Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2005, n. 250
Testo del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 6 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Incentivazione della ricerca nelle universita'
1. Al fine di consentire alle universita' di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e' incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:
«Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti
universitari e per favorirne la mobilita). - 1. Al fine di
sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare
l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di
assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli
studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli
studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di
studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
incrementare il numero dei giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a
decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in
base a criteri e modalita' determinati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi,
ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«Art. 51 (Universita' e ricerca). - (omissis)
6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
laureati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli
assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo
stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha
usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
anche in deroga al numero determinato, per ciascuna
universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando il superamento delle prove di ammissione. Le
universita' possono fissare il numero massimo dei titolari
di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza
assegni. Agli assegni di cui al presente comma si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche', in materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli
importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
a stipulare, per specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato presso
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
del presente comma.».



 
Art. 1-bis.
Norme in materia di scuole non statali (( 1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.
2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parita' e' riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento e' sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalita' procedimentali per il riconoscimento della parita' scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneita' per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attivita' educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione e' inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsita' delle predette dichiarazioni comporta la nullita' degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilita' civili e penali.
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attivita' organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attivita' educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonche' di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in eta' non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalita' procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attivita' d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalita' correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalita' per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie gia' parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. E' fatto altresi' salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente gia' di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresi', dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo e' soppresso.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))




Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado».
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 reca: «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione.».
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 reca:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo
2000, n. 62:
«Art. 1 - 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo
restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della
Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e dalle
scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica
individua come obiettivo prioritario l'espansione
dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione
della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto
l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto
riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena
liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai
principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita' della gestione e la
pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i
cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di
un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non
puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi,
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del
titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal
personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il
riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso
alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale
della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
il personale docente in servizio alla medesima data nelle
scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica
l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche' fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei
necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parita'.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al
Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con
un proprio decreto, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento
delle citate disposizioni del predetto testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali
nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole
non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che
abbiano i requisiti di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e
paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato
adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata
dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di
borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
per ordine e grado di istruzione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta
del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in
relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinare ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, nonche' le modalita' per la fruizione dei
benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante
detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda
riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica i
dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della
detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a
favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi
derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9,
10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 334, 336, 339,
340, 341, 342, 344, 345, 352 comma 6, 353, 355, 356, 357,
358 comma 5, 360 comma 6, 362, 363 e 366 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 334 (Titolo di studio prescritto per
l'insegnamento). - 1. Il personale docente deve essere
fornito del titolo di studio legale di abilitazione
all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o
del titolo di studio di maturita' magistrale, rilasciato
dagli istituti magistrali.».
«Art. 336 (Cittadini ed enti di Stati membri
dell'Unione europea). - 1. E' fatta salva l'applicazione
della normativa comunitaria sulla equiparazione ai
cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e
la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri
dell'Unione europea.».
«Art. 339 (Sussidi alle scuole materne non statali). -
1. Alle scuole materne non statali che accolgono
gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o
che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita,
il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del
numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e
sociali della zona, puo' corrispondere assegni, premi,
sussidi e contributi entro il limite dello stanziamento
iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo
Ministero.».
«Art. 340 (Ripartizione dello stanziamento di
bilancio). - 1. Le domande presentate dalle scuole materne
per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e
contributi debbono pervenire al Ministero della pubblica
istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il
tramite dei provveditori agli studi che su di esse
esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri del
consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale
di assistenza e beneficenza.
2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila
il piano annuale di ripartizione delle somme di cui al
comma 1, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle
scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle
localita' dichiarate economicamente depresse ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218.».
«Art. 341 (Provvidenze disposte da altre
amministrazioni o enti). - 1. Nella concessione degli
assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle
provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da
parte di altre amministrazioni o enti.».
«Art. 342 (Predeterminazione dei criteri per la
concessione dei sussidi). - 1. Ai fini di cui all'art. 339
si applica il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241.».
«Art. 344 (Scuole parificate). - 1. Sono scuole
parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi
personalita' giuridica e che siano riconosciute ad ogni
effetto legale mediante apposita convenzione.».
«Art. 345 (Convenzioni). - 1. Le condizioni e le
modalita' per la stipula della convenzione ed i requisiti
prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con
regolamento governativo.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa
comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti
italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione
delle scuole parificate e l'esercizio in esse
dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri
dell'Unione europea.».
«Art. 352 (Scuole e corsi). - (omissis...).
6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto ordinario in ordine alle istituzioni formative che
operano nelle materie spettanti alle regioni stesse ai
sensi delle disposizioni vigenti. Sono fatte salve altresi'
le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome dai rispettivi statuti e relative
norme di attuazione.».
«Art. 353 (Soggetto gestore). - 1. Le scuole non
statali e i corsi di cui all'art. 352 possono essere aperti
al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che
abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e siano in
possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A
tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
2. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta
alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti
sopra indicati per le persone fisiche devono essere
posseduti dal rappresentante legale dell'ente.
3. E' fatta salva l'applicazione della normativa
comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti
italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di
istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati
membri dell'Unione europea.
4. Non sono considerati stranieri agli effetti di
quanto previsto dall'art. 366 e sono quindi sottoposti
all'esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione, in conformita' a quanto previsto nel presente
titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali
mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla
Santa Sede che abbiano ottenuto la personalita' giuridica
in Italia.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4
l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da
cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'articolo
366.».
«Art. 355 (Riconoscimento legale). - 1. Le istituzioni
scolastiche non statali di cui all'art. 352, comma 1,
funzionanti da almeno un anno, possono ottenere il
riconoscimento legale, a condizione:
a) che la sede della scuola risponda a tutte le
esigenze di sicurezza ed igieniche e didattiche e
l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e
tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine,
delle aziende e delle palestre siano sufficienti e adatti
in relazione al tipo della scuola stessa;
b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e
siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le
corrispondenti scuole statali, secondo l'ordine e limiti
dei programmi ufficiali;
c) che il personale direttivo e insegnante sia in
possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio,
rispettivamente, della funzione direttiva e
dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole
statali;
d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli
di studio per le classi che frequentano.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa
comunitaria sulla equiparazione ai cittadini italiani, per
quanto concerne l'esercizio dell'insegnamento, dei
cittadini di Stati membri dell'Unione europea.
3. La concessione del riconoscimento legale comporta la
piena validita', a tutti gli effetti, degli studi compiuti
e degli esami sostenuti presso la scuola non statale che
abbia ottenuto il detto beneficio.».
«Art. 356 (Pareggiamento). - 1. Le istituzioni
scolastiche non statali di cui all'art. 352, comma 1,
funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere
pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da
enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 7
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo
del 18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985,
n. 222.
2. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle
condizioni specificate nell'art. 355, si richiede:
a) che il numero e il tipo delle cattedre siano
uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale
nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in
seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato
vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette
decimi in identico concorso generale o speciale presso
scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione
all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal
ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai
sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio
decreto 21 marzo 1935, n. 1118;
c) che al personale della scuola sia assicurato un
trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole
statali corrispondenti.
3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui
all'art. 355, comma 3.
«Art. 357 (Concessione del riconoscimento legale e del
pareggiamento). - 1. Il riconoscimento legale e il
pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente
generale competente, in seguito ai risultati di apposita
ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio
sulle condizioni prescritte.
2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale
decorrono a tutti gli effetti dall'inizio dell'anno
scolastico successivo a quello in cui e' stato concesso il
beneficio.
3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale
decorrono a tutti gli effetti dall'anno scolastico in cui
e' emanato il relativo decreto, quando si tratti di una
scuola aperta in sostituzione di altra di tipo diverso,
gia' legalmente riconosciuta o pareggiata, purche' la nuova
scuola sia di grado uguale a quello della scuola che
sostituisce e funzioni nella stessa sede.».
«Art. 358 (Oneri a carico del soggetto gestore). -
(omissis...)
5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e
diplomi agli alunni delle scuole medie, ai sensi dell'art.
187.».
«Art. 360 (Personale direttivo e docente delle scuole
pareggiate). - (omissis...).
6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che
passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle
dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si
riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i
docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi e'
riconosciuto utile, agli effetti della progressione di
carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole
pareggiate.».
«Art. 362 (Scuole dipendenti dalle autorita'
ecclesiastiche). - 1. Qualora si debba procedere alla
sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento
legale di una scuola dipendente dall'autorita'
ecclesiastica, il Ministro della pubblica istruzione ne da'
preventiva notificazione motivata alla medesima autorita'.
2. I laureati in sacra teologia, di cui all'art. 10
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in
altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare
agli esami di abilitazione o di concorso per il
conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita', ai soli
fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle
autorita' ecclesiastiche relativamente alle discipline per
cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia.
Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in
utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di
abilitazione o di concorso per il conseguimento
dell'abilitazione o della idoneita', relativamente alle
discipline giuridiche.
3. Coloro che provengono da istituti che preparano al
sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in
qualita' di alunni esterni, esami di ammissione,
d'idoneita' e di licenza, con piena validita', a tutti gli
effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti
dall'autorita' ecclesiastica. Essi possono altresi'
sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione, oltre
che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti
dall'anzidetta autorita' che siano sede degli esami di
Stato.».
«Art. 363 (Licei linguistici). - 1. I Licei linguistici
privati possono ottenere il riconoscimento legale se
conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:
a) Civica scuola superiore femminile «Alessandro
Manzoni» di Milano;
b) Civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda»
gia' «Regina Margherita» di Genova;
c) Istituto di cultura e lingue «Marcelline» di
Milano;
d) Liceo linguistico femminile «Santa Caterina da
Siena» di Venezia-Mestre;
e) Liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di
Cortina d'Ampezzo.
2. Il corso di studi dei licei linguistici e' di durata
quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del
Ministro della pubblica istruzione.
3. Il titolo di studio finale assume la denominazione
di licenza linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo
davanti ad un'apposita commissione giudicatrice, costituita
in analogia alle norme che regolano gli esami di maturita'
a conclusione degli studi nelle scuole secondarie
superiori.
4. La licenza linguistica e' titolo d'istruzione
secondaria superiore e da' accesso alle facolta'
universitarie.»
- Si riporta il testo degli articoli 156, 157, 158,
159, 160 e 161 del regolamento di cui al regio decreto
26 aprile 1928, n. 1297:
«Art. 156. - Possono essere accettate a sgravio le
scuole:
a) che siano aperte alla generalita' degli abitanti
di una determinata localita';
b) che siano gratuite;
c) che per i programmi, gli orari ed il loro
ordinamento rispondano alle prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti;
d) che siano allogate in locali riconosciuti adatti e
convenientemente arredati.»
«Art. 157. - Gl'insegnanti delle scuole, di cui
all'articolo precedente, debbono essere cittadini italiani,
avere condotta morale incensurata e possedere il titolo di
abilitazione all'insegnamento elementare.
Essi sono assunti e retribuiti dagli enti che
mantengono le scuole; la loro carriera ed il modo di
cessazione dall'ufficio debbono essere disciplinati da
apposito regolamento.»
«Art. 158. - Il provveditore, prima di deliberare
l'accettazione a sgravio o di approvare quella deliberata
dal Comune, accerta direttamente o mediante ispezioni che
le scuole e gli insegnanti si trovino nelle condizioni di
cui agli articoli precedenti.
Il risultato degli accertamenti e lo schema di
convenzione sono comunicati al Ministero.»
«Art. 159. - La convenzione, con cui si accettano
scuole a sgravio, quando abbia ottenuto il nulla osta del
Ministero, e' stipulata fra il provveditore o il podesta',
secondo i casi, e il rappresentante della corporazione,
associazione o ente morale che mantiene le scuole stesse.
Essa deve determinare:
a) il numero delle singole classi che funzioneranno a
sgravio;
b) il numero degli insegnanti;
c) il contributo che l'Amministrazione scolastica,
nei limiti del relativo stanziamento di bilancio, o il
Comune debba versare all'ente che mantiene la scuola, e
l'epoca del versamento.».
«Art. 160. - La convenzione dura fino a che non sia
disdetta dall'ente che mantiene le scuole, almeno tre mesi
prima della chiusura dell'anno scolastico. Della disdetta
viene immediatamente data notizia dal provveditore o dal
Comune al Ministero ed essa avra' effetto dall'inizio
dell'anno scolastico successivo.
Il provveditore o il Comune che voglia denunziare una
convenzione, deve informarne, per l'approvazione, il
Ministero in tempo congruo perche' a denunzia possa
comunicarsi all'altra parte nel termine di cui al comma
precedente.».
«Art. 161. - Le scuole elementari, che gli istituti
pubblici di istruzione e di educazione sono tenuti per
legge a mantenere, debbono essere accettate a sgravio degli
obblighi dell'Amministrazione scolastica o dei Comuni, in
conformita' degli articoli precedenti.».



 
Art. 1-ter.
Inquadramento nei ruoli
degli insegnanti di religione cattolica (( 1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
18 luglio 2003, n. 186:
«Art. 1 (Ruoli degli insegnanti di religione
cattolica). - (omissis...).
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei
ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto
stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico
e il trattamento economico previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla
contrattazione collettiva.».



 
Art. 1-quater.
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (( 1. Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuita' la funzionalita' amministrativa, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unita'. Le medesime istituzioni sono altresi' autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unita'. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di un corrispondente numero di unita' di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le modalita' di reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). -
(Omissis).
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, lettera e),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale). - (omissis...)
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
(omissis);
e) le procedure di reclutamento del personale;».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado».
- Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma,
numero 2, dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater) e
dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
(Omissis).
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
«Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
(omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
Art. 1-quinquies.
Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici (( 1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto configurandolo quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal fine il commissario redige il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e il regolamentodel personale dell'IISG sulla base dei principi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137. In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente, cui sono assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilita' delle relazioni internazionali; il consiglio direttivo, con compiti di indirizzo e programmazione generale delle attivita' dell'ente; il collegio dei revisori, con il compito del controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG si applicano altresi' le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:
a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente agli organi dell'IISG;
b) l'articolo 16 in materia di piani di attivita';
c) l'articolo 18 in materia di strumenti;
d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;
e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale;
f) l'articolo 21 in materia di mobilita' del personale;
g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalita' dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.
4. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezzature in dotazione e mantiene altresi' la disponibilita' in uso gratuito da parte del demanio dell'immobile sito in Roma denominato «Villa Sciarra Wurts».
5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. ))




Riferimenti normativi:
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 reca: «Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.».
- Si riporta il testo degli articoli 15, 16, 18, 19,
comma 3, lettera f), 20, 21 e 22 del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 127:
«Art. 15 (Disposizioni specifiche). - 1. Le
incompatibilita' con le cariche di presidente, componente
del consiglio di amministrazione, e del consiglio
scientifico generale, di presidente e componente del
collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di
direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate
dal regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i
componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio
scientifico generale non possono essere amministratori o
dipendenti di societa' che partecipano a programmi di
ricerca cui e' interessato il C.N.R.
2. Il presidente, se professore o ricercatore
universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai
sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di
pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza
assegni.
3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e
i direttori di istituto, se professori o ricercatori
universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente,
dei componenti del consiglio di amministrazione, del
presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei
conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio
scientifico generale, ad eccezione del presidente, sono
determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi dei direttori di dipartimento, dei
direttori di istituto, del direttore generale sono
determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta
del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui
al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta'
finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della
missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica
e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di
contemporanea cessazione del presidente e di un numero di
componenti del consiglio di amministrazione non inferiore
ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad
eccezione del collegio dei revisori ed e' nominato un
commissario straordinario per la durata massima di dodici
mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare
la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo
presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il
commissario puo' nominare uno o piu' sub-commissari cui
delegare le funzioni per specifici settori di attivita'.
7. Il C.N.R. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato.».
«Art. 16 (Piani di attivita). - 1. Il C.N.R. opera
sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato
annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i
programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi,
nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma
nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano
comprende la programmazione triennale del fabbisogno del
personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato.
2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i
relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di
amministrazione, sono approvate dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi
sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale senza
osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il piano si intende
approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti
annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono
richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle
finanze e per la funzione pubblica, che devono esprimersi
entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal
parere.
3. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina
in autonomia gli organici del personale e le assunzioni
nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti
dai piani di cui al presente articolo, dandone
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini del monitoraggio della spesa pubblica.».
«Art. 18 (Strumenti). - 1. Il C.N.R. per lo svolgimento
delle attivita' di cui all'art. 3 e di ogni altra attivita'
connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati
della ricerca propria e di quella commissionata, secondo
criteri e modalita' determinati con il regolamento di
organizzazione e funzionamento, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o
societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri, previa autorizzazione del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in
assenza di osservazioni da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o
la partecipazione in societa' con apporto al capitale
sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o
superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e'
inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e
delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni,
decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere la costituzione di nuove imprese
conferendo personale proprio, anche in costanza di
rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione
anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in
collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di
altri Paesi;
e) commissionare attivita' di ricerca e studio a
soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali,
secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi,
sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al
comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e
dei relativi aggiornamenti.».
«Art. 19 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e
finanza:
(omissis);
f) prevede la facolta' di erogare anticipazioni nel
limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di
strumentazione scientifica e tecnologica di particolare
complessita', in deroga alle disposizioni normative vigenti
in materia.».
«Art. 20 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti del C.N.R. e' regolato ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e
all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono
partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche
cittadini stranieri.
2. Il C.N.R., sentito il consiglio scientifico,
nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori,
nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere
per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato,
al massimo livello contrattuale del personale di ricerca,
soggetti italiani o stranieri dotati di altissima
qualificazione scientifica, ovvero che siano stati
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale.
3. Ferme restando le disposizioni vigenti e
contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli
enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio
scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei
ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con
contratto a tempo determinato per specifici progetti di
ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non
superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o
stranieri, con documentata produzione scientifica di
eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di
ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in
istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette
ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e'
rapportato a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una
eventuale integrazione in considerazione della natura
temporanea del rapporto.
4. Il C.N.R., con proprio regolamento sul personale ai
sensi del presente articolo, disciplina le procedure di
assunzione ai diversi livelli e profili del personale
ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le
esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso
universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come
ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i
livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di
ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo,
previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree
scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare
competenze e attitudini finalizzate all'attivita'
richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni
giudicatrici costituite in maggioranza da componenti
esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o
tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto
ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari,
con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla
selezione per il livello iniziale occorre essere in
possesso del titolo di dottore di ricerca attinente
all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un
triennio attivita' di ricerca presso universita' o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o
privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3,
ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con valutazione finale delle attivita';
b) la periodicita' dei concorsi e' determinata
secondo le cadenze indicate nel piano triennale.».
«Art. 21 (Mobilita' con le universita' e con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). - 1.
Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. e'
autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a
contratto presso le universita', in materie pertinenti
all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali
o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti
istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso
il C.N.R. Spetta agli statuti delle universita' determinare
le modalita' attraverso le quali il predetto personale
partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni
relative alla programmazione delle attivita' didattiche e
scientifiche.
2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo
possono svolgere, per periodi determinati, attivita' di
ricerca presso gli istituti del C.N.R.
3. Il personale di ricerca del C.N.R. e' autorizzato ad
assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri
di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso
le universita', per periodi determinati. Spetta agli
statuti delle universita' determinare le modalita'
attraverso le quali il predetto personale, per la durata
dell'incarico o dell'attivita', partecipa alle
deliberazioni degli organi accademici competenti in materia
di programmazione delle attivita' scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui
ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei
rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza.
Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita'
di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita'
prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di
attivita' di ricerca presso il C.N.R. puo' comportare per i
ricercatori ed i professori universitari l'esonero, totale
o parziale, dai carichi didattici.
5. Il personale dell'area della ricerca degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di
diritto pubblico puo' svolgere, a richiesta e per periodi
determinati, attivita' di ricerca presso gli istituti del
C.N.R. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R.
e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a
svolgere attivita' di ricerca presso gli I.R.C.C.S. per
periodi determinati.
6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti
degli atenei e i regolamenti degli I.R.C.C.S. disciplinano
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.».
«Art. 22 (Bilanci, relazioni e controlli). - 1. I
bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di
accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei
conti, la relazione annuale di verifica dei risultati
gestionali ed economici dell'ente, la relazione del
comitato di valutazione sono inviati al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il C.N.R. e' soggetto al controllo previsto
dall'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
da parte della Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168:
«Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il
C.N.R., l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche'
gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a
carattere non strumentale hanno autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art.
33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel
rispetto delle loro finalita' istituzionali, con propri
regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di
cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente
della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le
competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e'
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel
rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture
scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori,
singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse
nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al
coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca
comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e
al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
anche per quanto concerne i connessi aspetti
amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e
contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla
apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che
esercita i controlli di legittimita' e di merito. I
controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle
forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di
merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata
di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
loro comunicazione, decorso il quale si intendono
approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono,
in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le
norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di
cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento
di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno
degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure
previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al
controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«Art. 6 (Ambito di applicazione e norme sugli enti di
ricerca). - (Omissis).
2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario
straordinario e' comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i
predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».



 
Art. 1-sexies.
Trasformazione in fondazioni
dei Conservatori della Toscana (( 1. Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla tabella n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come «Conservatori della Toscana», sono trasformati in fondazioni di diritto privato, con finalita' di istruzione, educazione e cultura, ed acquistano personalita' giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni del presente articolo e a quelle dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei principi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalita' di costituzione degli organi della fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede altresi' che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla fondazione. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili ed immobili di proprieta' dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza oneri per la finanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione degli scopi della fondazione, i competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso.
3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare iniziative di istruzione, formazione e cultura, e' istituita tra le fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed il coordinamento delle attivita' delle medesime fondazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano piu' attive e che quindi non siano piu' in grado di svolgere autonomamente attivita' di istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvede ad elaborare lo statuto in conformita' alla normativa dettata dal presente articolo e dal codice civile per le fondazioni private, entro novanta giorni dall'acquisizione della personalita' giuridica secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto e' redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della tabella n. 2 allegata al
regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312:
«Tabella n. 2
Conservatori della Toscana
1. Conservatorio di S. Caterina, Arezzo.
2. Conservatorio di S. Elisabetta, Barga (Lucca).
3. Conservatorio di S. Andrea, Bibbiena (Arezzo).
4. Conservatori di S. Caterina da Siena, Pieve di
Camaiore-
Camaiore (Lucca).
5. Conservatorio di S. Chiara, Castiglion Fiorentino
(Arezzo).
6. Conservatorio di S. Stefano, Chiusi (Siena).
7. Conservatorio di S. Pietro, Colle Val d'Elsa
(Siena).
8. Conservatorio di S. Francesco di Sales, Cortona
(Arezzo).
9. Conservatorio della SS. Annunziata, Empoli
(Firenze).
10. Conservatorio delle Mantellate, Firenze.
11. Conservatorio di S. Maria degli Angeli, Firenze.
12. Conservatorio delle Stabilite, S. Pietro a
Monticelli
(Firenze).
13. Conservatorio di S. Ponziano, Lucca.
14. Conservatorio di S. Francesco, Lucignano (Arezzo).
15. Conservatorio di S. Caterina, Montalcino (Siena).
16. Conservatorio «Carmignani-Pellegrini», Montecarlo
(Lucca).
17. Conservatorio di S. Girolamo, Montepulciano
(Siena).
18. Conservatorio di S. Marta, Montopoli Valdarno
(Pisa).
19. Conservatorio di S. Michele, Pescia (Pistoia).
20. Conservatorio di S. Carlo Borromeo, Pienza (Siena).
21. Conservatorio di S. Leone, Pietrasanta (Lucca).
22. Conservatorio di S. Anna, Pisa.
23. Conservatorio di S. Giovanni Battista, Pistoia.
24. Conservatorio di S. Francesco e S. Domenico in
Piteglio
Popiglio (Pistoia).
25. Conservatorio di S. Nicolo', Prato (Firenze).
26. Conservatorio di S. Maria della Neve, Quadalto -
Palazzuolo
di Romagna (Firenze).
27. Conservatorio di S. Maria del Giglio, Sambuca
Pistoiese
(Pistoia).
28. Conservatorio di S. Chiara, S. Gimignano (Siena).
29. Conservatorio della SS. Annunziata, S. Giovanni
Valdarno
(Arezzo).
30. Conservatorio di S. Caterina, S. Marcello Pistoiese
(Pistoia).
31. Conservatorio di S. Chiara, S. Miniato (Pisa).
32. Conservatorio di S. Bartolomeo, S. Sepolcro
(Arezzo).
33. Conservatorio delle Montalve alla Quiete, Sesto
Fiorentino
(Firenze).
34. Conservatori Riuniti di Siena.
35. Conservatorio di S. Luigi, Volpignano (Massa).
36. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, Volterra
(Pisa).
Non e' compreso in questa tabella l'ex conservatorio di
S. Giacomo d'Altopascio in Pontremoli, il quale con regio
decreto 15 ottobre 1923, numero 2429, fu trasformato in
convitto maschile denominato "Convitto maschile di S.
Giacomo d'Altopascio".».
- Il Decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, reca: «Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).».



 
Art. 1-septies.
Equipollenza di titoli di studio (( 1. Il diploma di laurea in scienze motorie e' equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le universita'. ))
 
Art. 1-octies.
Servizio sociale professionale (( 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel primo periodo, dopo le parole: «possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica» sono inserite le seguenti: «e il servizio sociale professionale» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonche' con un appartenente al servizio sociale professionale». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge
10 agosto 2000, n. 251 con le modifiche apportate dalla
presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. Al fine di
migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle
risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio
dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio
sociale professionale e possono attribuire l'incarico di
dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del
compimento dei corsi universitari di cui all'art. 5 della
presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile,
e' regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare,
nel limite numerico indicato dall'art. 15-septies, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente
alle professioni di cui all'art. 1 della presente legge
nonche' con un appartenente al servizio sociale
professionale, attraverso idonea procedura selettiva tra i
candidati in possesso di requisiti di esperienza e
qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi
di cui al presente articolo comportano l'obbligo per
l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di
dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai
sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del
comma 4 del citato art. 15-septies. Con specifico atto
d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanita'
sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la
definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale
dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario,
amministrativo, tecnico e professionale del Servizio
sanitario nazionale, del trattamento economico dei
dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonche'
delle modalita' di conferimento, revoca e verifica
dell'incarico.».



 
Art. 1-novies.
Finanziamento del Museo della Shoah (( 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91, e' autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 aprile
2003, n. 91:
«Art. 1. E' istituito a Ferrara il Museo nazionale
della Shoah, di seguito denominato «Museo», quale luogo
simbolico per conservare nella memoria della nazione le
drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e
dell'Olocausto.
2. Il Museo ha i seguenti compiti:
a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla
Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani;
b) promuovere attivita' didattiche nonche'
organizzare manifestazioni, incontri nazionali e
internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee,
proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e
della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture
e religioni diverse;
c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali e
internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno
contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il
mantenimento della sua memoria.
3. Per le attivita' di ricerca e documentazione
scientifica il Museo si avvale della collaborazione della
fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea
(CDEC) di Milano.».



 
Art. 1-decies.
Consiglio di amministrazione della fondazione
«Accademia nazionale di Santa Cecilia» (( 1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «tredici membri» e le parole: «tre eletti dal corpo accademico» sono sostituite dalle seguenti: «cinque eletti dal corpo accademico». ))



Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - (Omissis).
3. Il consiglio di amministrazione della fondazione
conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di
Santa Cecilia e' composto da tredici membri, compresi il
presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato
dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno
dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e
cinque eletti dal corpo accademico.».



 
Art. 1-undecies.
Accesso alla professione di enologo (( 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, e' sostituito dal seguente:
«1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e' equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 aprile
1991, n. 129, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Titolo di enologo). - 1. Il titolo di enologo
spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma
universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19
novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La
laurea triennale di primo livello relativa al settore
vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e'
equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma
universitario di 1° livello previsto dalla legge 19
novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore.
2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in
possesso di diploma conseguito presso gli istituti tecnici
agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia
(corso sessennale), abbiano frequentato e superato un corso
biennale presso una scuola diretta a fini speciali in
tecnica enologica istituita da universita' statale o
legalmente riconosciuta.
3. Coloro che abbiano conseguito il diploma presso un
istituto tecnico agrario con specializzazione in
viticoltura ed enologia (corso sessennale), oppure il
diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze
biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle
preparazioni alimentari ed esercitato attivita'
professionale continuativa per almeno tre anni nel settore
vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di
enologo. Possono altresi' chiedere l'attribuzione del
titolo di enologo coloro che siano in possesso del diploma
di scuola secondaria superiore rilasciato da istituti
tecnici ad indirizzo agrario o chimico e che abbiano
esercitato attivita' professionale continuativa per almeno
otto anni nel settore della enologia. La richiesta deve
essere presentata, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste.
4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti
cui al comma 3 e' nominata, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una
commissione composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della pubblica
istruzione;
c) un rappresentante del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
d) un rappresentante del Ministero della sanita';
e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria
dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente
rappresentativa a livello nazionale.
5. La commissione, accertato il conseguimento del
titolo di studio e valutata l'idoneita' del requisito
professionale, procede all'attribuzione del titolo di
enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.».



 
Art. 2.
Rinegoziazione di mutui
1. All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivantidalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 71, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a
provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla
conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche
parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari
di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri
istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passivita' totali. Nel valutare la
convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovra'
tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a
tasso fisso, per la verifica delle condizioni di
rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato
osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano
allorche' il tasso swap con scadenza pari alla vita media
residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di
almeno un punto percentuale. Le operazioni di
rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga
direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate
direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette
operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi
stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare
compensazione nella minore spesa complessiva per interessi
per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei
titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui.».



 
Art. 3.
Assistenza dei soggetti affetti
da sindrome da talidomide
1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome e' inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.
3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
«Art. 5 (Esenzione dalla partecipazione in relazione a
particolari condizioni di malattia). - 1. Con distinti
regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di
malattia croniche o invalidanti;».
- Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
n. 329 reca: «Regolamento recante norme di individuazione
delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124.».



 
Art. 4.
Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati
da somministrazione di emoderivati
1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, nel rispetto delle modalita' e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005, e' attribuito, in aggiunta a quello gia' percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal citato decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo e' subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonche' alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, valutati in Euro 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il medesimo esercizio dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.



Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141,
reca: «Proroga dei termini relativi all'attivita'
professionale dei medici e finanziamento di particolari
terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni
con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.».
- Il decreto del Ministro della salute in data
3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 2 dicembre 2003, reca: «Definizione transattiva delle
controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da
sangue o emoderivati infetti.».
- La legge 25 febbraio 1992, n. 210 reca: «Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».
- Il decreto del Ministro della salute in data 13 marzo
2002 reca: «Entrata in vigore dei testi, nelle lingue
inglese e francese, pubblicati nel supplemento 4.1 della
Farmacopea europea 4a edizione. (Risoluzioni AP-CSP (01) 3
e AP-CSP (01) 4).».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141:
«Art. 3 (Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o
emoderivati infetti). - 1. Per le transazioni da stipulare
con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o
emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di
risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la
spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per
l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila
euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 4-bis.
Personale a tempo determinato
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto
«Lazzaro Spallanzani» (( 1. L'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» possono continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 187 e 188 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalita' nell'anno 2003. Per il comparto scuola e
per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto
dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita' erariale.
188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di
sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), nonche' per le universita' e le scuole superiori
ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero
di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo
di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita'.».



 
Art. 4-ter.
Centro San Raffaele del Monte Tabor (( 1. Al comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art.
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-quaterdeciesD;. (Interventi infrastrutturali,
per la ricerca e per l'occupazione). - (Omissis).
«10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad
Euro 2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di Euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.».



 
Art. 4-quater.
Disposizioni urgenti in materia
di accesso alle professioni sanitarie (( 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
«Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Universita). - (Omissis).
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento
delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della
sanita' individua con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica emanato di concerto con il Ministro della
sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita'
attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento
dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di
norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle
strutture presso le quali si svolge la formazione stessa,
in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma
del responsabile del corso e del rettore dell'universita'
competente. L'esame finale, che consiste in una prova
scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio
professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la
presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove
costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e
previsti dal precedente ordinamento che non siano stati
riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge
19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a
decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai
corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il
predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti
che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado.».



 
Art. 5.
Deputazioni e societa' di storia patria
1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, (( e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque ricorrano, )) sono soppresse le seguenti parole: «Deputazioni e societa' di storia patria».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della tabella A allegata al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, come
modificata dalla presente legge:
«Tabella A
(prevista dall'art. 2, comma 1)
Giunta centrale per gli studi storici
Istituto italiano di numismatica
Istituto storico italiano per il medio evo
Istituto storico italiano per l'eta' moderna e
contemporanea
Istituto italiano per la storia antica
Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Ente per le ville vesuviane
Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»
Ente «Casa di Oriani»
Centro nazionale di studi leopardiani
Istituto di studi filosofici «Enrico Castelli»
Istituto italiano per la storia della musica
Istituto italiano di studi germanici (Roma)
Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)
Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)
Ente «Casa Buonarroti» (Firenze)
Ente «Domus Galileana» (Pisa)
Istituto «Domus mazziniana» (Pisa)
Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)
Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)
Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia (Milano)
Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte
(Roma)
Centro internazionale di studi di architettura «Andrea
Palladio» (Vicenza)
Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)
Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)
Erbario tropicale di Firenze
Ente nazionale della cinofilia italiana.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126
del 31 maggio 2002 reca: «Unificazione strutturale, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale
per gli studi storici, degli istituti storici ad essa
collegati, e delle Deputazioni e societa' di storia
patria.».



 
Art. 5-bis.
Modifiche agli articoli 4 e 8
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (( 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attivita' cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3»;
b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: «scelti dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, lettera c)
e dell'art. 8, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, cosi' come modificati
dalla presente legge:
«Art. 4 (Consulta territoriale per le attivita'
cinematografiche). - (Omissis).
3. La Consulta provvede alla predisposizione di un
programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di seguito denominato: «Ministro»,
contenente:
(Omissis);
c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione
delle attivita' cinematografiche di cui all'articolo 19,
comma 3.»
«Art. 8 (Commissione per la cinematografia). -
(Omissis).
3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore
generale competente, e sono composte da un numero di membri
da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4,
scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra
esperti altamente qualificati nei vari settori delle
attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».



 
Art. 5-ter.
Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi» (( 1. L'Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi», fondato a Roma l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, e' incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.
2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. ))




Riferimenti normativi:
- La legge 11 luglio 1986, n. 390 reca: «Disciplina
delle concessioni e delle locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o
istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle
unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti
ecclesiastici.».
- Per la rubrica del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 e dell'art.
4 della legge 11 luglio 1986, n. 390:
«Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
in concessione o locazione, per la durata di non oltre
diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali
dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni
culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del
Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a
enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle
finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni
culturali e ambientali, che fruiscono di contributi
ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che
perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse
culturale; b-bis) ad associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali; c) ad altri
enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute,
istituiti o costituiti successivamente data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto
decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante
interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini,
attivita' sulla base di un programma almeno triennale;
c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di
volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie. Le
concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a
lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello
determinato, sentito il competente ufficio tecnico
erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli
immobili devono essere destinati a sede dei predetti
soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
attivita' istituzionali o statutarie.».
«Art. 4. - 1. Le disposizioni dell'art. 1 concernenti
l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle
utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti
articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, per le quali alla stessa data non
sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o
locazione, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme
gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per
importi superiori a quello determinato con i criteri
previsti dalla presente legge.
1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i
periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia
stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato
in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori,
secondo la disciplina anteriormente vigente.».



 
Art. 5-quater.
Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (( 1. Alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» della Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: «Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28» e «Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1» sono soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 59,5 milioni di euro per l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302,
Supplemento ordinario.



 
Art. 5-quinquies.
Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri
per la tutela della salute (( 1. Allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il Ministero della difesa e' autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento fino a 20 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali in servizio del ruolo speciale in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno ventiquattro mesi, a valere e nei limiti dell'autorizzazione di spesa nonche' nei limiti del contingente di 96 unita' di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Al reclutamento di cui al presente comma si procede in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, ed agli articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione per il requisito dell'eta', e 26, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2 e 4, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:
«Art. 3 (Comando Carabinieri per la tutela della
salute). - (Omissis).
2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute e'
potenziato fino ad un numero massimo di 96 unita' di
personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4,
secondo la tabella allegata al presente decreto, da
considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente
dell'Arma dei carabinieri. A tale fine e' autorizzato il
ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero
corrispondente di unita' di personale, in deroga a quanto
stabilito dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.»
(Omissis).
4. Per gli scopi di cui al comma 3 e' autorizzata la
spesa di Euro 400.000 per l'anno 2005 ed Euro 4.500.000
annui a decorrere dall'anno 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 della legge
20 settembre 1980, n. 574:
«Art. 40. - Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali,
di cui al precedente art. 37, puo' essere riservato fino
all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei
carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata,
per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di
sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma
aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale,
per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali
l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di
laurea. I posti riservati non coperti sono portati in
aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a
diverso titolo.
Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma
biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 sono
conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in
prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere
direttive e di concetto del personale civile, nelle misure
del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2
per cento per le altre amministrazioni dello Stato,
comprese quelle ad ordinamento autonomo.
Per la partecipazione ai pubblici concorsi degli
ufficiali indicati nell'art. 35 della presente legge si
applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n.
229, relativa all'esenzione dai limiti di eta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298:
«Art. 7 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado
di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:
a) prevalentemente dai marescialli aiutanti,
marescialli capi e marescialli ordinari in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei
titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi
dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e
che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano
compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il
quarantesimo;
b) dagli ufficiali subalterni di complemento
dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio
di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata
nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'.
2. I vincitori di concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa
stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito,
unica per entrambe le categorie di concorrenti;
b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della
durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene
determinata una nuova anzianita' relativa in base
all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.
3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai
sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'art. 65,
secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n.
1137, sostituendo al corso di applicazione il corso
applicativo.
4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi
del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al
comma 2, lettera b):
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli,
rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di
durata del corso e' in tali casi computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali di complemento,
vengono collocati in congedo.
5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale
per effetto delle disposizioni del presente articolo, al
personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli
ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla
relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a
disposizioni normative a carattere generale.
5-bis. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa
frequentare o completare il corso applicativo di cui al
comma 2, lettera b), fermo restando le norme previste dal
decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' rinviato al
corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole
assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso
di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 3 e 4 e
dell'art. 26, comma 4-bis del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215:
«Art. 24 (Stato giuridico ed avanzamento degli
ufficiali in ferma prefissata). - (Omissis).
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato un anno di servizio, possono partecipare, in
relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il
reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490 e successive modificazioni, sempre che gli
stessi non abbiano superato il 40° anno d'eta'. Il servizio
prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle
graduatorie di merito.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano
superato il 34° anno di eta'.».
«Art. 26 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali
ausiliari). - (Omissis).
4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito
nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40
per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso
al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art.
7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.».



 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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