Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005
Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 299/05).

L'AUTORIETA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2005 Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
- la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
- il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
- il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: dpcm 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004;
- il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004, recante determinazione delle modalita' di vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, per l'anno 2005;
- decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005;
- decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- decreto del Ministro delle Attivita' produttive 5 dicembre 2005, recante direttive per la determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore del sistema elettrico
- decreto del Ministro delle Attivita' produttive 13 dicembre 2005, recante direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006;
- il decreto del Ministro delle Attivita' produttive 13 dicembre 2005 recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
- il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 22 dicembre 2005, delle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Viste:
- le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 24 settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, 25 giugno 2004, n. 103/04, 30 dicembre 2004, n. 252/04, 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05;
- la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
- Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione 27 marzo 2004, n. 48/04, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 171/04 (di seguito: deliberazione n. 171/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 231/04;
- la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04;
- la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 252/04 (di seguito: deliberazione n. 252/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 12 settembre 2005, n. 186/05;
- la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 196/04;
- la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05;
- le deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 292/05;
- il documento per la consultazione 30 settembre 2005 recante "Orientamenti in materia di definizione delle fasce orarie con riferimento agli anni 2006 e 2007" (di seguito: documento per la consultazione 30 settembre 2005);
- il documento per la consultazione 22 novembre 2005 recante "Revisione dell'articolazione per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica utilita' nel settore elettrico per gli anni 2006 e 2007" (di seguito: documento per la consultazione 22 novembre 2005);
- il documento per la consultazione 5 dicembre 2005 recante "Orientamenti per l'abrogazione del parametro Ct di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e per l'individuazione di parametri succedanei al Ct, idonei alla regolazione di alcune partite economiche del settore elettrico" (di seguito: documento per la consultazione 5 dicembre 2005);
- la Nota metodologica in materia di Aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel sito dell'Autorita' in data 20 ottobre 2004.

Viste:
- la comunicazione dell'Acquirente unico SpA (di seguito: Acquirente unico) del 23 marzo 2005, prot. Autorita' n. 006507, del 25 marzo 2005 (di seguito: comunicazione 23 marzo 2005);
- la nota dell'Autorita' all'Acquirente unico in data 14 novembre 2005, prot. GB/M05/4609/mc (di seguito: nota 14 novembre 2005);
- la comunicazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (di seguito: Gestore del sistema elettrico) del 30 novembre 2005, prot. Autorita' n. 028628 del 2 dicembre 2005;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 1° dicembre 2005, prot. Autorita' n. 028563, del 01 dicembre 2005 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2005);
- la nota dell'Autorita' all'Acquirente unico in data 6 dicembre 2005, prot. GB/M05/5115/mc (di seguito: nota 6 dicembre 2005);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 15 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 029873, del 19 dicembre 2005;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 16 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 029999, del 20 dicembre 2005;
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 21 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 030277 del 22 dicembre 2005;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 15 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 030546, del 28 dicembre 2005;
- la comunicazione del Ministro delle attivita' produttive 22 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 030420 del 23 dicembre 2005;
- la comunicazione di Terna del 28 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 030663 del 29 dicembre 2005;
- la comunicazione del Gestore del sistema elettrico 23 dicembre 2005, prot. Autorita' n. 030664 del 29 dicembre 2005.

Considerato che:
- gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
- l'articolo 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorita' entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
- ai sensi l'articolo 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico e' tenuto ad inviare all'Autorita', la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
- relativamente al periodo gennaio - ottobre 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso il costo di sbilanciamento del periodo gennaio-ottobre 2005 al netto del fattore di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13 e 48.13.3, della deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il quarto trimestre 2005, pari a circa 210 milioni di euro;
- relativamente al periodo gennaio - ottobre 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento, incluso il fattore di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13 e 48.13.3, della deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il quarto trimestre 2005, pari a circa 86 milioni di euro;
- il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata dall'Autorita' nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio - dicembre 2005 deve essere recuperato tramite la componente UC1, di cui al comma 1.1 del Testo integrato, destinata a coprire gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- le risposte ai documenti per la consultazione 30 settembre 2005 e 22 novembre 2005 hanno evidenziato un generale consenso ad eliminare ogni riferimento alle fasce orarie nella determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di cui all'articolo 37.3, della deliberazione n. 168/03, e del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico di cui all'articolo 52.5 della medesima deliberazione;
- sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa e da Terna, il conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilita' 2004-2006, alimentato dall'elemento INT, evidenzia una eccedenza di gettito rispetto alle necessita' previste per il triennio 2004-2006;
- sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa e dal Gestore del sistema elettrico, il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3, evidenzia una carenza di gettito rispetto alle necessita' previste per l'anno 2006;
- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di cui all'articolo 4, comma 1 della medesima legge sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- con deliberazione n. 231/04 l'Autorita' ha aggiornato per l'anno 2005 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1 bis della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0153 centesimi di euro/kWh ed ha fissato la componente MCT per l'anno 2005 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;
- il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2004 - novembre 2005 rispetto ai dodici mesi precedenti, e' stato accertato nella misura dell' 1,7%;
- con la deliberazione n. 171/04, l'Autorita' ha quantificato in via preliminare il livello dei costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato per l'anno 2004, pari a circa 8,2 milioni di euro;
- sulla base dell'analisi del bilancio di esercizio 2004, inviato dall'Acquirente unico con comunicazione 23 marzo 2005, e' possibile quantificare un livello di costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell' anno 2004, pari a 6,029 milioni di euro;
- la differenza tra i costi riconosciuti in via provvisoria per l'anno 2004 quantificati con la deliberazione n. 171/04 ed i costi di funzionamento effettivamente sostenuti nel medesimo anno e' stata quasi integralmente riportata all'esercizio successivo attraverso l'iscrizione a bilancio di un risconto passivo pari a circa 2 milioni di euro;
- con la deliberazione n. 252/04, l'Autorita' ha quantificato in via preliminare il livello dei costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2005, pari al livello dei costi riconosciuti in via preliminare per l'anno 2004;
- a seguito delle note 14 novembre 2005 e 6 dicembre 2005, con comunicazione I dicembre 2005 l'Acquirente unico ha inviato informazioni patrimoniali ed economiche relative al pre-consuntivo 2005, mentre non e' ancora disponibile lo schema di budget 2006;
- dall'analisi delle informazioni patrimoniali ed economiche di cui al precedente punto e' possibile stimare un livello dei costi riconoscibili per l'anno 2005 pari a circa 7,4 milioni di euro, determinato sulla base della situazione al 31 ottobre 2005, integrata per competenza economica;
- a far data dal 1° novembre 2005, ai sensi del dpcm 11 maggio 2004, il ramo di azienda del Gestore della rete corrispondente alle funzioni di trasmissione e dispacciamento e' stato trasferito a Terna; e che di conseguenza, in tale data, Terna assume la funzione di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del dpcm 11 maggio 2004, le funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, nonche' le attivita' correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03 sono rimaste in capo al Gestore del sistema elettrico;
- ai sensi del comma 54.2 del testo integrato, le imprese distributrici che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconoscono al Gestore della rete il gettito della componente tariffaria A3, quale maggiorazione del servizio di trasmissione.

Ritenuto opportuno:
- modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al quarto trimestre dell'anno 2005, adeguando conseguentemente il valore degli elementi PC e OD, anche tenuto conto delle previsioni rese disponibili per l'anno 2006 da Terna;
- modificare la struttura del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva, di cui all'articolo 37.3 della deliberazione n. 168/03, e del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico, di cui all'articolo 52.5 della medesima deliberazione, eliminando ogni riferimento dei corrispettivi alle fasce orarie;
- tenuto conto di quanto al precedente punto, rettificare l'articolazione degli elementi CD e INT di cui all'articolo 23 del Testo integrato, nonche' dei corrispettivi di cui agli articoli 37.3 e 52.5 della deliberazione n. 168/03;
- quantificare in via definitiva i costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2004, ad un livello pari a 6,029 milioni di euro;
- quantificare in via preliminare i costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2006, ad un livello pari a 7,4 milioni di Euro, in linea con la stima dei costi riconosciuti per l'anno 2005, primo anno di piena operativita' della societa';
- adeguare in diminuzione il livello della componente INT, in linea con le necessita' di gettito previste per il triennio 2004-2006;
- adeguare in aumento il livello della componente A3, in linea con gli oneri previsti di competenza 2006 a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
- adeguare in aumento il livello della componente UC 1, in linea con la previsione di un'accresciuta esigenza di gettito nel 2006;
- fissare, per l'anno 2006:
- il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 386/03, pari a 0,0156 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui e' soggetto;
- il valore della componente MCT per l'anno 2006 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh, in coerenza con i criteri di arrotondamento delle componenti tariffarie della tariffa elettrica;
- modificare il Testo integrando prevedendo che le imprese distributrici che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconoscano al Gestore del sistema elettrico il gettito della componente tariffaria A3, secondo le stesse modalita' adottate precedentemente dal Gestore della rete

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:
Articolo 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
 
Articolo 2
Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03

1. La tabella 2 di cui alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, e' sostituita dalla Tabella 1 allegata al presente provvedimento; 2. La tabella 3 di cui alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, e' sostituita dalla Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
 
Articolo 3
Modificazioni e integrazioni del Testo integrato

1. Al comma 1.1 del Testo integrato e' aggiunta la seguente definizione:
- il Gestore del sistema elettrico e' la societa' Gestore del sistema elettrico GRTN SpA di cui al dpcm 11 maggio 2004; 2. Al comma 1.1 del Testo integrato sono soppresse le definizioni relative a:
- parametro K
- parametro KT
- parametro T
- parametro TT; 8. Sono soppressi i commi 23.3.1 e 23.3.2 del Testo integrato; 9. Al comma 54.2 del Testo integrato le parole "Gestore della rete" sono sostituite dalle parole "Gestore del sistema elettrico" e sono eliminate le parole "quale maggiorazione del servizio di trasmissione di cui al comma 17.1".
 
Articolo 4
Corrispettivo riconosciuto all'Acquirente unico
per l'attivita' di acquisto e vendita
dell'energia elettrica per il mercato vincolato

1. Con riferimento all'anno 2004, il valore del corrispettivo riconosciuto all'Acquirente unico per l'attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato e' pari a 6.029.000 euro (seimilioni e ventinovemila); 2. Con riferimento all'anno 2006, il valore del corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto all'Acquirente unico per 1' attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato e' pari a 7.400.000 euro (settemilioni e quattrocentomila).
 
Articolo 5
Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

1. I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, dell'elemento CD, e dell'elemento INT per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2006 sono fissati nelle tabelle 3.1. 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5 e 6 allegate al presente provvedimento; 2. I valori della componente CCA per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2006 sono fissati nelle tabelle 7.1, 7.2 e 7.3 allegate al presente provvedimento; 3. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2006 sono fissati nelle tabelle 8 e 9 allegate al presente provvedimento; 4. I valori delle componenti tariffarie A e UC per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2006 sono fissati come indicato nelle tabelle 10.1, 10.2 e 11 allegate al presente provvedimento.
 
Articolo 6
Aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4,
comma 1-bis della legge n. 368103 e della componente MCT

1. Per l'anno 2006, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, e' pari a 0,0156 centesimi di euro/kWh; 2. Per l'anno 2006, la componente tariffaria MCT e' confermata pari a 0,02 centesimi di euro/kWh 2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dal 1° gennaio 2006; 3. di pubblicare, a seguire, sul sito internet dell'Autorita' l'Allegato A alla deliberazione n. 168/03, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento; 4. di pubblicare, a seguire, sul sito internet dell'Autorita' il Testo integrato, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Milano, 29 dicembre 2005

Il presidente: Ortis
 
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