Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2006
Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che rimette ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE);
Sentito il parere del Ministro degli affari esteri in data 11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali in data 16 novembre 2005;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali in data 15 dicembre 2005;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 5167/2005, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Compiti del CIACE
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, di seguito denominato «CIACE», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, procede all'esame e al coordinamento degli orientamenti delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, anche sulla base delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento e dagli organi parlamentari ai sensi degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonche' delle osservazioni trasmesse dalle regioni e dalle province autonome e dagli enti locali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, della medesima legge.
2. Il CIACE definisce le linee generali e impartisce le direttive per l'attivita' del comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 
Art. 2.
Ulteriori funzioni del CIACE
1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto il CIACE puo' inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni:
a) esprimersi in merito all'opportunita' di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
b) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata dal Governo a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
c) proporre al Ministro per gli affari regionali le questioni relative all'elaborazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
d) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, convocata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e proporre al Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea il CIACE puo' inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni:
a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee, ai fini dell'art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti;
b) pronunciarsi sulle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dell'Unione europea di cui all'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, formulando valutazioni e proposte;
c) adottare direttive per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista della approvazione del disegno di legge comunitaria, sulla base degli indirizzi del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della Conferenza Stato-regioni;
d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, esprimendosi sulla opportunita' di intervenire con provvedimento legislativo;
e) proporre questioni relative all'attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria, a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
f) valutare la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 20, comma 8-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 28 novembre 2005, n. 246.
3. Puo' inoltre formulare valutazioni e proposte in merito alle azioni necessarie per prevenire il contenzioso comunitario e dell'Unione europea, nonche' in merito all'opportunita' di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, anche a norma dell'art. 5, comma 2, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale.
4. Il CIACE puo' altresi' pronunciarsi, nell'ambito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento sia sottoposto alla sua attenzione dall'Amministrazione di settore competente.
 
Art. 3.
Funzionamento del CIACE
1. Il CIACE e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro per le politiche comunitarie, ed e' da questi convocato anche su richiesta del comitato tecnico di cui al comma 4.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato che, anche attraverso strumenti informatici, e' trasmesso tempestivamente a tutti i Ministri interessati, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
3. A norma dell'art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale del comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie a norma dell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare in seno alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea.
6. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE sono altresi' comunicati, oltre che al comitato tecnico, al Parlamento, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
7. Il CIACE puo' disciplinare con proprio regolamento ulteriori modalita' di funzionamento, operando secondo il metodo della programmazione.
 
Art. 4.
Segreteria del CIACE
1. Nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie opera l'ufficio di segreteria, di livello dirigenziale generale, che espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni del CIACE e del comitato tecnico permanente.
2. L'ufficio di segreteria e' composto da trenta unita' di personale scelte tra pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai ruoli del Ministero degli affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di distacco funzionale senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria del CIACE e' segretario anche del comitato tecnico. E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalita' e comprovata esperienza.
4. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria predispone, su indicazione del Presidente del CIACE, l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.
5. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' subordinata al rispetto delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2006

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121
 
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