Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2005
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che all'art. 10 del suddetto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha inserito il comma 6-bis che prevede il trasferimento del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2005, ed in particolare gli articoli 25 e 25-bis;
Visto, altresi', l'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni concernente il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 93, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 con cui, terminata la fase di prima attuazione di cui al comma 6 dell'art. 9-bis del decreto legislativo n. 303/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della suddetta legge n. 311/2004 le dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare gli articoli 2 e 3 concernenti le dotazioni organiche del personale dirigenziale;
Visto l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 2 e 4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2» e che «i posti funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'art. 7»;
Tenuto conto che e' in corso di adozione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si apportano al citato decreto del Presidente del Consiglio 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche necessarie a rendere corrispondente il numero dei posti di funzione di prima e seconda fascia ivi previsti alle nuove dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alle tabelle B e C allegate al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2005;
Ritenuto opportuno procedere ad una razionalizzazione organizzativa nell'ambito di alcune strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri senza, peraltro, che cio' comporti incrementi di spesa;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici si articola in non piu' di cinque uffici e non piu' di quindici servizi. Il dipartimento si avvale, altresi', di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.».
 
Art. 2.
1. L'art. 25-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' sostituito dal seguente:
«Art. 25-bis (Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili). - 1. L'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili, provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, esclusi quelli di competenza del dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, nonche' alla gestione ottimale degli immobili e alla razionalizzazione degli spazi per le esigenze delle strutture della Presidenza. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza, eccettuate quelle concernenti i servizi informatici e di telecomunicazione.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio provvede: all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte inerenti le esigenze locative e l'acquisizione di beni e servizi nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza; al collaudo e alla regolare esecuzione, per le materie di competenza, delle opere, degli interventi e delle forniture di beni e servizi.
3. L'ufficio provvede, altresi', alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
4. All'ufficio fanno capo le attivita' di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
5. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi.».
 
Art. 3.
1. All'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», il comma 2 e' soppresso.
 
Art. 4.
1. Con successivi decreti da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvedera' a disciplinare l'organizzazione interna delle strutture interessate dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto. Sino all'adozione dei decreti di modifica restano ferme le organizzazioni interne di tali strutture.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2005

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 85
 
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