Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 gennaio 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Back Andressa Carla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
Vista istanza della sig.ra Back Andressa Carla, nata a Curitiba (Brasile) il 29 aprile 1977, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di «Advogada» rilasciato dallo «Ordem de advogados do Brasil» cui e' iscritta dal 1° giugno 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente ha conseguito un titolo accademico in «Direito» presso la «Ponteficia Universidade Catolica» di Parana' dal 1999;
Considerato inoltre che, la richiedente ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso la Universita' degli studi di Milano nel marzo 2004;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 26 agosto 2005 dalla Questura di Cremona a tempo indeterminato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Back Andressa Carla, nata a Curitiba (Brasile) il 29 aprile 1977, cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 25 gennaio 2006
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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