Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 dicembre 2005
Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka, di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 297, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FRA).

IL DIRETTORE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;
Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa EUREKA;
Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e in particolare le domande presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 123 Ric. del 2 febbraio 2005, di nomina del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, ed i relativi esiti istruttori;
Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, con attivita' svolte per almeno il 75% in aree obiettivo 1 ed i relativi esiti istruttori;
Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 27 maggio 2003, del 22 giugno 2005, 27 luglio 2005 e 5 ottobre 2005 riportate nei rispettivi resoconti sommari;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca «Criteri e modalita' concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Visto il decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;
Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;
Tenuto conto delle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
I progetti di ricerca Eureka E! 2659 ONE, E! 2531 DECOFOR, E! 3244 NEWTANN e E! 3278 WATERPROOF sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 
Art. 2.
1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
2. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
3. La durata dei finanziamenti e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrerente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza il primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca.
Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
5. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.
 
Art. 3.
Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 19.686.034,09 ripartite in euro 6.466.462,53 nella forma di contributo nella spesa ed euro 13.219.571,56 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilita' del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2005
Il direttore generale: Criscuoli
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 24 a pag. 31 <----
 
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