Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 novembre 2005
Riparto dei fondi destinati alla copertura dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che al terzo periodo del comma 164 dell'art. 1 definisce che lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il quarto periodo dello stesso comma, che per le necessarie disponibilita' finanziarie, autorizza la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesu»;
Visto l'ultimo periodo del gia' citato comma che prevede la ripartizione delle predette disponibilita' finanziarie tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Ritenuto che per definire i criteri con i quali procedere alla ripartizione tra le regioni si debbano escludere quelle a statuto speciale che per legge finanziano la spesa sanitaria senza alcun concorso dello Stato;
Tenuto conto che l'importo dei disavanzi da considerare:
con riferimento alla somma di 1.400 milioni di euro e' quello risultante dai dati presenti nel Sistema informativo sanitario, elaborati con le modalita' utilizzate d'intesa con le regioni per le analisi al tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti;
con riferimento alla somma di 550 milioni di euro, e' quello risultante in sede del predetto tavolo tecnico, avuto riguardo ai maggiori costi di produzione per gli IRCCS e per i Policlinici universitari;
Ritenuto che per gli anni 2001 e 2002 i dati da utilizzare sono quelli dei modelli CE consuntivo, mentre per il 2003 si utilizzano quelli del modello CE IV trimestre dello stesso anno, presenti negli archivi del SIS;
Ritenuto necessario, per il concorso alla copertura dei disavanzi degli IRCSS, in vista dell'attuazione del decreto legislativo n. 288/2003, e dei Policlinici universitari, accantonare prudenzialmente la complessiva somma di 550 milioni di euro, di cui 380 per gli IRCCS e 170 per i Policlinici universitari, e procedere per il momento alla ripartizione solo di 1.400 milioni di euro, cui vanno aggiunti i 50 milioni di euro vincolati legislativamente alla finalizzazione in favore della regione Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 164, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fermo restando, con riferimento al predetto importo di 380 milioni di euro che le somme residue risultanti saranno successivamente ripartite tra le regioni in funzione delle esigenze derivanti dai Policlinici universitari;
Preso atto delle risultanze del confronto tra le regioni che ha portato ad una proposta di ripartire la somma di 1.400 milioni secondo un criterio di solidarieta' interregionale, con uno schema di ripartizione concordato dai Presidenti delle regioni medesime;
Ritenuto di accettare tale proposta di ripartizione;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni che in tal senso si e' espressa nella seduta del 23 marzo 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. L'importo di 2.000 milioni di euro per il concorso al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003 e' utilizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 2.
1. Per il concorso alla copertura dei disavanzi degli IRCSS, in vista dell'attuazione del decreto legislativo n. 288/2003, e per il concorso alla copertura dei maggiori costi di produzione dei Policlinici universitari, si provvede ad accantonare la complessiva somma di 550 milioni di euro, di cui 380 per gli IRCCS e 170 per i Policlinici universitari, rinviando il relativo riparto e la definizione dei criteri e modalita' concessive ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'erogazione degli importi riconosciuti alle regioni si provvede, per quanto attiene agli IRCCS, a seguito della certificazione dell'avvenuto trasferimento, da parte della regione interessata, dei fondi a copertura dell'intero importo corrispondente ai maggiori costi di produzione e per quanto attiene ai Policlinici universitari, oltre che a seguito della predetta certificazione, anche alla previa presentazione di un piano di risanamento della regione interessata, da monitorarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica.
3. In presenza di eventuali disponibilita' residue sull'importo di 380 milioni di euro da destinarsi alla copertura dei disavanzi dei Policlinici universitari, al relativo riparto e alla definizione dei criteri e modalita' concessive si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 3.
1. Per quanto attiene la somma di 1450 milioni di euro il relativo riparto tra le regioni e' stabilito:
a) per 1400 milioni di euro secondo gli importi della tabella allegata;
b) per 50 milioni di euro a favore della regione Lazio.
 
Art. 4.
1. Alla erogazione degli importi alle regioni, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, si provvede con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze a carico del capitolo 7565 dello stato di previsione delle stesso dicastero per l'anno 2005, che presenta la necessaria disponibilita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2005
Il Ministro della salute
Storace
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 91
 
Tabella
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' - DIREZIONE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA DEI LEA
E DEI PRINCIPALI ETICI DI SISTEMA

----> Vedere tabella a pag. 22 <----
 
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