Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 novembre 2005
Concessione del trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori gia' dipendenti dalle societa': Manifattura del Matese, unita' in Piedimonte Matese, GTC, unita' in Castrovillari, Dalcos, unita' in Enna, Seta Giovanna, unita' in Foggia, Ico S.r.l., unita' in Foggia, Agrigel S.p.a., unita' in Foggia e A & P Genovese, unita' in Nocera Inferiore. (Decreto n. 37400).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita' e/o alle proroghe del medesimo trattamento, vidimati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e facenti parte integrante dei citati accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2005, in favore di un numero massimo di novantadue ex dipendenti della societa' Manifattura del Matese di Piedimonte Matese (Caserta), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio 309.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.274.032,8.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 giugno 2005, in favore di un numero massimo di cinquantuno unita', ex dipendenti della societa' GTC unita' di Castrovillari (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 35245 del 3 dicembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 27.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 803.886,48.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 
Art. 3.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dall'8 agosto 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di una ex dipendente della societa' Dalcos unita' di Enna, il cui nominativo e' indicato nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e che, per errore materiale, non era stato inserito nell'elenco dei beneficiari relativo all'anno 2004;
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 6.580,15;
b) ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, in favore di tre ex dipendenti della societa' Dalcos unita' di Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta in periodi diversi a decorrere dal 7 luglio 2005;
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 16.381,54;
c) ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, in favore di un numero massimo di trenta unita', ex dipendenti della societa' Dalcos unita' di Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e nei quali e' ricompresa la lavoratrice di cui al precedente punto a) nonche' gli ex dipendenti, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 35245 del 3 dicembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 27.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 472.874,40.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 
Art. 4.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 10 agosto 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di due ex dipendenti della societa' Seta Giovanna unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta il 9 agosto 2004 e che, per errore materiale, non erano stati inseriti nell'elenco dei beneficiari relativo all'anno 2004.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 13.068,28;
b) ai sensi dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di diciotto ex dipendenti della societa' Seta Giovanna unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, nei quali sono ricomprese le due unita' di cui al precedente punto a), nonche' gli ex dipendenti, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 283.724,64.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%;
c) ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 10 agosto 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di due ex dipendenti della societa' Seta Giovanna unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta il 9 agosto 2005;
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 13.068,28.
 
Art. 5.
a) Ai sensi dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della societa' Ico S.r.l. unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 31.524,96.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%;
b) ai sensi dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 3 aprile 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di tre ex dipendenti della societa' Ico S.r.l. unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta il 2 aprile 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 36.996,36;
c) ai sensi dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 4 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della societa' Ico S.r.l. unita' di Foggia, il cui nominativo e' indicato nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo e per il quale la mobilita' ordinaria scade il 3 ottobre 2005;
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.049,24.
 
Art. 6.
a) Ai sensi dell'art. l, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di quattro ex dipendenti della societa' Agrigel S.p.a. unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo erroneamente non inseriti nell'elenco dei lavoratori gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 56.623,68.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%;
b) ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di quaranta ex dipendenti della societa' Agrigel S.p.a. unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo, e nei quali sono ricompresi i quattro lavoratori di cui al precedente punto a), nonche' gli ex dipendenti della societa' Agrigel, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il l2 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 566.236,80.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 
Art. 7.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 agosto 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di tredici ex dipendenti della societa' A & P Genovese unita' di Nocera Inferiore (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 215.354,88.
 
Art. 8.
La concessione del trattamento di mobilita', disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 7, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 3.794.402,49, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 9.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 67
 
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