Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2006
Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento all'art. 88 recante disposizioni sulla procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare l'art. 4 recante disposizioni sulla raccolta abusiva di attivita' di giuoco o di scommessa;
Visto l'art. 1, commi 286, 287, 290, 291 e 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005);
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che ha stabilito, tra l'altro, all'art. 11-quinquiesdecies, disposizioni inerenti il gioco telematico ed all'introduzione del mezzo di pagamento a distanza;
Visto l'art. 1, comma 535, delle legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che ha stabilito che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti da AAMS stessa;
Visto l'art. 1, comma 536, della legge n. 266 del 2005, che prevede che i destinatari delle comunicazioni di cui al comma 535 del medesimo articolo, hanno l'obbligo di inibire ai soggetti in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo, o che, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti da AAMS, l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformita' a quanto stabilito con uno o piu' provvedimenti di AAMS stessa;
Visto l'art. 1, comma 537, della legge n. 266 del 2005, che ha stabilito, nel caso di violazione degli obblighi fissati al predetto comma 536, la competenza di AAMS ad applicare sanzioni amministrative pecuniarie;
Visto l'art. 1, comma 538, della legge n. 266 del 2005, che stabilisce che la Polizia postale e delle comunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, cooperino con AAMS per l'applicazione delle disposizioni di cui ai citati commi 536 e 537, secondo criteri e modalita' individuati da AAMS stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
Visto l'art. 4, comma 4-ter, della legge n. 401 del 1989 come modificato dall'art. 1, comma 539, legge n. 266 del 2005 che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per il via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato, alla luce delle norme predette, che e' necessario ed urgente impedire la raccolta illegale e non autorizzata di giochi e scommesse effettuata da operatori in assenza di autorizzazione o che, in possesso di autorizzazione, effettuano l'accettazione di scommesse o di altri giochi in Italia trasferendo le giocate all'estero;
Considerato che in Italia e' vietata l'accettazione di giochi e scommesse non assoggettata alle disposizioni previste dal nostro ordinamento e che tale raccolta produce mancato introito erariale per lo Stato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 535, della legge n. 266 del 2005, AAMS provvede a comunicare ai fornitori di connettivita' alla rete Internet ovvero ai gestori di reti telematiche o di telecomunicazione, i casi di offerta attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa;
Ritenuto che il contrasto al fenomeno dell'offerta di gioco illegale e non autorizzato e' stato considerato obiettivo prioritario del legislatore e del Governo e, come tale di AAMS, anche al fine di tutelare i giocatori e gli operatori di gioco regolari ed autorizzati nonche' di salvaguardare le entrate erariali dello Stato;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) concessionario, l'operatore di gioco titolare di una concessione mediante la quale sono state trasferite attivita' e funzioni pubbliche in materia di giochi;
c) operatore non autorizzato, l'operatore che, privo di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio, effettua la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;
d) fornitore di servizi di rete:
i. di connettivit, ovvero gli access provider, vale a dire ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione; l'acces provider, puo' altresi', concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore;
ii. di servizi di providing, ovvero service provider, vale a dire ogni soggetto che, una volta avvenuto l'accesso alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali l'utilizzo della posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.;
iii. di contenuti, ovvero content provider, vale a dire ogni operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie del proprio server e collegando tale server alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione; il content provider e' anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine «web» immesse in rete dal proprio cliente;
e) inibizione, l'attivita' del fornitore di servizi di rete, finalizzata all'interruzione:
i. dell'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione agli operatori non autorizzati;
ii. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati;
iii. dei servizi di content provider agli operatori non autorizzati;
f) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la giocata o la scommessa;
g) giochi, uno o piu' dei giochi pubblici gestiti da AAMS, ovvero concorsi a pronostico, lotterie, scommesse, gioco del bingo, giochi con vincite in denaro nonche' giochi di nuova istituzione;
h) giocata telematica, la giocata effettuata con modalita' «a distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;
i) rete telematica, indica la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;
j) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale di AAMS per la gestione dei giochi.
 
Art. 2.
Soggetti non autorizzati alla raccolta
1. Gli operatori non autorizzati sono i soggetti di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed ai sensi dell'art. 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali, privi di concessione, autorizzazione o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS, effettuano sul territorio nazionale la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione.
2. AAMS provvede a comunicare ai fornitori di servizi di rete l'elenco degli operatori non autorizzati, di cui al comma 1, ed i termini entro i quali sono tenuti a procedere alle inibizioni.
3. Il predetto elenco e' reso disponibile anche attraverso il sito istituzionale www.aams.it
 
Art. 3.
Responsabilita' dei fornitori di servizi di rete
1. Il fornitore di connettivita' che trasmette, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un operatore non autorizzato alla raccolta di giochi, o che fornisce accesso alla rete di comunicazione al medesimo operatore, e' responsabile delle informazioni trasmesse nell'ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2.
2. Il fornitore di servizi di provider che trasmette informazioni fornite da un operatore non autorizzato, ovvero che archivia elettronicamente, in via automatica e temporanea, dette informazioni, o ne cura la trasmissione ad altri destinatari, e' responsabile di tali informazioni nell'ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2.
3. Il fornitore di contenuti che archivia elettronicamente informazioni fornite da un operatore non autorizzato e' responsabile delle informazioni archiviate nell'ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 2.
 
Art. 4.
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui all'art. 3, il fornitore di servizi di rete non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o archivia elettronicamente, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' non autorizzate.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, il fornitore di servizi di rete e' comunque tenuto:
a) ad informare tempestivamente AAMS qualora sia a conoscenza di presunte attivita' o informazioni riguardanti attivita' di gioco esercitate da un operatore non autorizzato, suo destinatario di servizi;
b) a fornire tempestivamente ad AAMS le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione dell'operatore non autorizzato con il quale ha accordi di archiviazione elettronica dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita' non autorizzate.
3. Il fornitore di servizi di rete e' civilmente responsabile nei confronti di terzi del contenuto dei servizi offerti nel caso in cui, su richiesta di AAMS, non ha agito nei termini indicati nella comunicazione di cui all'art. 2, comma 2, per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne AAMS.
 
Art. 5.
Sanzioni amministrative
1. Ferma restando l'eventuale responsabilita' penale dei fornitori di servizi di rete, le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono punite da AAMS, ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 266 del 2005, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' efficace dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2006
Il direttore generale: Tino
 
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