Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2006
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano; Zerbino e La Spina; Sterpeto; La Para e Rio Grande; Molinaccio; Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria; Pasquasia e Cuba; Gigliara Monte e Muro Lucano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
Viste le note del Dipartimento della protezione civile prot. n. DPC/CG/62832 del 15 dicembre 2005 e prot. n. DPC/CG/2093 del 13 gennaio 2006 che non sono state oggetto di riscontro negativo da parte delle regioni interessate;
Considerato che permane per le grandi dighe dianzi richiamate la impellente necessita' di provvedere alla relativa messa in sicurezza;
Ritenuto, quindi, che nel caso di specie sono ricorrenti i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 19 gennaio 2006;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione diquanto espresso in premessa, e' prorogato fino al 31 dicembre 2006, per i territori di seguito individuati, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e di Galano, comune di Genova; Zerbino, comune di Molare (Alessandria), La Spina, comune di Pralormo (Torino); Sterpeto, comune di Civitavecchia (Roma); La Para e Rio Grande, comune di Amelia (Terni); Molinaccio, comune di Cessapalombo (Macerata); Muraglione, comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), Montestigliano, comune di Sovicille (Siena) e Fosso Bellaria, comune di Civitella Paganica (Grosseto); Pasquasia, comune di Enna e Cuba, comune di Centuripe (Enna); Gigliara Monte, comune di Chiaravalle centrale (Catanzaro) e Muro Lucano, comune di Muro Lucano (Potenza).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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