Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2006, n. 20
Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita', nonche' di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 10, della citata legge n. 150 del 2005, che conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita', nonche' degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della medesima legge n. 150 del 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonche' alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente alla precisazione che la legittimazione a concorrere per il conferimento degli uffici direttivi va riferita alla data della vacanza e non a quella della pubblicazione della medesima;
Ritenuto di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'inserimento, dopo l'articolo 3, di un ulteriore articolo, atteso che la disposizione in esso contemplata non appare rispondente all'esigenza di individuazione di un termine oggettivo a partire dal quale computare, rispetto alla data della vacanza del posto, il periodo di servizio che i magistrati aspiranti ad incarichi direttivi sono in grado di assicurare prima della data di ordinario collocamento a riposo, in considerazione dell'incertezza della data in cui il Consiglio superiore della magistratura provvede all'adozione della delibera con la quale e' disposto il trasferimento o il conferimento di nuovo incarico al magistrato;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria e disciplina il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita', nonche' degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h),
numero 17), lettera i), numero 6) e comma 10 della legge
25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico.):
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - Nell'esercizio della delega di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-g) (omissis);
h) prevedere che:
1)-16) (omissis);
17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13),
14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai
magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti,
abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo, prevista dall'art. 5 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano
frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni
direttive presso la Scuola superiore della magistratura di
cui al comma 2, il cui giudizio finale e' valutato dal
Consiglio superiore della magistratura, e siano stati
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto
alla lettera f), numero 4), ultima parte;
18) (omissis);
i) prevedere che:
1)-5) (omissis);
6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano
essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in
possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un
apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il
cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore
della magistratura, siano stati positivamente valutati nel
concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4),
ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima
della data di ordinario collocamento a riposo, prevista
dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano
essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in
possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f),
numero 4), ultima parte;
2.-9. (omissis).
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento
degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di
legittimita' nonche' degli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di primo e di secondo grado nel periodo
antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla
lettera h), numero 17), alla lettera i), numero 6) del
comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di legittimita' non possano essere conferiti a
magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima
della data di ordinario collocamento a riposo, prevista
all'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, e che, gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti
di primo grado e di secondo grado non possano essere
conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di
servizio prima della data di ordinario collocamento a
riposo prevista all'art. 5 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511;
b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla
base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi
uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di
euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a
decorrere dall'anno 2006.
11.-48. (Omissis).».
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca:
(Ordinamento giudiziario).
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
«Art. 1 (Contenuto della delega). - 1.- 3. (Omissis).
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5.- 6. (Omissis).».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h), numero
17 e lettera i), numero 6, della citata legge 25 luglio
2005, n. 150 vedi note alle premesse.



 
Art. 2
Disposizioni per il conferimento degli incarichi
direttivi giudicanti e requirenti di legittimita'

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita' possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della
magistratura.):
"Art. 5 (Collocamento a riposo per limiti di eta). -
Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento
del settantesimo anno di eta'.
Con successivo decreto saranno emanate le norme
transitorie e di attuazione relative alla disposizione di
cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.".



 
Art. 3
Disposizioni per il conferimento degli incarichi
direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 5 del citato regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, vedi note all'art. 2.



 
Art. 4. Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2004, n. 126

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 2 e 3 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nei medesimi articoli 2 e 3 e' aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza
definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato
ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della
notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, anche se
gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore
della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il
prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego,
anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese
eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della
durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e
del periodo di servizio non espletato per l'anticipato
collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in
deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal
proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico
ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della
sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al
presente comma sono equiparati i provvedimenti che
dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva
del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche'
non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o
non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza
irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata
anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, il pubblico
dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore
trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione
della carriera con il computo del periodo di sospensione
dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non
espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.
57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57,
ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia
concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da
decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio,
l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda
dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto
di impiego per un periodo di durata pari a quella della
sospensione e del servizio non prestato, secondo le
modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino
elementi di responsabilita' disciplinare o contabile
all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni
competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione
dell'istanza di riammissione in servizio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126
(Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o
dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale,
successivamente conclusosi con proscioglimento.):
«3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei
magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della
magistratura, ai sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi
previsto, al magistrato riammesso in servizio e' conferita,
se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili,
una funzione dello stesso livello di quella da ultimo
esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego
ai sensi del comma 57 dello stesso art. 3 della legge n.
350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al
momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva
maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non
inferiore a dodici anni e' attribuita dal Consiglio
superiore della magistratura, anche in soprannumero, una
funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima
funzione, previa valutazione, da parte dello stesso
Consiglio, dell'anzianita' in ruolo al momento della
cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle
funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia,
essere attribuite in soprannumero funzioni di livello
superiore a presidente aggiunto o procuratore generale
aggiunto della Corte di cassazione, nonche' funzioni
apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al
magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57
dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento
dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato
nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' inferiore a
dodici anni e' conferita, anche in soprannumero, una
funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il
Consiglio superiore della magistratura dispone altresi' la
continuazione del servizio per il periodo corrispondente
alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di
attivita' non prestata in dipendenza della cessazione
anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e
57-bis del citato art. 3; in ogni caso di riammissione in
servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai
sensi dei predetti commi, al magistrato e' attribuita la
posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non
avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa
relativa alla progressione in carriera. Le norme del
presente comma si applicano anche ai magistrati militari,
nel rispetto dei principi posti e ferme restando le
competenze stabilite dal relativo ordinamento.».



 
Art. 5.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, e' autorizzata la spesa massima di 9.750.000 euro per l'anno 2005 e di 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. L'INPDAP provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo, comunicando i risultati al Ministero della giustizia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 2 della
citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
«40. Per le finalita' di cui al comma 10 e' autorizzata
la spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro
8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
euro 9.750.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a
decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, 11 e 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio.):
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.11-ter,
comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche' le
ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma
3, lettera i-quater).».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) [a carico o mediante riduzione di disponibilita'
formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura
non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello
stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i
predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi
pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo
stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta
la somma utilizzata come copertura, potra' essere
incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione
programmato in sede di relazione previsionale e
programmatica. A tale forma di copertura si puo' fare
ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la
presentazione del disegno di legge di assestamento del
bilancio, che le disponibilita' esistenti presso singoli
capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle
esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio
che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In
nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra
natura le economie che si dovessero realizzare nella
categoria "interessi" e nei capitoli di stipendi del
bilancio dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e
12, primo comma, non possono essere esercitate per
l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui
disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate
per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con
legge];
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data cessa di avere effetto la disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2006
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 6:
- Il comma 45 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio
2005, n. 150, le cui disposizioni cessano di avere effetto
dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, reca:
«45. Nelle more dell'attuazione della delega prevista
dal comma 10, non possono essere conferiti incarichi
direttivi giudicanti e requirenti di legittimita' a
magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima
della data di ordinario collocamento a riposo prevista
dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, e non possono essere conferiti incarichi direttivi
giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado a
magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio
prima della data di ordinario collocamento a riposo
prevista dal citato art. 5 del regio decreto legislativo n.
511 del 1946. Tale disposizione si applica anche alle
procedure per il conferimento degli incarichi direttivi in
corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.».



 
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