, e ridefinire
conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema
nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio
di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas
naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i
relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la
sicurezza del medesimo, l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente
ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado
di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano
dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno
1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi
operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui
siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o
altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e
trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei
programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove
infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del
mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella
loro contabilita' interna conti separati per le attivita'
di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e
conti consolidati per le attivita' non rientranti nel
settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o
distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie
condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato
nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione
europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione
dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per
localita', sia per facilitare la transizione del settore
italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per
assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di
reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, uguali condizioni di competizione sul mercato
europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.».
- L'art. 1, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
citata nelle premesse, cosi' recita:
«3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.».
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente degli articoli 7, 17 e 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, cosi' come modificati dal presente decreto cosi'
recitano:
«Art. 7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti
del presente decreto:
a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende
il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque
italiane del lago di Lugano;
b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si
intende il territorio corrispondente al campo di
applicazione del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
indicata nella lettera a);
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di
Helgoland ed il territorio di Bu"singen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti
d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole
Canarie;
4-bis) per la Repubblica di Finlandia, le isole
Åland;
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone
di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si
intendono compresi nel territorio rispettivamente della
Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili
ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al
regime della temporanea importazione, esistenti nel
territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
Stato membro, installati, montati o assiemati nel
territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si
considerano altresi' effettuate nel territorio dello Stato
le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso
di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi,
aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel
territorio dello Stato; si considera intracomunitario il
trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati
membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo
punto di sbarco. Le cessioni di gas mediante sistemi di
distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia
elettrica si considerano effettuate nel territorio dello
Stato:
a) quando il cessionario e' un soggetto passivo
rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato
o e' ivi residente senza aver stabilito all'estero il
domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei
beni ceduti, ovvero ha in Italia una stabile
organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati.
Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto
passivo la cui principale attivita' in relazione
all'acquisto di gas e di elettricita' e' costituita dalla
rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di
detti prodotti e' trascurabile;
b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal
rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel
territorio dello Stato. Se la totalita' o parte dei beni
non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente
alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette
si considerano comunque effettuate nel territorio dello
Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti
che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di
soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il
domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali
sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti
domiciliati e residenti all'estero; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in
essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero,
per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di
soggetti domiciliati o residenti in Italia.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che
hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi
residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero, nonche' quando sono rese da stabili
organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e
residenti all'estero; non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese da stabili
organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o
residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, agli effetti del presente articolo , si considera
domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e
residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
In deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni
immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e
le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
l'immobile e' situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie,
relative a beni mobili materiali e le prestazioni di
servizi culturali, scientifici, artistici, didattici,
sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di
scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di
beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono eseguite nel territorio stesso;
c) le prestazioni di trasporto si considerano
effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla
distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di
locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni
mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le
prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo
comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di
consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle
di formazione e di addestramento del personale, le
prestazioni di servizi di telecomunicazione, di
radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi
rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura
di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e
assicurative e le prestazioni relative a prestiti di
personale, la concessione dell'accesso ai sistemi di gas
naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o
di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri
servizi direttamente collegati, nonche' le prestazioni di
intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o
operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non
esercitarle, nonche' le cessioni di contratti relativi alle
prestazioni di sportivi professionisti, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a
soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi
residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e
quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non
siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui
alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o
residenti in altri Stati membri della Comunita' economica
europea, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo
dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la
residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le
prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni
di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non
soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della
Comunita', le prestazioni di consulenza e assistenza
tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di
addestramento del personale. di elaborazione e fornitura di
dati e simili, la concessione dell'accesso ai sistemi di
gas naturale o di energia elettrica, il servizio di
trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la
fornitura di altri servizi direttamente collegati, rese a
soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita
economica europea nonche' quelle derivanti da contratti di
locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di
trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori
della Comunita' stessa ovvero domiciliati o residenti nei
territori esclusi a norma del primo comma lettera a),
ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti
territori, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime
prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in
Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro
della Comunita' stessa;
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione
rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del
territorio della Comunita' da soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati
o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si
considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in
partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la
prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri
mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio,
la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di
commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel
territorio dello Stato;
f-ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi
elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' a committenti non soggetti passivi d'imposta
nello Stato, si considerano ivi effettuate;
f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di
radiodiffusione e di televisione rese da soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti
comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate.
Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni
assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui
ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.».
«Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto,
relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello
Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono
essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli
stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi
dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante
residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme
previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il
rappresentante fiscale risponde in solido con il
rappresentato relativamente agli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e'
comunicata all'altro contraente anteriormente
all'effettuazione dell'operazione. La nomina del
rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non
residente, che non si sia identifiato direttamente ai sensi
dell'art. 35-ter, effettui nel territorio dello Stato
cession di beni o prestazioni di servizi soggette
all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari
o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese,
arti o professioni. Le disposizioni che precedono si
applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi
dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da
soggetti domiciliti, residenti o con stabili organizzazioni
operanti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), dello stesso art. 7.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, ne'
abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del
comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o
committenti, residenti nel territorio dello Stato, che
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di
imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica
relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art.
7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti
domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni
operanti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle
cessioni di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto
comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a
soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti
ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti
dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano
nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25.».
«Art 68 (Importazioni non soggette all'imposta). - Non
sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma,
lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel
secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei
corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo,
sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti
articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico
valore, appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui
cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a
norma dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da
investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si
applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da
conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione
doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
c-bis) -;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario,
da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati,
sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia
doganale;
e) -;
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici
ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica,
nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni
colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali
ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma,
lettera l), dell'art. 2;
g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas
naturale e le importazioni di energia elettrica mdiante
sistemi di energia elettrica.».
«Art. 38 (Acquisti intracomunitari). - 1. L'imposta sul
valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari
di beni effettuati nel territorio dello Stato
nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da
enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art.
4, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
d'imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le
acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della
proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento
sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello
Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di
soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da
terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) [la consegna nel territorio dello Stato, in
dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di
beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro
utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal
territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto
passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo
conto];
b) la introduzione nel territorio dello Stato da
parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
provenienti da altro Stato membro. La disposizione si
applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio
dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa
esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte
o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni
dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato
membro, anche se il cedente non e' soggetto d'imposta ed
anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono
mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo
superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati
al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni
destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si
considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano
percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia
effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti,
ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per
oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3,
lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita'
europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del
Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
fuori del territorio della Comunita'; l'introduzione nel
territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati
per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione
totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori
agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto che non
abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma
3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare
precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a
quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto
dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti
di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli
acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di
gas mediante sistemi di gas naturale e di energia
elettrica, di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
si applica ai soggetti ivi indicati che optino per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso. Per i soggetti di' cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Reoubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha
effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto
intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni
dallo, stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli
acquisti intracomunitari effettuati, designati per il
pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza
rappresentanza.».
«Art. 40 (Territorialita' delle operazioni
intracomunitarie). - 1. Gli acquisti intracomunitari sono
effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto
beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in
libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, spediti o
trasportati dal territorio di altro Stato membro nel
territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato
nel territorio dello Stato quando l'acquirente e' ivi
soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto
e' stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di
destinazione del bene. E' comunque effettuato senza
pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni
spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni
stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a
soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente
ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e
se il cessionario risulta designato come debitore
dell'imposta relativa.
3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato
dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei
confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero
di cessionari che non hanno optato per l'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi
dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle
cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma
importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano
spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a
quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti
ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad
un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a
lire 54 milioni e sempreche' tale limite non sia stato
superato nell'anno precedente. La disposizione non opera
per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di
soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato
per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
4-bis. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di
servizi relative a beni mobili, comprese le perizie,
eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei
confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel
territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i
beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato
membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le
suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio
dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese
ad un committente soggetto passivo di imposta in altro
Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di
fuori del territorio dello Stato.
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni
e le relative prestazioni di intermediazione, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha
inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano
commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le
suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate
nel territorio dello Stato se il committente delle stesse
e' ivi soggetto passivo d'imposta.
6. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato,
ancorche' eseguite nel territorio di altro Stato membro, le
prestazioni accessorie ai servizi di trasporto
intracomunitario e le relative prestazioni di
intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel
territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si
considerano effettuate nel territorio dello Stato,
ancorche' ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo
d'imposta in altro Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il
trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di
partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri
anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel
territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
Costituiscono, altresi', trasporti intracomunitari le
prestazioni di vettorriamento, rese tramite condutture, di
prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da
questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di
trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o
trasmissione di energia elettrica mediante sistemi di
energia elettrica.
8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle
indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle
prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se
relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle
prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in
altro Stato membro. Se il committente della prestazione di
intermediazione e' soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato la prestazione si considera ivi
effettuata ancorche' l'operazione cui l'intermediazione si
riferisce sia effettuata in altro Stato membro.
9. Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41
nonche' le prestazioni di servizio, le prestazioni di
trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le
prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6
e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato
membro.».
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). -
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati
o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente
o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni
ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
disposizione non si applica per le cessioni di beni,
diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del
presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli
stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8
del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo
conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della successiva
lettera c). La disposizione non si applica altresi' se
l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro
non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in
quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore
ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma
dell'art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio
n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla
direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso e'
ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta
nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio
nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella
dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque
anteriormente all'effettuazione della prima operazione non
imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato
membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a)
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo
conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituisco cessioni intracomunitarie le
cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas
naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei
confronti di soggetti di altro Stato membro.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
si applica per i beni inviati in altro Stato membro,
oggetto delle operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5,
lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per
l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati
beneficerebbero della ammissione temporanea in totale
esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8,
8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2, nonche' le prestazioni di servizi indicate
nell'art. 40, comma 9, del presente decreto, sono
computabili ai fini della determinazione della percentuale
e dei limiti ivi considerati.



 
Art. 2.
Periodo di applicazione

1. Restano fermi i comportamenti assunti dai contribuenti in conformita' alla direttiva 2003/92/CE anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Nota all'art. 2:
- Per la direttiva 2003/92/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
Disposizione finale

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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