Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 2005, n. 296
Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390, concernente la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 19, comma 10-bis, il quale stabilisce che i beni immobili dello Stato per i quali non sussiste la possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 del medesimo articolo 19, possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici;
Vista la legge 2 aprile 2001, n. 136, recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione, ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili pubblici, ed in particolare l'articolo 2, comma 4;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, ed in particolare l'articolo 80, comma 6, concernente le concessioni e locazioni a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi;
Vista la legge 1° agosto 2003, n. 206, ed in particolare l'articolo 3, concernente l'assegnazione in comodato gratuito in favore degli oratori di immobili di proprieta' statale;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2005;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio n. 5346 del 4 marzo 2005;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 aprile 2005, le cui osservazioni sono state recepite, ad eccezione di quella concernente l'articolo 11, comma 1, lettera g), in quanto:
a) i "fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca", richiamati nella disposizione regolamentare, costituiscono mera specificazione dei fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale genericamente previsti dall'articolo 19, comma 10-bis, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) l'esclusione dal novero dei soggetti beneficiari a canone agevolato di coloro che gia' godono di agevolazioni fiscali o contributive o ricevono benefici, in qualunque forma, dallo Stato o da altra pubblica amministrazione risponde alla necessita' di non procurare ulteriori ingiustificati vantaggi a favore di soggetti che risultano gia' in qualche modo favoriti, rispetto alla restante generalita' dei beneficiari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo e:
a) non idonei ovvero non suscettibili di uso governativo, concreto ed attuale;
b) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui ai commi da 01 a 10 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
c) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
d) che non sono oggetto delle procedure di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
e) non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia deg1i atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Norme
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- La legge 11 luglio 1986, n. 390, abrogata dal
presente regolamento, recava: «Disciplina delle concessioni
e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali
dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli
enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali,
di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173
(Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10-bis della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, supplemento
ordinario:
«10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste
possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi
da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche
gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto,
secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione
ai soggetti interessati da parte del Ministro delle
finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse
pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i
quali e' necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del
contratto di locazione in caso di violazione delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione;».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio
2001, n. 41, abrogato dal presente regolamento recava:
«Regolamento di semplificazione del procedimento relativo
alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti
culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie
locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici n. 1,
allegato 1, della legge n. 50/1999.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4 della legge
2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di sviluppo,
valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello
Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili
pubblici.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
20 aprile 2001:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di beni immobili
concessi in uso a universita' statali, di trasferimento di
beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre
1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di
riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione
in uso di beni dello Stato adibiti al culto, di
realizzazione di immobili del Ministero delle finanze e di
trasferimento di immobili ai consorzi di bonifica). - 1. -
3. (Omissis).
4. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a
luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli
enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente
al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli
immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano
in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'art. 1
della legge 11 luglio 1986, n. 390. Con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalita' di
concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello
Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria,
degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli
enti ecclesiastici beneficiari.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° agosto
2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della
funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che
svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del
loro ruolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
6 agosto 2003:
«Art. 3. - 1. Ai fini della realizzazione delle
finalita' di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni,
gli enti locali, nonche' le comunita' montane possono
concedere in comodato, ai soggetti di cui all'art. 1, comma
1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, supplemento
ordinario e cosi' corretto con Comunicato 26 febbraio 2004
(Gazzetta Ufficiale, 26 febbraio 2004, n. 47).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi da 01 a 10
della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:
«Art. 19 (Beni immobili statali). - 01. Le
amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti
pubblici o privati possono proporre al Ministero delle
fmanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena
operativita' della stessa, determinata ai sensi dell'art.
73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di
determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a
qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito
progetto.
1. Nell'ambito dei processo di dismissione o di
valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze, e,
relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche',
relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale,
con il Ministro dell'ambiente anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa'
per azioni, anche appositamente costituite, compendi o
singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se
per legge o per provvedimento amministrativo o per altro
titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo
Stato che non ne dispongano per usi govemativi, per la loro
piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale di uno
o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati
anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga
alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I
consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi
dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti
reali su di essi relativamente alle operazioni di
conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato
attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini'
di quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono
determinati in misura corrispondente alla rendita catastale
rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base
alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo
Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle
finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del
diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini
stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32
della presente legge.
1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3, comma
99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni.
1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita
societa' ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria
e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella
cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di
valorizzazione e gestione dei beni e' presentato dagli
stessi comuni. Il capitale iniziale delle societa' e'
rappresentato dal valore dei beni conferiti. La
partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene
mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da
sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto e'
presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da
altri soggetti pubblici o privati, si applica l'art. 3,
comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
l-quater. Fino alla data di piena operativita'
dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'art.
73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I
proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla
societa' di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro
alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote
possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione,
sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del
Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono
attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti
e per i fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente
legge.
2. (Abrogato).
3. Le societa' cui sono conferiti beni che non possono
essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e
corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di
corrispettivo per la loro utilizzazione.
4. Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter,
fermi restando i vincoli gravanti sui beni, puo' essere
ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art.
14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la
individuazione di beni e di diritti reali immobiliari
costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine
per promuovere la costituzione di fondi istituiti con
l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,
della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con
contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che
promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto,
l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di
beni immobili non piu' utilizzati dall'amministrazione
statale e dagli enti locali, per la loro proficua
utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con
corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un
prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali
fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante
dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del
bene. La revoca della concessione o la risoluzione del
contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo
finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte dei
concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
assunte con il terzo finanziatore.
6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo,
valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari
presentato ai sensi del comma 1 richieda, per la sua
attuazione, decisioni rimesse alle competenze di
amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e
dall'Agenzia del demanio, puo' essere nominato un
commissario straordinario del Governo, da scegliere
preferibilmente tra i componenti della giunta regionale
competente per territorio, che promuove e cura il
coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la
convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni e integrazioni. Il
commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni
interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia
del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla
localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi
imnmobiliari per i quali siano stati proposti, o sia
opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01,
puo' essere nominato, in luogo del commissario
straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario
straordinario dei Governo con competenza estesa al
territorio regionale, con i compiti di cui al predetto
comma 6-bis.
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non
previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e
con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il
progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai
piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene,
nonche', per gli immobili adibiti ad uso governativo, su
proposta del commissario straordinario del Governo, ove
nominato, una loro diversa destinazione, previa
rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di
servizi fissa altresi' il termine entro il quale il
progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del
progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi
6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi
dell'intervento, il trasferimento della proprieta' degli
immobili a favore degli enti interessati. Se e' stata
costituita la societa' di cui al comma 1-ter, il progetto
esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e
utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo
piano finanziario sono predisposti a cura della societa'
medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il
termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente
dei Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, dispone la
retrocessione del bene allo Stato.
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato,
per i quali non siano stati presentati progetti di
valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non
adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di
sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,
province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su
richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi
sulla base di apposita convenzione che determina le
condizioni e le modalita' del trasferimento e le quote di
partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi
derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o
dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei
beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, in caso di mancata attuazione del
piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine
stabilito nella convenzione. Si applicano le modalita' di
seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od
utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di
servizi, istruita da un commissario straordinario, da
scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta
regionale competente per territorio, nominato ai sensi
dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, cui
partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale
insistono gli immobili oggetto del piano, nonche'
rappresentanti delle altre amministrazioni statali
interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena
operativita' di cui all'art. 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di
servizi si applica il disposto del comma 6-quater.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente art.,
salvo quanto diversamente previsto, si provvede con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministro delle finanze e degli altri
Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3,
comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in
sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle
amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni
contrastanti tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata
la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2
dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: «novanta» e'
sostituita dalla seguente: «centoventi».
9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente
articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al
demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni
dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo
previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente
articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
10-bis - 10-quater. (Omissis). ».
- Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 351
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2001,
n. 224 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, legge 23 novembre 2001, n. 410 (Gazzetta Ufficiale n.
274 del 24 novembre 2001).
- Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile
2002, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, legge 15 giugno 2002, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 139
del 15 giugno 2002).
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 112 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, supplemento
ordinario.
«112. Per le esigenze organizzative e finanziarie
connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da
inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni,
ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909,
n. 454, nonche' alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento
di apposito incarico a societa' a prevalente capitale
pubblico, avente particolare qualificazione professionale
ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e
valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino
enti locali, anche in relazione alla definizione ed
attuazione di opere ed interventi, si potra' procedere
mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
c) alla determinazione del valore dei beni da
alienare nonche' da ricevere in permuta provvede la
societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle
valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni
degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova
utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro
della difesa a seguito di parer espresso da una commissione
di congruita' nominata con decreto del Ministro della
difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa,
del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un
esperto in possesso di comprovata professionalita' nel
settore, su indicazione del Ministro della difesa,
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
dello Stato;
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione puo'
essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con
riferimento ai termini ed alle modalita' di pagamento del
prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto
alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte
successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il
Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili
al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si
pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione
della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza
dell'interesse storico artistico individuando, in caso
positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili
stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e
seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le
approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge
sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta
giorni dalla ricezione della richiesta;
f)(Abrogato).».



 
Art. 2.
Procedimento
1. Le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, salvo quanto stabilito nei capi III e IV, conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto.
2. Fermi restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora piu' soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte.
3. Si procede a trattativa privata, quando:
a) e' andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto;
b) in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione e della locazione non supera euro 50.000;
c) un soggetto gia' concessionario o locatario di un bene immobile di proprieta' dello Stato chiede l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene gia' locato o dato in concessione ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie del bene immobile confinante da concedere o da locare non puo' essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa o locata;
d) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione di cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento.
4. Le concessioni e le locazioni possono essere rinnovate per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, in favore del soggetto concessionario o locatario, previa rideterminazione del canone e verifica:
a) del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonche' l'effettuazione delle opere di manutenzione previste;
b) dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione;
c) della possibilita' concreta di una piu' proficua valorizzazione dell'immobile.
5. La domanda di rinnovo e' presentata alla Filiale competente non oltre il termine di otto mesi prima della cessazione del rapporto.
 
Art. 3.
Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di locazione
1. Concluse le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, il provvedimento di concessione ovvero la stipulazione del contratto di locazione intervengono nei successivi trenta giorni.
2. Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipulazione del contratto di locazione, il soggetto scelto secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, non compare, l'Agenzia del demanio, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dalla aggiudicazione ed incamera la cauzione prestata in sede di gara.
 
Art. 4.
Condizioni delle concessioni e delle locazioni
1. Il canone ordinario e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio.
2. Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
3. La durata della concessione e della locazione e' stabilita in anni sei. Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove:
a) quando il concessionario o il locatario si obbliga ad eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione;
b) quando l'Agenzia del demanio, con determinazione motivata, ne ravvisa l'opportunita', in relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'utilizzo.
 
Art. 5.
Decadenza e revoca della concessione
1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione la competente filiale dell'Agenzia del demanio dichiara la decadenza dalla concessione. Il provvedimento di decadenza e' adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. La competente filiale dell'Agenzia del demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario ed all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
3. La sub-concessione del bene, totale o parziale, e' vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione.
4. L'Agenzia del demanio puo' procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate. L'Agenzia del demanio comunica l'avvio del procedimento di revoca con le modalita' di cui al comma 1.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192
del 18 agosto 1990:
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio
1998, n. 367 (Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento di presa in consegna di
immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali
di cui al n. 6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del
23 ottobre 1998.



 
Art. 6.
Risoluzione e recesso della locazione
1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalita' di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.
2. La competente filiale dell'Agenzia del demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario nonche' all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
3. Il contratto di locazione deve in ogni caso prevedere:
a) la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio;
b) la clausola di cui all'articolo 1382 del codice civile.
4. L'Agenzia del demanio puo' procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto di locazione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.



Nota all'art. 6:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
13 luglio 1998, si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo degli artitoli 1283 e 1456 del
codice civile:
«Art. 1382 (Effetti della clausola penale). - La
clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento
o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto
a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il
risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata
convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del
danno.».
«Art. 1456 (Clausola risolutiva espressa). - I
contraenti possono convenire espressamente che il contratto
si risolva nel caso che una determinata obbligazione non
sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto
quando la parte interessata dichiara all'altra che intende
valersi della clausola risolutiva.».



 
Art. 7.
Lavori di manutenzione
1. Sono a carico del concessionario o locatario gli oneri della manutenzione ordinaria, nonche' gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.
2. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico per le opere di ordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 4 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
- 3. (Omissis).
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente.».



 
Art. 8.
Effetti della concessione e della locazione
1. Alla cessazione della concessione o della locazione a canone ordinario le addizioni o le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprieta' dello Stato.
 
Art. 9.
Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a
canone agevolato
1. Possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalita' di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all'articolo 1, gestiti dall'Agenzia del demanio nonche' gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento di concessione o di locazione e' rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.».



 
Art. 10.
Soggetti beneficiari a titolo gratuito
1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all'articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti:
a) le universita' statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
c) gli enti ecclesiastici di cui all'articolo 23, relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136;
d) le province e i comuni, relativamente agli immobili dello Stato utilizzati come sede di istituzione scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
e) l'Istituto superiore di sanita', per finalita' istituzionali, ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
f) i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 51 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 30 dicembre 1997, supplemento ordinario:
«Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1. Il sistema
universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita'
statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai
dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia
fmanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo
per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
quello dell'anno precedente maggiorato del tasso
programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato
per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli
obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema
universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli
insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 1998/2000, garantendo che il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non
sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999
e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente
maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a
partire dal 1° gennaio 1999 alle universita' statali,
sentita la Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica determina, con proprio
decreto, le modalita' operative per l'attuazione delle
disposizioni predette.
4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di
ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90
per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il
finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli
studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto
1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il
personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni
successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
di personale di ruolo il cui costo non superi, su base
annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si
rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno
di riferimento. Tale disposizione non si applica alle
assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia'
banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il
limite previsto dal presente comma.
5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, dopo le parole: «a standard dei costi di produzione
per studente» sono inserite le seguenti: «, al minore
valore percentuale della quota relativa alla spesa per il
personale di ruolo sul fondo per il finanziamento
ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il comma 1
dell'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le
universita' statali definiscono e modificano gli organici
di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal
1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in
materia di organici e di vincoli all'assunzione di
personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui
al presente articolo.
6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
laureati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli
assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo
stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha
usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
anche in deroga al numero determinato, per ciascuna
universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando il superamento delle prove di ammissione. Le
universita' possono fissare il numero massimo dei titolari
di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza
assegni. Agli assegni di cui al presente comma si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche', in materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli
importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
a stipulare, per specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato presso
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
del presente comma.
7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per
enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono
i soggetti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'ENEA.
All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
ai commi 2 e 6 del presente art., fatto salvo quanto
disposto dall'art. 5.
8. Il comma 93 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
«93. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri
Ministri competenti, possono essere concessi in uso
perpetuo e gratuito alle universita', con spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle
stesse, gli immobili dello Stato liberi». Il comma 94 del
citato art. 1 della legge n. 662 del 1996 e' abrogato.
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unita'
previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520,
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di
costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili, un
Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse
strategico, da assegnare al finanziamento di specifici
progetti, un importo opportunamente differenziato e
comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento
di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale
italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare,
dell'Istituto nazionale di fisica della materia,
dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro
italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per
la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, nonche' delle disponibilita' a
valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo
aver acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, determina le priorita' e le modalita' di
impiego del Fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma
8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n 910, sono
determinate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, della legge
2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi
universitari) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291
del 12 dicembre 1991:
«Art. 21 (Beni immobili e mobili). - 1. Alle regioni e'
concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello
Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi
esistente, destinati esclusivamente a servizi per la
realizzazione del diritto agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi ai beni di cui al comma 1, nonche' ogni eventuale
tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni e' concesso l'uso dei beni immobili
delle universita' e del materiale mobile in essi esistente,
destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini
istituzionali gia' propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalita' dell'uso
ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una
stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico
erariale, con apposita convenzione tra regione e
universita' da stipularsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'uso puo' essere
gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti
dalla proprieta' dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la
destinazione di cui al presente art. 1 beni devono essere
riconsegnati all'universita' o allo Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati
esclusivamente alle finalita' di cui ai commi 1 e 3, l'uso
di parte degli stessi connesso alla realizzazione del
diritto agli studi universitari e' disciplinato con
apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed
universita'.
7. Le regioni subentrano alle universita' e alle opere
universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei
rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi
all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla
realizzazione dei fini istituzionali gia' propri delle
opere universitarie.
8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6
provvede, per ciascuna regione sede di universita', una
commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da rappresentanze
paritetiche della regione, del comune, dell'universita',
del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel
termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione
giuridica dei beni stessi.
10. Lo Stato e le universita' hanno facolta' di
concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella
presente legge, altri immobili mediante apposite
convenzioni. L'uso puo' essere gratuito ove la regione si
assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o
all'universita' dalla proprieta' dei beni.».
- Per il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
2 aprile 2001, n. 136 si veda nelle note alle premesse.
- La legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia
scolastica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15
del 19 gennaio 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge
16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003, supplemento
ordinario:
«Art. 47 (Istituto superiore di sanita). - 1.
All'Istituto superiore di sanita' e' estesa dal 10 gennaio
2003 la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 93, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
sostituendosi il Ministro della salute al Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella
effettuazione del concerto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a
decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alle regioni e' concesso l'uso perpetuo e gratuito dei
beni.».
- La legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il
riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori
e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la
valorizzazione del loro ruolo) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2003.



 
Art. 11.
Soggetti beneficiari a canone agevolato
1. I beni immobili dello Stato di cui all'articolo 9 possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalita' di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettivita' e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:
a) le regioni, nonche' gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
c) gli enti parco nazionali di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) la Croce Rossa Italiana;
e) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
f) le istituzioni a carattere internazionalistico sottoposte alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948;
g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali:
1) non godono di agevolazioni fiscali o contributive ne' ricevono dallo Stato ovvero da altra pubblica amministrazione alcun altro beneficio in qualunque forma;
2) perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca;
3) svolgono la propria attivita' sulla base di programmi di durata almeno triennale;
4) utilizzano i beni di proprieta' statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresi' la effettiva fruibilita' degli stessi da parte della collettivita'.



Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre
2000, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 8, della Costituzione:
« Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1998, supplemento ordinario:
«Art. l0 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislastivo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2 - 7. (Omissis).
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma
1.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della
legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000:
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.».
- La legge 28 dicembre 1982, n. 948 (Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
degli affari esteri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982.



 
Art. 12.
Misura del canone e modalita' di determinazione
1. Le concessioni e locazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 11 sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio.
2. L'effettiva determinazione del canone nei limiti percentuali sopra stabiliti e' operata da una apposita commissione istituita presso la direzione generale dell'Agenzia del demanio e composta da: un dirigente della direzione generale dell'Agenzia del demanio, in qualita' di Presidente e da tre tecnici esperti nel settore facenti parte delle strutture centrale e periferiche dell'Agenzia del demanio in qualita' di componenti. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di emolumenti o compensi di alcun genere.
3. La commissione di cui al comma 2 effettua la determinazione del canone sulla base di criteri che tengano conto:
a) dell'ubicazione e consistenza dell'immobile;
b) dello stato di vetusta' e conseguente approssimativa quantificazione dell'impegno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria a carico del concessionario o locatario;
c) della durata della concessione o locazione;
d) delle particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile, ove il concessionario intervenga con finanziamenti propri.
4. L'ammontare del canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
 
Art. 13.
Disciplina dei rapporti in corso
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di concessione ovvero ai contratti di locazione a titolo agevolato perfezionati successivamente alla sua data di entrata in vigore; gli atti di concessione e i contratti di locazione perfezionati anteriormente alla predetta data conservano validita' fino alla loro scadenza e restano regolati dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. I concessionari ed i conduttori possono comunque chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo dell'atto di concessione o locazione a canone ordinario commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano alle utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento se alla stessa data non sono stati perfezionati i relativi provvedimenti di concessione ovvero contratti di locazione; il perfezionamento di tali provvedimenti e contratti e' subordinato alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi con la corresponsione del dieci per cento del canone determinato in base ai valori di mercato dell'immobile e ferme rimanendo acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.
 
Art. 14.
Durata della concessione o locazione
1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 e' fissata in sei anni.
2. Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunita' in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente, la concessione puo' avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.
 
Art. 15.
Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili.
2. Quando l'immobile appartiene al demanio artistico, storico o archeologico, per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.
3. La competente filiale dell'Agenzia del demanio procede a verifica periodica triennale per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti nonche' per le finalita' di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.



Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 21, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note all'art.
7.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
13 luglio 1998, n. 367, si veda in note all'art. 5.



 
Art. 16.
Beni di interesse storico-artistico
1. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.



Nota all'art. 16:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
veda in note alle premesse.



 
Art. 17.
Decadenza e revoca della concessione
1. La decadenza e la revoca delle concessioni di cui al presente capo sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 5.
 
Art. 18.
Risoluzione e recesso della locazione
1. La risoluzione ed il recesso dei contratti di locazione stipulati ai sensi del presente capo sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 6.
 
Art. 19.
Effetti della concessione o locazione
1. Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo e' applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 8.
 
Art. 20.
Presentazione delle domande
1. I soggetti aventi titolo interessati al conseguimento della concessione o locazione, presentano alla competente Filiale dell'Agenzia del demanio una domanda nella quale, oltre ai propri dati identificativi, sono indicati i dati identificativi dell'immobile, l'oggetto dell'attivita' da svolgere, le finalita' di utilizzo, l'autorizzazione del competente organo dell'ente richiedente che garantisca la disponibilita' delle risorse finanziarie, nonche', per il beni di interesse storico artistico, gli elementi necessari ai fini dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.



Nota all'art. 20:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
veda in note alle premesse.



 
Art. 21.
Istruttoria del procedimento
1. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la conformita' dell'utilizzo proposto con le finalita' di cui all'articolo 9.
2. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento formula alla direzione generale dell'Agenzia del demanio una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato, dell'ammontare del canone determinato in base ai valori locativi in comune commercio, e dell'eventuale verifica della congruita' del progetto e della sua effettiva fattibilita'.
 
Art. 22.
Domande concorrenti
1. Nell'ipotesi di presentazione di piu' domande di concessione o locazione relative al medesimo bene e' preferito il richiedente che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.
 
Art. 23. Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze
1. I beni immobili di proprieta' dello Stato adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.
2. Il regime della gratuita' delle concessioni e locazioni di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte.
3. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, i rapporti economici pendenti sono definiti con la corresponsione di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte per importi superiori.



Nota all'art. 23:
- La legge 2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in
materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del
patrimonio immobiliare dello Stato, nonche' altre
disposizioni in materia di immobili pubblici) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001.



 
Art. 24.
Immobili costituenti abbazie, certose e monasteri
1. Gli immobili di proprieta' dello Stato costituenti abbazie, certose e monasteri possono essere concessi o locati a favore di ordini religiosi e monastici per l'esercizio esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche, a fronte del pagamento di un canone annuo ricognitorio pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti in corso ovvero alle utilizzazioni in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.
3. La stipula degli atti di concessione o locazione ai sensi del comma 1 e' subordinata alla previa regolarizzazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.
 
Art. 25.
Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio
1. Le concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in ragione della natura degli enti ecclesiastici e della specificita' dell'attivita' religiosa o di culto da essi esercitata, hanno la durata di anni diciannove, rinnovabili automaticamente.
2. Alle predette concessioni e locazioni si applicano le disposizioni recate dagli articoli 9, comma 1, secondo periodo, 15 e 16.
 
Art. 26.
Presentazione delle domande
1. L'ente ecclesiastico designato per l'officiatura e per l'esercizio delle altre attivita' di religione o di culto presenta la domanda di cui all'articolo 20, corredata dell'atto di assenso alla sua presentazione rilasciato dall'Ordinario diocesano e congiuntamente, quando l'ente ecclesiastico e' un istituto religioso o una societa' di vita apostolica o loro articolazione, dal superiore competente; alternativamente l'atto di assenso puo' essere iscritto in calce alla domanda medesima.
 
Art. 27.
Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e delle
istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
1. Gli immobili di proprieta' dello Stato di cui all'articolo 9 del presente regolamento, possono essere concessi o locati a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che perseguono rilevanti finalita' umanitarie o culturali, a fronte del pagamento di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
2. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14.



Nota all'art. 27:
- Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207
(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge
8 novembre 2000, n. 328) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 10 giugno 2001.



 
Art. 28.
Effetti della concessione o locazione
1. Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 8.
 
Art. 29.
Norme abrogate
1. Alla data di pubblicazione del presente regolamento e' abrogata ogni previsione di legge che contempli l'applicazione di un canone ridotto in deroga al presente regolamento. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 11 luglio 1986, n. 390;
b) la legge 1° giugno 1990, n. 134;
c) l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
d) l'articolo 5, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507;
e) l'articolo 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
f) l'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
g) l'articolo 43, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41;
i) l'articolo 80, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
l) l'articolo 211-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, aggiunto dall'articolo 24 della legge 23 aprile 2003, n. 109, limitatamente alle parole "in conformita' ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato a seguito della deliberazione della sezione del controllo n. 1/2006 in data 15 dicembre 2005, registro n. 1, foglio n. 15 Ammesso al visto della Sezione del controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 15 dicembre 2005, con esclusione dell'art. 11, comma 1, lettera g), n. 1.



Note all'art. 29:
- Per la legge 11 luglio 1986, n. 390 si veda in note
alle premesse.
- La legge 1° giugno 1990, n. 134, abrogata dal
presente regolamento, recava: «Estensione dei benefici in
materia di concessione o locazione di immobili demaniali
previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a
carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre
1982, n. 1990.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte
sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile
abitazione, di termini per la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della
ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti
da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre
disposizioni tributari), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993, e convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo
1993; come modificato dal presente regolamento:
«Art. 9. - 1 - 2. (Omissis).
3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle
sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non
residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla
delega ad una azienda di credito nazionale, possono
provvedere presso una azienda di credito' con sede
all'estero disponendo per un bonifico in lire
corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore
di una delle aziende di credito nazionali di cui all'art.
54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decrto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni.
4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale
dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati
le generalita' del dichiarante, il codice fiscale, la
residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio
fiscale in Italia, nonche' la causale del versamento e
l'anno di riferimento.
5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega
irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del
bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il
termine previsto dall'art. 3-bis, decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare
il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato.
6. Agli effetti della tempestivita' del versamento da
parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo
alla data del bonifico.
7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto
dall'art. 12, comma 1, decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi
nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati
per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi
nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di
cui all'art. 35, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976,
n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna
delle scadenze stabilite in ciascun anno.
8. (Omissis).
Alla copertura del minor gettito derivante dalla
concessione del predetto credito d'imposta, valutato in
lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede
riducendo di pari iniporto il capitolo 5034 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro.
9. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione
dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da
ultimo sostituito dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 si applicano le disposizioni di cui all'art. 55,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1,
della citata legge n. 413 del 1991 e all'art. 48, primo
comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo
art. 4, comma 3, della predetta legge, come modificato
dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66, ma non e' dovuto il versamento
della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi
non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non
registrati, ivi previsto.
10. (Abrogato).
10-bis. Le disposizioni dell'art. 11, comma 15, legge
30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilita' di
regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al
30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma
con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento
nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di
mese a decorrere dal 10 luglio 1992 fino alla data di
effettuazione del pagamento.
l0-ter. (Omissis).
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere
dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
11-bis. La disposizione di cui all'art. 4, lettera a),
numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la
parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro
gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve
iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione
monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati
mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in
bilancio a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990,
n. 408 e dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1991, n.
413.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
2 ottobre 1995, n. 415, (Proroga di termini a favore dei
soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi
alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, legge 29 novembre 1995, n. 507, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1995, come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 5 (Altre disposizioni fiscali urgenti e di
contenimento della spesa pubblica). - 1. Al decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
«a) - b) (omissis);
c) nell'art. 2, commi 2 e 6, le parole «decorrenti da
esercizi precedenti» sono soppresse. Al relativo onere,
pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010
milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede,
quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000
milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire
8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per
ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di
previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire
8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per
ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio;
c-bis) - c-quater) (omissis).
2. (Omisis).
3. L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le
riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio,
al netto della differenza tra il valore delle
partecipazioni, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e
il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi
del predetto comma 4, applicando su tale differenza
l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.
4. - 5. (Omisis).
6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello
Stato di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in
data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due
soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla
misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno
1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo
determinato ai sensi del predetto art. 32 della legge n.
724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare
complessivo non puo' comunque essere superiore alla media
dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili
aventi caratteristiche analoghe.
7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in
regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a
presentare all'amministrazione finanziaria una perizia
giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto
all'albo professionale, che determini l'ammontare del
canone annuo dovuto in base a tali prezzi.
7-bis. Il canone determinato in base ai commi 6 e 7
resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 e
viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il
relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere
effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre
di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sara'
ridetenninato con le stesse modalita' previste nei commi 6
e 7.
7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si
procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto
all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto
con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi
anni per immobili siti nella stessa localita' ed aventi
caratteristiche analoghe.
8. - 8-bis). (Abrogati).
8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai
sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal
l° gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e
successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari
al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
9. Al comma 1-bis dell'art. 10 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole «28 aprile
1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995».
10. Il termine per l'applicabilita' dell'art. 72, comma
3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e'
fissato al 1° gennaio 1995. Di conseguenza all'art. 79 del
citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n.
162, le parole «72, commi 2, 3 e 4,» sono sostituite dalle
seguenti: «72, commi 2 e 4,».
- L'art. 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237
(Istituzione del Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei,
nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed
interventi a favore delle attivita' culturali), abrogato al
presente regolamento, recava: «Estensione dei benefici di
cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.».
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488 reca: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge finanziaria 2000).».
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001).».
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica, 8 gennaio 2001, n. 41, si veda in note alle
premesse.
- Per i riferimenti della legge n. 289 del 2002 si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 211-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica, 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio
1967, supplemento ordinario; come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 211-bis (Ricognizione di beni demaniali e
relativi criteri di gestione). - 1. Nell'ambito degli
ordinari piani operativi delle attivita' di controllo e di
ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il
direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico
intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei
competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente
tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale,
delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in
uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attivita'
di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei
predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi
sociali al personale dipendente che rientrino nelle
medesime finalita', al fine di ridefinire le condizioni,
anche economiche, del titolo del predetto uso.».



 
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