Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2005
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 293/05).

AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2005

Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: decreto 24 ottobre 2005);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 118/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 223/04 (di seguito: deliberazione n. 223/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);
- la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50105;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05 (di seguito: deliberazione n. 269/05);
- il documento per la consultazione 16 novembre 2005 recante "Modifiche alla deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006" (di seguito: documento per la consultazione 16 novembre 2005);
- il documento per la ricognizione sui servizi di misura dell'energia elettrica e di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento pubblicato dalla Direzione energia elettrica in data 13 aprile 2005 (di seguito: documento per la ricognizione 13 aprile 2005).

Considerato che:
- le funzioni precedentemente attribuite alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ai sensi del decreto legislativo n. 79/99 sono, a seguito dell'entrata in vigore il DPCM 11 maggio 2004, in parte attribuite alla societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) e in parte alla societa' Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. (di seguito: il Gestore del sistema elettrico);
- la vigente disciplina degli sbilanciamenti non incentiva gli operatori di mercato delle unita' di produzione non programmabili a fornire a Terna programmi di immissione che riflettano le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotta dalle medesime unita';
- la mancata disponibilita' di programmi di immissione formulati tenendo conto delle suddette stime comporta un maggiore ricorso alle risorse di bilanciamento da parte di Terna, e, conseguentemente, un maggior onere per il sistema;
- durante l'anno 2005 e' stata avviata l'operativita' del regolamento per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 223/04 e che analoghi meccanismi per la gestione delle congestioni sono previsti per l'anno 2006 dall'articolo 18 della deliberazione n. 269/05;
- in assenza di un intervento dell'Autorita' per la definizione di una disciplina transitoria per l'anno 2006 in merito alla definizione dei corrispettivi di sbilanciamento per le unita' di consumo ovvero di una modifica della disciplina prevista a regime dalla deliberazione n. 168/03, terminata l'efficacia delle disposizioni transitorie relative all'anno 2005, troverebbe applicazione la disciplina prevista dall'articolo 32 della medesima deliberazione;
- la definizione di corrispettivi di sbilanciamento per le unita' di consumo che incentivino la corretta programmazione da parte degli operatori determina una riduzione del corrispettivo complessivamente sostenuto dai clienti finali per il servizio di dispacciamento, limitando al contempo la possibilita' di sussidio incrociato tra gli utenti del dispacciamento;
- con riferimento all'operativita' della disciplina delle unita' di produzione e di pompaggio strategiche, Terna ha segnalato la necessita' di disporre di un periodo di almeno un mese allo scopo di effettuare prove in bianco delle nuove modalita' di gestione delle medesime unita';

Considerato, inoltre, che:
- il comma 46.1 della deliberazione n. 168/03 prevede che il corrispettivo di aggregazione delle misure in immissione sia pagato a Terna dall'utente del dispacciamento per ogni punto di immissione delle unita' di produzione non rilevanti nella titolarita' del medesimo;
- l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 34/05 da' facolta' ai produttori che cedono parte dell'energia elettrica prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04 di richiedere di ritirare l'energia elettrica dal gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato;
- l'articolo 3, comma 3.11 della deliberazione n. 34/05 prevede che i produttori che cedono parte dell'energia elettrica prodotta nell'ambito delle convenzioni CIP 6 e parte ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge 239/04, abbiano come unica controparte il Gestore del sistema elettrico, a prescindere dalla rete cui gli impianti risultano connessi;
- a partire dal 1° novembre 2005, l'energia CIP 6 e' ritirata dal Gestore del sistema elettrico ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
- il comma 47.1 della deliberazione n. 168/03 presuppone l'esistenza per tutti i punti di prelievo e di immissione di un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale e che sono state evidenziate dai soggetti interessati in diverse circostanze, fra cui le risposte al documento per la ricognizione 13 aprile 2005 e le risposte al documento per la consultazione 16 novembre 2005, difficolta' e ritardi nel completamento della definizione di tale codice per i punti di prelievo da parte di alcune imprese distributrici;
- la mancanza di un codice unico nazionale puo' comportare difficolta' nell'accesso al servizio di aggregazione da parte dell'utente del dispacciamento;
- il comma 47.3 della deliberazione n. 168/03 stabilisce un flusso informativo dall'azienda distributrice all'utente del dispacciamento contenente l'anagrafica dei punti di prelievo nella titolarita' del medesimo utente del dispacciamento al mese successivo a quello di competenza;
- e' stato evidenziato dai soggetti interessati in diverse circostanze, fra cui le risposte al documento per la ricognizione 13 aprile 2005 e le risposte al documento per la consultazione 16 novembre 2005, che il suddetto flusso se anticipato al mese precedente al mese di competenza puo' assumere valenza ai fini previsionali per l'attivita' di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'utente del dispacciamento, permettendo una migliore stima del fabbisogno e un conseguente minor rischio di sbilanciamento;
- le informazioni contenute dal flusso informativo di cui al comma 47.3 sono a disposizione dell'impresa distributrice a partire dall'ultimo giorno del secondo mese precedente a quello di competenza ai sensi del comma 5.5 della deliberazione n. 168/03 e che tali informazioni sono alla base degli adempimenti del medesimo comma, nonche' dei commi 7.3 e 7.5 della deliberazione 118/03.

Ritenuto che:
- sia opportuno indicare esplicitamente quali delle attivita' previste dalla deliberazione n. 168/03 rimangono in capo a Terna e quali rimangono in capo al Gestore del sistema elettrico;
- sia necessario che gli operatori di mercato delle unita' di produzione non programmabili forniscano a Terna, in fase di programmazione, la migliore stima dei quantitativi di energia elettrica che prevedono di produrre effettivamente;
- a seguito degli esiti dell'applicazione della disciplina transitoria relativa ai corrispettivi di sbilanciamento per l'anno 2005 alle unita' di consumo non rilevanti e delle segnalazioni degli operatori in merito, sia opportuno prevedere che la medesima struttura dei corrispettivi di sbilanciamento si applichi a regime sia per le unita' di consumo non rilevanti che per le unita' di produzione non rilevanti;
- al fine di consentire il passaggio graduale alla modalita' di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento per le unita' di consumo non rilevanti prevista a regime, sia opportuno prevedere per l'anno 2006 una soglia del 7% al di sotto della quale gli sbilanciamenti vengano valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima;
- a seguito delle osservazioni inviate dagli operatori, sia opportuno intervenire modificando la deliberazione n. 168/03 negli aspetti la cui applicazione e' prevista a decorrere dall'1 gennaio 2006, differendo ad una successiva deliberazione l'introduzione delle modifiche relative al sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine;
- sia opportuno differire all'i febbraio 2006 la data di avvio dell'operativita' della disciplina che regola le unita' di produzione e pompaggio strategiche;

Ritenuto inoltre che:
- sia opportuno che il corrispettivo di aggregazione delle misure in immissione CAI, di cui all' articolo 46 della deliberazione 168/03, per gli impianti la cui energia elettrica viene ritirata ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04 sia pagato a Terna dall'operatore di mercato cedente ;
- sia necessario concludere il processo di definizione del codice alfanumerico unico nazionale per i punti di prelievo, al fine di ottenerne piena applicazione da parte delle imprese distributrici entro il 30 giugno 2006;
- sia opportuno dare mandato alla societa' Terna, quale responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, di coordinare i lavori con i soggetti interessati al fine della determinazione del codice alfanumerico unico nazionale per i punti di prelievo;
- sia opportuno anticipare il flusso informativo di cui al comma 47.3 al mese precedente al mese di competenza e non sia necessario estendere all'Acquirente unico la ricezione di tale flusso informativo
DELIBERA 1. di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini
di seguito indicati:
a) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea:
- assegnatari di capacita' di trasporto sono i soggetti assegnatari di quote di capacita' di trasporto assegnate dal Gestore della rete ai sensi della deliberazione n. 224/04 ai fini dell'importazione di energia elettrica:
a) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;
b) per la consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato della citta' del Vaticano-Santa Sede, nonche' in Corsica;
c) per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
d) da parte della societa' Raetia Energie. Sono considerati assegnatari di capacita' di trasporto anche i soggetti a cui siano state allocate quote di capacita' di trasporto in importazione tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri." e' sostituito dall'alinea:
- assegnatari di capacita' di trasporto sono i soggetti assegnatari di quote di capacita' di trasporto assegnate da Terna ai sensi della deliberazione n. 269/05 ai fini dell'importazione di energia elettrica:
a) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione;
b) per la consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato della citta' del Vaticano-Santa Sede;
c) per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
d) da parte della societa' Raetia Energie. Sono considerati assegnatari di capacita' di trasporto anche i soggetti a cui siano state allocate quote di capacita' di trasporto in importazione tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri.";
b) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea "capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante;" e' soppresso;
c) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea " capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante;" e' soppresso;
d) all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea " controllo degli scambi programmati e' l'insieme delle azioni di controllo del Gestore della rete, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;", le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
e) all'articolo 1, comma l.1, l'alinea:
- energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle unita' di produzione ibride, nonche' dalle unita' di produzione di potenza qualsiasi alimentate dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. L'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;" e' sostituito dall'alinea:
- energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e' l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 34/05. L'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;";
f) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea:
- energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione alimentate da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle unita' di produzione ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dalle unita' di produzione, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentate da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purche' nella titolarita' di un autoproduttore, come definito dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;" e' sostituito dall'alinea:
- energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 e' l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi del comma 41, della legge n. 239/04, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 34/05;";
g) all'articolo 1, comma 1.1, prima dell'alinea:
- gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;" e' inserito l'alinea:
- il Gestore del sistema elettrico e' la societa' Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004;";
h) all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea " gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;", le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
i) all'articolo 1, comma 1.1, l'alinea:
- insufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, e' inferiore alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata;" e' sostituito dall'alinea:
- insufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora, in una zona, la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, e' inferiore alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;";
j) all'articolo 1, comma 1.1, gli alinea:
- programma e' la quantita' di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo da una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
- programma aggiornato cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- programma aggiornato cumulato di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- programma finale cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di immissione, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento, anche in esecuzione di ordini di bilanciamento in tempo reale;
- programma finale cumulato di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di prelievo, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento, anche in esecuzione di ordini di bilanciamento in tempo reale;
- programma preliminare cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- programma preliminare cumulato di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- regole per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7 del presente provvedimento;" sono sostituiti dagli alinea:
- programma e' una quantita' di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo da una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
- programma aggiornato cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- programma aggiornato cumulato di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- programma finale cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di immissione, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- programma finale cumulato di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di prelievo, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- programma preliminare cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- programma preliminare cumulato di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- programma vincolante modificato e corretto di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento, il programma finale cumulato di immissione, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale e dell'intervento della regolazione secondaria di potenza;
- programma vincolante modificato di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento, il programma finale cumulato di prelievo, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale;
- regole per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento adottate da Terna ai sensi dell'articolo 7 del presente provvedimento;";
k) all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea " sbilanciamento a programma e' la differenza tra i programmi di immissione ed i programmi di prelievo comunicati al Gestore della rete, in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi dell'articolo 4;", le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
l) all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea " servizio di interrompibilita' del carico e' il servizio fornito dalle unita' di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi di carico con le modalita' definite dal medesimo Gestore della rete;", le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
m) all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea " sufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, e' superiore alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell' energia elettrica importata;", dopo le parole "si verifica qualora" sono inserite le parole ", in una zona", e dopo le parole "al netto dell'energia elettrica importata" sono inserite le parole "relative alla medesima zona";
n) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea " sufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, e' superiore alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata;" e' inserito l'alinea:
- Terna e' la societa' Terna - Rete elettrica nazionale Spa, di cui al DPCM 11 maggio 2004";
o) all'articolo 1, comma 1.1, gli alinea
- unita' di esportazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante;
- unita' di importazione e', per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuita' di utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante;" sono soppressi;
p) all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea " unita' di consumo rilevante e' un'unita' di consumo i cui programmi di prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza disponibile della medesima e dei limiti della capacita' di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;", le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
q) all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea " unita' di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili e' un'unita' di produzione che utilizza l'energia solare, eolica, maremotrice, del moto ondoso, del gas di discarica, dei gas residuati dei processi di depurazione, del biogas, delle biomasse, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unita' ad acqua fluente;", le parole "delle biomasse," sono soppresse;
r) all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea " unita' di produzione CIP6/92 e' un'unita' di produzione che cede energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99", le parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico";
s) all'articolo 1, comma 1.1, all'alinea " unita' di produzione rilevante e' un'unita' di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacita' di trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;", le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
t) all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea " unita' di produzione rilevante e' un'unita' di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacita' di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento" e' inserito l'alinea:
- unita' di produzione e pompaggio strategica e' un'unita' abilitata alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, come definito all'Articolo 23.1;";
u) all'articolo 1, comma 1.1, gli alinea:
- legge n. 239/04 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- deliberazione n. 36/02 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02;
- deliberazione n. 42/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 67/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 118/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03 ;
- deliberazione n. 205/04 e' la deliberazione 19 novembre 2004, n. 205/05.
- deliberazione n. 223/04 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 223/04;
- deliberazione n. 224/04 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;
- deliberazione n. 34/05 e' la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05."; sono sostituiti dagli alinea:
- DPCM 11 maggio 2004 e' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione.
- legge n. 239/04 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- decreto 24 ottobre 2005 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- deliberazione n. 42/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 67/03 e' l'Allegato A della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 118/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni; deliberazione n. 205/04 e' la deliberazione 19 novembre 2004, n. 205/04.
- deliberazione n. 34/05 e' la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni. deliberazione n. 50/05 e' la deliberazione 24 marzo 2005, n. 50/05.
- deliberazione n. 269/05 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05;";
v) all'articolo 2, comma 2.1, lettera c), le parole "impartendo disposizioni" sono sostituite dalle parole "attraverso il dispacciamento, che e' l'attivita' volta ad impartire disposizioni";
w) all'articolo 4, comma 4.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
x) all'articolo 4 il comma 4.2 e' sostituito dal seguente comma:
- 4.2 Sono legittimati a richiedere la registrazione di contratti di compravendita:
a) gli utenti del dispacciamento, o altri soggetti da questi delegati, con riferimento ai punti di dispacciamento nella loro responsabilita', ivi inclusi i punti di dispacciamento di importazione e i punti di dispacciamento di esportazione, ad eccezione dei punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04;
b) il Gestore del mercato elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento inclusi nei contratti di compravendita di cui e' controparte;
c) il Gestore del sistema elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento delle unita' di produzione CIPE/92;
d) i gestori di rete con riferimento ai punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 che ritirano l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04.";
y) all'articolo 4 il comma 4.3 e' sostituito dal seguente comma:
- 4.3 I soggetti di cui al comma 4.2 possono richiedere la registrazione di contratti di compravendita solo qualora abbiano fatto preventiva istanza, e abbiano ottenuto, l'iscrizione, a cura di Terna, in un apposito registro dalla stessa tenuto.";
z) all'articolo 4, comma 4.4, le parole "il Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "il Gestore del mercato elettrico";
aa) all'articolo 4, comma 4.5, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna" e le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
bb) all'articolo 4, comma 4.6, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
cc) all'articolo 4, comma 4.7, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"
dd) all'articolo 4, comma 4.8, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
ce) all'articolo 4 il comma 4.10 e' sostituito dal seguente:
- 4.10 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento di esportazione o ad un punto di dispacciamento per unita' di pompaggio, i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte dal medesimo operatore che includono il predetto punto non possono includere ne' altri punti di dispacciamento di esportazione o punti di dispacciamento per unita' di pompaggio ubicati in zone differenti da quella in cui e' ubicato il predetto punto ne' punti di dispacciamento per unita' di consumo.";
ff) all'articolo 4, comma 4.11, dopo le parole "dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04" sono inserite le parole "con l'Acquirente unico in qualita' di parte acquirente";
gg) all'articolo 4, comma 4.12, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "dal medesimo Gestore" sono sostituite dalle parole "da Terna";
hh) all'articolo 5, comma 5.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
ii) all'articolo 5, comma 5.1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: "d) i titolari di punti di importazione o di punti di esportazione.";
jj) all'articolo 5, comma 5.2, le parole "all'articolo 18 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "all'articolo 19 del Testo integrato" e le parole "servizio di distribuzione" sono sostituite dalle parole "servizio di trasmissione e di distribuzione";
kk) all'articolo 5 il comma 5.2.1 e' sostituito dal seguente comma:
- 5.2.1 11 titolare di un'unita' di produzione d.lgs. 387/03 o I. 239/04 che intenda concludere il contratto di dispacciamento attraverso l'interposizione di un terzo deve interporre il gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l'energia. In tal caso, il gestore di rete o il Gestore del sistema elettrico deve assumere il mandato.";
ll) all'articolo 5, comma 5.3, le parole "per i servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento" sono sostituite dalle parole "per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento" e le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
mm) all'articolo 5, comma 5.5, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "con le modalita' dal medesimo stabilite" sono sostituite dalle parole "con le modalita' dalla medesima stabilite"; e le parole "per il servizio di distribuzione" sono sostituite dalle parole "per il servizio di trasmissione e di distribuzione";
nn) all'articolo 5, comma 5.6, le parole "all'articolo 18 del Testo integrato" sono sostituite dalle parole "all'articolo 19 del Testo integrato" e le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
oo) all'articolo 5, comma 5.6.1, le parole "per l'accesso al servizio di distribuzione" sono sostituite dalle parole "per l'accesso al servizio di trasmissione e di distribuzione" e le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
pp) all'articolo 5, comma 5.6.2, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
qq) all'articolo 5, commi 5.8 e 5.9, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
rr) all'articolo 5 il comma 5.10 e' soppresso;
ss) all'articolo 6, commi 6.1 e 6.3, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
tt) all'articolo 7, commi 7.1, 7.3 e 7.4, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
uu) all'articolo 7, comma 7.2, le parole "quindici (15) giorni" sono sostituite dalla parola "entro quarantacinque (45) giorni";
vv) all'articolo 8, comma 8.1, le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
ww) all'articolo 8, commi 8.2 e 8.3, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
xx) all'articolo 8, comma 8.2, lettera e), le parole "il Gestore della rete e' tenuto a seguire" sono sostituite dalle parole "Terna e' tenuta a seguire";
yy) nel titolo dell'articolo 9, le parole "il Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "il Gestore del mercato elettrico";
zz) all'articolo 9, comma 9.1, le parole "Il Gestore della rete e il Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "Terna e il Gestore del mercato elettrico";
aaa) all'articolo 9, comma 9.1, lettera a), le parole "al Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "al Gestore del mercato elettrico";
bbb) all'articolo 9, comma 9.1, lettera b), le parole "la registrazione ai fini del dispacciamento" sono sostituite dalle parole "la registrazione nell'ambito del servizio di dispacciamento";
ecc) all'articolo 9, comma 9.1, lettera d), le parole "tra il Gestore del mercato ed il Gestore della rete " sono sostituite dalle parole "tra il Gestore del mercato elettrico e Terna";
ddd) all'articolo 9, comma 9.1, lettera e), le parole "al Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "al Gestore del mercato elettrico";
eee) all'articolo 9, comma 9.1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera: f) la regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 14, comma 14.8, della deliberazione n. 50/05 dovuti al Gestore del mercato elettrico per lo svolgimento delle attivita' funzionali al monitoraggio, svolto dall'Autorita', del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.";
fff) all'articolo 9 il comma 9.2 e' sostituito dal seguente: "9.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al precedente comma 9.1 ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorita'. La Direzione Energia Elettrica dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi entro trenta (30) giorni dal ricevimento dei medesimi. Trascorso inutilmente tale termine, gli schemi si intendono positivamente verificati.";
ggg) all'articolo 10, comma 10.1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: "cl) unita' di produzione e pompaggio strategiche;";
hhh) all'articolo 10, comma 10.1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
f) unita' di pompaggio diverse da quelle di cui alle lettere c), ci) ed e);";
iii) il titolo dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Punti di importazione e di esportazione relativi ad una frontiera elettrica";
jjj) all'articolo 11, comma 11.1, le parole "Il punto di immissione di un'unita' di importazione relativa ad una frontiera elettrica" sono sostituite dalle parole "Il punto di importazione relativo ad una frontiera elettrica";
kkk) all'articolo 11, comma 11.1, lettera a), le parole "alla quale l'importazione di energia elettrica si riferisce" sono soppresse;
111) all'articolo 11, comma 11.1, lettera b), le parole "non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati" sono sostituite dalle parole "appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati";
mmm) all'articolo 11, comma 11.2, le parole "il punto di prelievo di un'unita' di importazione relativa ad una frontiera elettrica" sono sostituite dalle parole "Il punto di esportazione relativo ad una frontiera elettrica";
nnn) all'articolo 11, comma 11.2, lettera a), le parole "alla quale l'esportazione di energia elettrica si riferisce" sono soppresse;
ooo) all'articolo 11, comma 11.2, lettera b), le parole "non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati" sono sostituite dalle parole "appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati";
ppp) all'articolo 12, comma 12.1, dopo le parole `'Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di immissione" sono aggiunte le parole "che siano contestualmente";
qqq) all'articolo 12, commi 12.2 e 12.3, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
rrr) all'articolo 12, comma 12.5.1, le parole "l'insieme di uno o piu' punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:" sono sostituite dalle parole "l'insieme di uno o piu' punti di prelievo che siano contemporaneamente:";
sss) all'articolo 12, comma 12.5.1, lettera c), le parole "servizio di distribuzione" sono sostituite dalle parole "servizio di trasmissione e di distribuzione";
ttt) all'articolo 12, comma 12.5.2, lettera b), le parole "servizio di distribuzione" sono sostituite dalle parole "servizio di trasmissione e di distribuzione";
uuu) all'articolo 12, comma 12.6, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna"; vvv) all'articolo 12 dopo il comma 12.7 sono aggiunti i seguenti commi:
- 12.8 Punto di dispacciamento di importazione e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento. Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di importazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.
- 12.9 Punto di dispacciamento di esportazione e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento. Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica.";
www) all'articolo 13, comma 13.3, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
xxx) all'articolo 14 i commi 14.4 e 14.5 sono sostituiti dai seguenti commi:
- 14.4 L'energia elettrica immessa in un punto di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' pari agli scambi programmati da Terna in importazione con riferimento al medesimo punto, in applicazione del Regolamento di cui all'Articolo 18 della deliberazione n. 269/05;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica destinata all'importazione.
- 14.5 L'energia elettrica prelevata in un punto di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' pari agli scambi programmati da Terna in esportazione con riferimento al medesimo punto, in applicazione del Regolamento di cui all'Articolo 18 della deliberazione n. 269/05;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.";
yyy) all'articolo 14, comma 14.9, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
zzz) all'articolo 14 il comma 14.12 e' sostituito dal seguente comma: "14.12 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui e' connessa un'unita' di produzione CIP6/92, si intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra la produzione netta dell'unita' di produzione CIP6/92 e l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi.
aaaa) all'articolo 14 il comma 14.14 e' soppresso;
bbbb) all'articolo 15, comma 15.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
cccc) all'articolo 15, comma 15.1, lettera a), le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
dddd) all'articolo 15, comma 15.2, lettera c), le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
eeee) all'articolo 15, comma 15.3, le parole "Il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna"; ffff) all'articolo 16, comma 16.1, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
gggg) all'articolo 16, comma 16.2, lettere a) e b), le parole "programma di immissione" sono sostituite dalle parole "programma vincolante modificato e corretto di immissione"; le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
hhhh) all'articolo 16, comma 16.3, lettere a) e b), le parole "programma di prelievo" sono sostituite dalle parole "programma vincolante modificato di prelievo"; le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
iiii) all'articolo 16 dopo il comma 16.3 sono aggiunti i seguenti commi: "16.3.1 Gli utenti del dispacciamento delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili sono tenuti a definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unita', in conformita' ai principi di diligenza, prudenza, perizia, e previdenza. 16.3.2 Terna segnala all'Autorita' significativi e reiterati scostamenti dall'applicazione dei principi enunciati al comma precedente, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.";
jjjj) all'articolo 17, comma 17.1, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
kkkk) all'articolo 17, comma 17.2.1, le parole "deve essere effettuata dall'operatore di mercato acquirente" sono sostituite dalle parole "deve essere effettuata dall'Acquirente unico" e le parole "registrati da uno stesso operatore di mercato acquirente sono dal medesimo operatore aggregati per punto di dispacciamento" sono sostituite dalle parole "sono aggregati per punto di dispacciamento";
1111) all'articolo 17, comma 17.3.1, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
mmmm) all'articolo 17, comma 17.3.2, le parole "che includono in prelievo punti di dispacciamento per unita' di esportazione o per unita' di pompaggio" sono sostituite dalle parole "che includono in prelievo punti di dispacciamento di esportazione o per unita' di pompaggio";
nnnn) all'articolo 17, commi 17.4 e 17.5, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
oooo) all'articolo 17, comma 17.5.1, lettera b), le parole "al Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "al Gestore del mercato elettrico";
pppp) all'articolo 17 il comma 17.6 e' sostituito dal seguente: "17.6 I programmi di immissione e di prelievo relativi a punti di dispacciamento di importazione e di esportazione sono definiti in applicazione della deliberazione n. 269/05.";
qqqq) all'articolo 18, comma 18.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
rrrr) all'articolo 19, comma 19.1, le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
ssss) all'articolo 19, comma 19.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
tttt) all'articolo 19, commi 19.8, 19.9 e 19.10, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "quest'ultimo" sono sostituite dalle parole "quest'ultima";
uuuu) all'articolo 19, comma 19.10, le parole "Alla chiusura del mercato del giorno prima" sono sostituite dalle parole "In esito al mercato del giorno prima";
vvvv) all'articolo 19, comma 19.11, le parole "Alla chiusura del mercato del giorno prima il Gestore della rete comunica" sono sostituite dalle parole "In esito al mercato del giorno prima Terna comunica";
wwww) all'articolo 19, comma 19.12, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
xxxx) all'articolo 19, comma 19.13, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
yyyy) all'articolo 19, comma 19.14, le parole "il Gestore della rete versa al Gestore del mercato gli importi di cui al precedente comma 19.13" sono sostituite dalle parole "Terna versa al Gestore del mercato elettrico gli importi di cui al precedente comma 19.12";
zzzz) all'articolo 20, comma 20.2, le parole "Il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna" e le parole "alla chiusura del mercato del giorno prima" sono sostituite dalle parole "in esito al mercato del giorno prima";
aaaaa) all'articolo 20, comma 20.10, le parole "Il Gestore del mercato elettrico versa al Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo" sono sostituite dalle parole "Il Gestore del mercato elettrico versa a Terna se negativo, o riceve da quest'ultima";
bbbbb) all'articolo 20, comma 20.11, le parole "Alla chiusura del mercato del giorno prima" sono sostituite dalle parole "In esito al mercato del giorno prima" e le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
ccccc) all'articolo 21, comma 21.1, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
ddddd) all'articolo 21, commi 21.2 e 21.3, le parole "Il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
eeeee) all'articolo 21, comma 21.4, le parole "Alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento" sono sostituite dalle parole "In esito al mercato per il servizio di dispacciamento" e le parole "e al Gestore della rete" sono soppresse;
fffff) nel titolo dell'articolo 22, le parole "di un mercato regolamentato" sono sostituite dalle parole "del mercato per il servizio di dispacciamento";
ggggg) all'articolo 22, commi 22.2 e 22.3, le parole "Il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
hhhhh) all'articolo 22, comma 22.4, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "a Terna";
iiiii) nel titolo dell'articolo 23, le parole "del mercato regolamentato" sono sostituite dalle parole "del mercato";
JJJJJ) all'articolo 23, comma 23.1, le parole "al di fuori del mercato regolamentato" sono sostituite dalle parole "al di fuori del mercato"; le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna"; le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a1erna";
kkkkk) all'articolo 23, comma 23.3, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a1erna";
11111) all'articolo 23.1, comma 23.1.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
mmmmm) all'articolo 23.1, comma 23.1.2, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
nnnnn) all'articolo 23.1, comma 23.1.3, le parole "Con cadenza annuale, il Gestore della rete determina l'ammontare di capacita' di produzione e pompaggio che, nel corso dell'anno solare successivo, prevede" sono sostituite dalle parole "Con cadenza annuale, Terna determina l'ammontare di capacita' di produzione e pompaggio che, nel corso dell'anno solare successivo, Terna prevede";
ooooo) all'articolo 23.1, comma 23.1.4, le parole "Un utente del dispacciamento e' ritenuto indispensabile ai fini dell'approvvigionamento da parte del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Un utente del dispacciamento titolare di unita' di produzione e di pompaggio strategiche e' ritenuto indispensabile ai fini dell'approvvigionamento da parte di Terna";
ppppp) all'articolo 23.1, commi 23.1.6 e 23.1.7, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
qqqqq) all'articolo 23.1, comma 23.1.7, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
c) gli utenti del dispacciamento ritenuti indispensabili ai sensi del precedente comma 23.1.4 in ciascuna macrozona;";
rrrrr) all'articolo 23.2, comma 23.2.1, le parole "dall'1 gennaio 2006" sono sostituite dalle parole "dall' 1 febbraio 2006";
sssss) all'articolo 23.2, comma 23.2.2, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna" e le parole "dal medesimo Gestore" sono sostituite dalle parole "da Terna";
ttttt) all'articolo 23.2, commi 23.2.3 e 23.2.7, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
uuuuu) all'articolo 23.2, comma 23.2.8, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
vvvvv) all'articolo 24, commi 24.1, 24.2, 24.3 e 24.4, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
wwwww) all'articolo 24, commi 24.5 e 24.6, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
xxxxx) all'articolo 25, commi 25.1 e 25.6, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
yyyyy) all'articolo 25, comma 25.2, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
zzzzz) all'articolo 26, comma 26.1, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna" e le parole "Il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
aaaaaa) all'articolo 26, comma 26.3, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
bbbbbb) all'articolo 27, comma 27.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
cccccc) all'articolo 27, comma 27.2, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "dal medesimo Gestore" sono sostituite dalle parole "da Terna"; le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
dddddd) all'articolo 27, comma 27.3, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
eeeeee) all'articolo 27, comma 27.4, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
ffffff) all'articolo 28, comma 28.1, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "dal medesimo Gestore" sono sostituite dalle parole "da Terna"; le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
gggggg) all'articolo 28, comma 28.2, le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da 'Terna";
hhhhhh) nel titolo della sezione 1 del Titolo 3, la parola "determinazione" e' sostituita dalla parola "regolazione";
iiiiii) all'articolo 29, comma 29.1, lettere a), b), c) e d) le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna.
jjjjjj) all'articolo 29, comma 29.1, lettere a) e c) le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
kkkkkk) all'articolo 29, comma 29.1, lettera d) le parole "a 37.3" sono sostituite dalle parole "a 37.4";
111111) all'articolo 29, comma 29.2, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
mmmmmm) all'articolo 29, comma 29.3, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
nnnnnn) all'articolo 29, comma 29.4, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da rema"; le parole "comma 32.4" sono sostituite dalle parole "comma 32.4.1";
oooooo) all'articolo 31, comma 31.2, la parola "sbilanciamento" e' sostituita dalle parole "sbilanciamento effettivo" e le parole "finale cumulato" sono sostituite dalle parole "vincolante modificato e corretto di immissione";
pppppp) all'articolo 31, comma 31.3, la parola "sbilanciamento" e' sostituita dalle parole "sbilanciamento effettivo" e le parole "finale cumulato" sono sostituite dalle parole "vincolante modificato di prelievo";
qqqqqq) all'articolo 31, comma 31.4, la parola "sbilanciamento" e' sostituita dalle parole "sbilanciamento effettivo"; le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; la parola "ricevuta" e' sostituita dalle parole "acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento"
rrrrrr) all'articolo 31, comma 31.5, la parola "sbilanciamento" e' sostituita dalle parole "sbilanciamento effettivo"; le parole "riceve dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "incassa da Terna"; le parole "a remunerazione dell'energia elettrica ceduta" sono sostituite dalle parole "per l'energia elettrica venduta nell'ambito del servizio di dispacciamento";
ssssss) all'articolo 31, comma 31.6, la parola "sbilanciamento" e' sostituita dalle parole "sbilanciamento effettivo, determinati ai sensi del successivo Articolo 32";
tttttt) all'articolo 31, comma 31.6, lettera b), le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "finali cumulati" sono sostituite dalle parole "vincolanti modificati";
uuuuuu) all'articolo 31, comma 31.5, la parola "sbilanciamento" e' sostituita dalle parole "sbilanciamento effettivo";
vvvvvv) nel titolo dell'articolo 32, la parola "sbilanciamento" e' sostituita dalle parole "sbilanciamento effettivo";
wwwwww) all'articolo 32, comma 32.1, le parole "il Gestore della rete calcola, per ciascun punto di dispacciamento, un corrispettivo di sbilanciamento pari al prodotto tra lo sbilanciamento" sono sostituite dalle parole "Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unita' di produzione rilevanti, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unita' di consumo rilevanti, per ciascun punto di dispacciamento di importazione e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione un corrispettivo di sbilanciamento effettivo pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo;
xxxxxx) all'articolo 32, comma 32.1, lettere a) e b), le parole "sbilanciamento" sono sostituite dalle parole "sbilanciamento effettivo";
yyyyyy) all'articolo 32 dopo il comma 32.1 e' aggiunto il seguente comma: "32.1.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unita' di produzione non rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unita' di prelievo non rilevanti, un corrispettivo di sbilanciamento effettivo pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.3.1."
zzzzzz) all'articolo 32, comma 32.2, le parole "sbilanciamenti positivi" sono sostituite dalle parole "sbilanciamenti effettivi positivi di cui al precedente comma 32.1, lettera a),";
aaaaaaa) all'articolo 32, comma 32.3, le parole "sbilanciamenti negativi" sono sostituite dalle parole "sbilanciamenti effettivi positivi di cui al precedente comma 32.1, lettera b),";
bbbbbbb) all'articolo 32, dopo il comma 32.3 e' aggiunto il seguente comma: "32.3.1 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di cui al precedente comma 32.1.1 e' pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo, al valore minimo tra:
i) il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantita', in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo, al valore massimo tra:
i) il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantita', in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima zona."
ccccccc) all'articolo 32, comma 32.4, le parole "per i punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04, nonche' per i punti di dispacciamento per unita' di importazione o di esportazione relative" sono sostituite dalle parole "nonche' per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi";
ddddddd) all'articolo 32, dopo il comma 32.4 e' aggiunto il seguente comma: "32.4.1 Per i punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o I. 239/04 il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante.";
eeeeeee) all'articolo 33, comma 33.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
fffffff) all'articolo 33, comma 33.2, le parole "offerta di vendita o di acquisto accettata" sono sostituite dalle parole "vendita o acquisto"; le parole "dal Gestore del mercato elettrico" sono sostituite dalle parole "dal medesimo Gestore"; le parole "l'ammontare di energia elettrica specificato nell'offerta, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta" sono sostituite dalle parole "il quantitativo di energia elettrica venduto o acquistato";
ggggggg) all'articolo 33, comma 33.3, le parole "paga al Gestore della rete, se positivo, o riceve dal Gestore della rete, se negativo," sono sostituite dalle parole "paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo,";
hhhhhhh) all'articolo 33, comma 33.4, le parole "offerta di vendita o di acquisto accettata" sono sostituite dalle parole "vendita o acquisto"; le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna"; le parole "da quest'ultimo" sono sostituite dalle parole "da Terna" ; le parole "l'ammontare di energia elettrica specificato nell'offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta" sono sostituite dalle parole "il quantitativo di energia elettrica venduto o acquistato";
iiiiiii) all'articolo 33, comma 33.5, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
jjjjjjj) nel titolo dell'articolo 34, le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
kkkkkkk) all'articolo 34, comma 34.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna" e le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
lllllll) all'articolo 34, comma 34.2, le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
mmmmmmm) all'articolo 34, comma 34.2, lettere a) e d) le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
nnnnnnn) all'articolo 34, comma 34.5, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
ooooooo) all'articolo 35, comma 35.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna" e le parole "Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "Gestore del mercato elettrico";
ppppppp) all'articolo 35, al comma 35.2.1, le parole "punti di dispacciamento per unita' di esportazione o per unita' di pompaggio" sono sostituite dalle parole "punti di esportazione o punti di dispacciamento per unita' di pompaggio";
qqqqqqq) all'articolo 35, il comma 35.2.2 e' sostituito dal seguente comma: "35.2.2 Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente e' calcolato secondo le modalita' previste all'articolo 7 della deliberazione n. 34/05.";
rrrrrrr) all'articolo 35, comma 35.4, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna" e le parole "Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "Gestore del mercato elettrico";
sssssss) all'articolo 36, comma 36.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
ttttttt) all'articolo 36, comma 36.1, lettera a) le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
uuuuuuu) all'articolo 36, comma 36.1, lettera b) le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna" e le parole "mercato regolamentato" sono sostituite dalla parola "mercato";
vvvvvvv) all'articolo 36, comma 36.1, lettera c) le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna" e le parole "commi 43.6 e 46.2" sono sostituite dalle parole "commi 43.6 e 46.2 relativamente al corrispettivo CAPD";
wwwwwww) all'articolo 36, comma 36.2, lettera a) le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
xxxxxxx) all'articolo 36, comma 36.3, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "terna";
yyyyyyy) all'articolo 37, comma 37.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna" e le parole "Articolo 25" sono sostituite dalle parole "all'Articolo 25 e a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unita' di produzione e pompaggio strategiche di cui all'Articolo 23.2";
zzzzzzz) all'articolo 37, comma 37.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
aaaaaaaa) nel titolo dell'articolo 37.1, le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
bbbbbbbb) all'articolo 37.1, comma 37.1.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna" e le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna relativi all'attivita' di dispacciamento, nonche' dei costi di Terna e del Gestore del mercato elettrico relativi alle attivita' funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione n. 50/05,";
cccccccc) all'articolo 37.2, comma 37.2.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
dddddddd) all'articolo 37.3, comma 37.3.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
eeeeeeee) all'articolo 37.3, comma 37.3.1, le parole "dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4" sono sostituite dalla parola "dispacciamento";
ffffffff) all'articolo 38.1, comma 38.1.1, le parole "per unita' di importazione" sono sostituite dalle parole "di importazione" e le parole "Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "Gestore del mercato elettrico";
gggggggg) all'articolo 38.1, comma 38.1.2, le parole "Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "Gestore del mercato elettrico";
hhhhhhhh) all'articolo 39, comma 39.1, le parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del mercato elettrico";
iiiiiiii) all'articolo 40, comma 40.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
jjjjjjjj) all'articolo 40, comma 40.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna"; kkkkkkk) all'articolo 41, comma 41.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
llllllll) all'articolo 41, comma 41.1.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
mmmmmmmm) all'articolo 41, comma 41.2, le parole "sei ore" sono sostituite dalle parole "ventiquattro ore"; le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna"; le parole "valore definitivi" sono sostituite dalla parola "valori";
nnnnnnnn) all'articolo 41, comma 41.3, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
oooooooo) all'articolo 41, comma 41.4, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
pppppppp) all'articolo 41, comma 41.5, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
qqqqqqqq) all'articolo 42, comma 42.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
rrrrrrrr) all'articolo 42, comma 42.1, lettera a), le parole "dal Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "da Terna";
ssssssss) all'articolo 42.1, comma 42.1.1, le parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico", le parole "medesimo Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "medesimo Gestore";
tttttttt) all'articolo 42.1, comma 42.1.2, le parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico"; la parola "comunica" e' sostituita dalla parola "comunica a Terna,"; la parola "accolta" e' sostituita dalle parole "accolta e il Gestore del sistema elettrico ne da' comunicazione a Terna";
uuuuuuuu) all'articolo 42.1, comma 42.1.3, le parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico" e le parole "comunicazione di cui al presente comma, la qualifica di cogenerazione ai fini della priorita' di dispacciamento viene meno" sono sostituite dalle parole "dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico, non riconosce la priorita' di dispacciamento";
vvvvvvvv) all'articolo 42.2, comma 42.2.1, le parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico" e le parole "presente comma, il Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico"
wwwwwwww) all' articolo 42.2, comma 42.2.2, le parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico" e le parole "medesimo Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "medesimo Gestore";
xxxxxxxx) all'articolo 42.2, comma 42.2.3, le parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico"; la parola "comunica" e' sostituita dalla parola "comunica a Terna,"; la parola "accolta" e' sostituita dalle parole "accolta e il Gestore del sistema elettrico ne da' comunicazione a Terna";
yyyyyyyy) all'articolo 42.2, comma 42.2.4, le parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico" e le parole "comunicazione di cui al presente comma, la priorita' di dispacciamento decade" sono sostituite dalle parole "dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico, non riconosce la priorita' di dispacciamento";
zzzzzzzz) all'articolo 42.3, comma 42.3.3, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
aaaaaaaaa) all'articolo 43, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "1erna"
bbbbbbbbb) all'articolo 43, comma 43.6, lettera c), le parole "compreso tra 51 e" sono sostituite dalle parole "superiore a"
ccccccccc) all'articolo 44, comma 44.1, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a1erna";
ddddddddd) all'articolo 44, comma 44.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
eeeeeeeee) all'articolo 44.1, comma 44.1.2, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
fffffffff) all'articolo 44.1, comma 44.1.3, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna" e la parola "esso" e' sostituita dalla parola "essa";
ggggggggg) all'articolo 46, comma 46.1, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna" e le parole "per ogni punto di immissione delle unita' di produzione non rilevanti nella propria titolarita'" sono sostituite dalle parole "e il numero di punti di immissione delle unita' di produzione non rilevanti nella propria titolarita', ad eccezione di quelli relativi ad unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04";
hhhhhhhhh) all'articolo 46, dopo il comma 46.1, e' aggiunto il seguente comma: "46.1.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'operatore di mercato cedente delle unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione come definito nel precedente comma 46.1 per ogni punto di immissione relativo alle suddette unita' di produzione."
iiiiiiiii) all'articolo 46, comma 46.2, le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
jjjjjjjjj) all'articolo 47, comma 47.1, la parola "prelievo" e' sostituita dalle parole "prelievo corrispondenti";
kkkkkkkkk) all'articolo 47, dopo il comma 47.1, e' aggiunto il seguente comma: "47.1.1 Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma 47.1, nonche' le regole di manutenzione e aggiornamento dello medesimo, affinche' le imprese distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto codice entro il 30 giugno 2006."
lllllllll) all'articolo 47, comma 47.2, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
mmmmmmmmm) all' articolo 47, comma 47.3, le parole "giorno 20 del mese successivo" sono sostituite dalle parole "sest'ultimo giorno del mese precedente" e le parole "utente del dispacciamento l'elenco dei punti di prelievo" sono sostituite dalle parole "utente del dispacciamento, ad esclusione dell'Acquirente unico, l'elenco dei punti di prelievo";
nnnnnnnnn) all'articolo 47, comma 47.4, le parole "al Gestore della rete, secondo modalita' dal medesimo" sono sostituite dalle parole "a Terna, secondo modalita' dalla medesima";
ooooooooo) l'articolo 48 e' soppresso;
ppppppppp) dopo l'articolo 48, e' aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 48.1
Disposizioni relative all 'anno 2006

48.1.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2006. 48.1.2 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, Terna puo' intervenire nel mercato del giorno prima, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta formulando offerte di vendita a prezzo zero. 48.1.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti superiore di almeno il 5% alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, Terna puo' formulare un'offerta di acquisto in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 1,05. 48.1.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti inferiore di almeno il 5% alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, Terna puo' formulare un'offerta di vendita in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di Terna e la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 0,95. 48.1.5 Terna in situazioni eccezionali di criticita' del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, puo' intervenire nel mercato del giorno prima in misura difforme da quanto previsto ai commi, 48.1.3 e 48.1.4, dandone tempestiva comunicazione all'Autorita'. 48.1.6 1 proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi dei commi 48.1.3 e 48.1.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 36. 48.1.7 Per le unita' di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, e' pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo 11 dell'Allegato A della deliberazione n. 67/03. 48.1.8 Per le unita' di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, e' pari a zero. 48.1.9 Per le unita' di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, e' pari in ciascun mese al prodotto tra:
a) prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unita' ai fini del pompaggio; e
b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unita' nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unita' nel medesimo mese. 48.1.10
qqqqqqqqq) nel titolo dell'articolo 49, le parole "del Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "di Terna";
rrrrrrrrr) all'articolo 49, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
sssssssss) all'articolo 50, comma 50.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
ttttttttt) gli articoli 51, 52 e 52.1 sono soppressi;
uuuuuuuuu) all'articolo 52.2, comma 52.2.1, le parole "anno 2005" sono sostituite dalle parole "anno 2006";
vvvvvvvvv) all'articolo 52.2, comma 52.2.3, le parole "Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "Gestore del mercato elettrico";
wwwwwwwww) all' articolo 52.2, comma 52.2.6, le parole "Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "Gestore del mercato elettrico";
xxxxxxxxx) all'articolo 52.2, comma 52.2.7, le parole "Gestore del mercato" sono sostituite dalle parole "Gestore del mercato elettrico" e le parole "al Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "a Terna";
yyyyyyyyy) l'articolo 52.3, e' sostituito dal seguente articolo:
"Articolo 52.3 Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento
per l'anno 2006

52.3.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2006. 52.3.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unita' di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente Articolo 32 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede il 7% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'Articolo 19, comma 19.3, lettera b). 52.3.3 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonche' i corrispettivi di dispacciamento di cui all'Articolo 29, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza. 52.3.4 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'Articolo 29 ed il corrispettivo di cui all'Articolo 46, entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico. 52.3.5 Terna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 30.1 a 37.3 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza. 52.3.6 Terna paga il corrispettivo di cui al comma 43.6 entro il giorno trenta (30) del terzo mese successivo a quello di competenza.;
zzzzzzzzz) l'articolo 52.4 e' soppresso;
aaaaaaaaaa) all'articolo 52.5, comma 52.5.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
bbbbbbbbbb) all'articolo 52.5, comma 52.5.1, le parole "dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie Fl, F2, F3 e F4" sono sostituite dalla parola "dispacciamento";
cccccccccc) all'articolo 52.6, comma 52.6.1, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
dddddddddd) all'articolo 53, il comma 53.2 e' soppresso;
eceeecceee) all'articolo 53, comma 53.7, le parole "il Gestore della rete" sono sostituite dalla parola "Terna";
ffffffffff) all'articolo 53, il comma 53.8 e' soppresso; 2. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' in vigore dalla data della sua pubblicazione; 3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita' n. 168/03 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 28 dicembre 2005

Il presidente: Ortis
 
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