Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 gennaio 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Scoferta Rodica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Scoferta Rodica, nata a Drochia Popesti (Repubblica Moldova) il 30 aprile 1972, cittadina moldava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo accademico professionale di biolog rilasciato dalla Universita' di Stato di Moldova nel giugno 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 ottobre 2005;
Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Roma in data 24 novembre 2005 valido fino al 24 novembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Scoferta Rodica, nata a Drochia Popesti (Repubblica Moldova) il 30 aprile 1972, cittadina moldava, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) legislazione e deontologia professionale.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 27 gennaio 2006
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.
c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.
 
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