Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 novembre 2005
Criteri di riparto del Fondo di cui al comma 100 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alle erogazioni dei prestiti fiduciari in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed in particolare:
il comma 99 che prevede la concessione di prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
il comma 100 che prevede l'istituzione di un apposito fondo, con dotazione, definita nel successivo comma 102, per l'anno 2004 pari a 10.000.000 euro, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari nonche', alla corresponsione agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti, concessi dalle banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del citato testo unico n. 385/1993;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 308/2004 con la quale viene dichiarata l'illegittimita', in particolare, dell'art. 4, comma 101, della richiamata legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rispettivamente del 16 e 17 dicembre 2004, dalle quali emerge la conservazione in bilancio della somma di 10.000.000 di euro stanziati per l'esercizio finanziario 2004 sul fondo di garanzia sopra citato, per consentirne l'utilizzazione nel successivo esercizio finanziario;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80 recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», ed in particolare l'art. 6, comma 7 nel quale e' stabilito che il fondo di garanzia previsto all'art. 4, comma 100 della legge n. 350 del 2003 sia ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuta la necessita' di adottare i previsti criteri e indirizzi per la gestione del Fondo di garanzia citato;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, cosi' come modificato dal decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con la legge 22 novembre 2002, n. 268 e in particolare l'art. 6 che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento n. 509/1999;
Visto che il successivo art. 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127» ed in particolare l'art. 1, comma 2 che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in scienze della mediazione linguistica;
Visto l'art. 6, comma 4 del citato decreto ministeriale n. 38 del 2002 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni;
Ritenuto che tra i beneficiari dei prestiti d'onore rientrino anche gli studenti iscritti alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica, gli studenti iscritti alle Scuole superiori per mediatori linguistici;
Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che disciplina l'elenco speciale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia;
Vista l'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Destinazione del Fondo
1. I trasferimenti sul Fondo di cui all'art. 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi agli studenti capaci e meritevoli ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dei relativi provvedimenti attuativi, iscritti ai corsi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ai corsi delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai corsi delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, nonche' alla concessione di contributi in conto interessi nel caso in cui gli studenti capaci e meritevoli siano privi di mezzi.
 
Art. 2.
Criteri di ripartizione del Fondo
1. Per la ripartizione del fondo previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 10.000.000 euro, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano viene utilizzato come parametro di riferimento il numero degli studenti iscritti, e regolarmente in corso, nell'anno accademico 2003-2004, ai corsi delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che hanno sede legale nel territorio di riferimento. A tal fine vengono utilizzati i dati attualmente in possesso del M.I.U.R. e resi pubblici sul sito dello stesso Dicastero - Direzione generale studi e programmazione - Servizio statistico II.
2. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per i successivi atti.
 
Art. 3.
Beneficiari
1. Possono accedere ai prestiti fiduciari, di cui all'art. 1 gli studenti capaci e meritevoli ai sensi dell'art. 1 iscritti:
a) al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello e delle Scuole superiori per mediatori linguistici;
b) agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
c) ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello;
d) ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
e) ai corsi di dottorato di ricerca;
f) ai master di cui all'art. 3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 e all'art. 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Ciascuna regione e provincia autonoma, sentite le istituzioni presso la quali sono attivati i corsi di cui all'art. 1, in relazione alla specificita' del proprio territorio e della conseguente politica economico-sociale, individua, nei bandi pubblici relativi alle procedure ed ai requisiti necessari per accedere ai prestiti fiduciari, eventuali priorita' sia per il livello di studio sia per i settori scientifico-disciplinari di riferimento.
3. I bandi di cui al comma 2 individuano anche le modalita' di restituzione dei prestiti e disciplinano le procedure di recupero dei crediti in caso di insolvenza.
 
Art. 4.
Oggetto ed efficacia della garanzia
1. La garanzia di cui all'art. 4, comma 100, della legge n. 350 del 2003, assiste il prestito fiduciario concesso allo studente per il pagamento delle rate di rimborso del prestito stesso, per il quale non possono essere richieste ulteriori garanzie.
2. L'efficacia della garanzia decorre, in via automatica e senza ulteriori formalita', dalla data di erogazione del prestito fiduciario.
 
Art. 5.
Verifica dei risultati
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, decorsi diciotto mesi dalla erogazione del Fondo, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, una relazione che illustri quanto segue:
numero dei prestiti concessi, distinti per tipologia di corsi di studio;
numero di richieste presentate e ritenute ammissibili sulla base dei rispettivi bandi;
importi medi corrisposti;
caratteristiche dei prestiti concessi (tasso di interesse, condizioni di restituzione ecc.);
contributi in conto interessi agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi secondo quanto previsto dal comma 100 della richiamata legge n. 350/2003;
risorse proprie;
risorse di cui al Fondo.
2. La mancata attivazione entro ventiquattro mesi, del Fondo di garanzia, erogato a ciascuna regione e provincia autonoma autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a revocare l'assegnazione della quota non attivata. Le eventuali complessive risorse recuperate sono, conseguentemente, trasferite alle regioni e province autonome che dimostrino di non aver potuto soddisfare le richieste presentate dagli studenti per carenza di risorse finanziarie, malgrado l'impegno di risorse proprie.
 
Art. 6.
Adempimenti di legge
3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di legge.
Roma, 3 novembre 2005
Il Ministro: Moratti Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 399
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone