Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 24 gennaio 2006
Modificazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 luglio 2001, n. 158/01, in materia di verifica dei progetti di ricerca nell'ambito della Ricerca di Sistema per il settore elettrico. (Deliberazione n. 19/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 gennaio 2006,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 158/01 (di seguito: deliberazione n. 158/01);
la deliberazione dell'Autorita' 4 aprile 2002, n. 55/02 (di seguito: deliberazione n. 55/02);
la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 41/04 (di seguito: deliberazione n. 41/04);
la determinazione del Direttore generale dell'Autorita' del 23 marzo 2004, n. 53/04, (prot. DG/M04/61) (di seguito: determinazione n. 53/04);
la determinazione del Direttore generale dell'Autorita' del 30 dicembre 2004, n. 174/04 (prot. DG/M04/344) (di seguito: determinazione n. 174/04);
la determinazione del Direttore generale dell'Autorita' del 22 novembre 2005, n. 42/05 (prot. DG/M05/46) (di seguito: determinazione n. 42/05).
Considerato che:
l'articolo 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, prevede, tra l'altro, che i costi relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), costituiscaono onere generale afferente al sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, qualora tali attivita':
a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o piu' delle attivita' di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori, ma collegati alle suddette attivita';
b) si riferiscano, in generale, a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;
c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici e, di norma, non siano limitate a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime;
d) non si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano in alcun modo sostitutive di attivita' direttamente svolte dai singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa;
l'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, prevede inoltre che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisca le modalita' per la presentazione ed i criteri per la verifica dei programmi di ricerca predisposti dalla societa' Cesi S.p.a. (di seguito: Cesi) da ammettere a copertura parziale o totale a carico del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 (di seguito: il Fondo); e che la verifica dei suddetti programmi di ricerca e' effettuata per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto 26 gennaio 2000, nonche' tenendo conto di criteri di economicita' ed impiego efficiente delle risorse;
l'articolo 5, comma 5.3, della deliberazione n. 158/01, prevede che i progetti, qualora siano ammessi al finanziamento dall'Autorita', ricevano un primo acconto pari al 30% del finanziamento riconosciuto a carico del Fondo e un secondo acconto di uguale ammontare al raggiungimento di uno stato di avanzamento pari al 50% delle attivita' necessarie per la conclusione del progetto; e che un ulteriore acconto pari al 20% del finanziamento riconosciuto venga assegnato quando sia stato raggiunto uno stato di avanzamento pari all'80% delle attivita' ed, infine, che il conguaglio sia erogato dopo la conclusione del progetto di ricerca, al termine della verifica di cui all'articolo 6 della stessa deliberazione;
l'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 158/01, come modificata dalla deliberazione n. 55/02, prevede che l'Autorita' decida circa l'ammissibilita' al finanziamento del Fondo, per ciascuno dei progetti, determinia la misura, parziale o totale, del finanziamento e provveda, per ogni progetto di ricerca, alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, sulla base di istruttorie curate attraverso l'avvalimento di esperti che la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) nomina, coordina e supporta sul piano operativo e logistico;
l'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 158/01, come modificata dalla deliberazione n. 55/02, prevede che i costi sostenuti per le attivita' previste dal comma 6.1 siano posti a carico del Fondo.
Considerato che:
ai fini dell'economicita' del processo di verifica dei progetti e dello sfruttamento di eventuali sinergie tra progetti di ricerca, come meglio illustrato nei seguenti «considerati», la previsione di erogazione degli acconti sulla base dello stato di avanzamento delle attivita' di cui ai precedenti alinea puo' essere anche interpretata come applicata all'insieme dei progetti di ricerca ammessi all'erogazione del Fondo e sottoposti a verifica contestuale da parte della Cassa, ferma restando l'articolazione dei vari acconti erogati in ragione del livello di stato di avanzamento complessivo di detto insieme.
Considerato che:
con deliberazione n. 41/04, l'Autorita' ha ammesso alla copertura del Fondo i progetti di ricerca presentati dal Cesi per l'anno 2003, salvi gli esiti delle ulteriori verifiche di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 158/01;
con determinazione n. 53/04, il Direttore generale dell'Autorita' ha autorizzato la Cassa al versamento al Cesi del primo acconto (30%), sulla base dell'avvenuto raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 50% delle attivita' progettuali di cui alla deliberazione n. 41/04;
con determinazione n. 174/04, il Direttore generale dell'Autorita' ha autorizzato la Cassa al versamento al Cesi del secondo acconto (30%), sulla base dell'avvenuto raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 50% delle attivita' progettuali di cui alla deliberazione n. 41/04;
con determinazione n. 42/05, il Direttore generale dell'Autorita' ha autorizzato la Cassa al versamento al Cesi del terzo acconto (20%), sulla base dell'avvenuto raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori superiore all'80% delle attivita' progettuali di cui alla deliberazione n. 41/04;
le determinazioni di cui ai precedenti alinea sono state assunte sulla base delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, effettuate, per ogni progetto di ricerca, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1 della deliberazione n. 158/01, come modificata dalla deliberazione n. 55/02, condotte attraverso attivita' istruttorie curate dalla Cassa e finalizzate alla determinazione dello stato di avanzamento complessivo dell'insieme dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo.
Considerato inoltre che:
i singoli progetti di ricerca possono esseresono stati soggetti a varianti in corso d'opera proposte dal Cesi, e che tali varianti sono oggetto di valutazione ed eventuale approvazione da parte dell'Autorita' sulla base delle verifiche di cui ai precedenti alinea;
le varianti di cui al precedente alinea possono comportare travasi di risorse e di attivita' tra i singoli progetti di ricerca, per la valutazione dei quali si rende necessario la verifica contestuale dei progetti di ricerca oggetto di variante al fine di evitare l'eventuale riesame di progetti gia' verificati ma oggetto di variante indotta da un differente progetto;
i travasi di risorse e di attivita' tra i singoli progetti di cui al precedente alinea possono determinare, per un generico progetto, il superamento del valore del finanziamento ammesso a carico del Fondo di cui alla Tabella n. 1, colonna C, della deliberazione n. 41/04, fermo restando l'ammontare del finanziamento complessivamente ammesso a carico del Fondo e pari a euro 116.092.000,00;
le attivita' inerenti i singoli progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo dalla deliberazione n. 41/04 hanno avuto contemporaneo inizio alla data di emissione della stessa deliberazione e, prevedendo la conclusione entro tre anni dal loro avvio, l'avanzamento nel tempo delle attivita' relative ai singoli progetti e' sostanzialmente simile per tutti i progetti di ricerca;
ad una generica data, lo stato di avanzamento dell'insieme dei progetti di ricerca e' ottenuto attraverso la media ponderata dello stato di avanzamento dei singoli progetti, pesata sulla base della dimensione delle attivita' degli stessi progetti;
l'eventuale valutazione dello stato di avanzamento di ciascun progetto, anziche' dell'insieme dei progetti, determinerebbe la comunicazione da parte del Cesi del superamento dello stato d'avanzamento del singolo progetto al momento del superamento stesso. Ne consegue che un progetto caratterizzato da uno stato di avanzamento superiore alla soglia prevista per l'erogazione dell'acconto e compreso nella valutazione dell'avanzamento complessivo di tutti i progetti, dovrebbe ricevere l'ammontare dell'acconto prima di quanto avvenga qualora si adotti la valutazione dell'avanzamento complessivo;
dal precedente alinea deriva l'assoluta indifferenza economica della determinazione dello stato di avanzamento dell'insieme dei progetti, in quanto lo stato di avanzamento e' pesato sui singoli progetti, rispetto alla determinazione dello stato di avanzamento dei singoli progetti di ricerca;
ai fini dell'erogazione del conguaglio finale sono prese in considerazione gli esiti delle verifiche relative a ciascun progetto.
Ritenuto:
opportuno procedere, in previsione dell'erogazione degli acconti di cui all'articolo 5, comma 5.3, della deliberazione n. 158/01, alle verifiche dei singoli progetti di ricerca, determinando lo stato di avanzamento dell'insieme dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo, ai fini di consentire, stante l'indifferenza economica della determinazione dello stato di avanzamento dell'insieme dei progetti rispetto alla determinazione dello stato di avanzamento dei singoli progetti oltre alle sinergie ottenibili dalla contemporanea analisi di tutti i progetti di ricerca, la massima efficienza e riduzione dei costi connessi a tali attivita', nonche' lo sfruttamento di ogni eventuale sinergia e flessibilita' tra i medesimi progetti di ricerca;
necessario chiarire la prevalenza dell'interpretazione di cui al precedente alinea, mediante modificazione delle relative disposizioni poste dalla deliberazione n. 158/01, come successivamente modificata dalla deliberazione n. 55/02, qualora sussistano dubbi interpretativi delle medesime disposizioni in fase di attuazione delle verifiche e dei relativi acconti.

Delibera:

1. di modificare la deliberazione n. 158/01, con riferimento alla corresponsione degli acconti di cui all'articolo 5, prevedendo che, ai fini dell'erogazione degli acconti di cui all'articolo 5, comma 5.3 della citata deliberazione n. 158/01, le modalita' adottate dall'Autorita' relativamente alle verifiche dei singoli progetti di ricerca, di cui all'articolo 6, comma 6.1, della medesima deliberazione, n. 158/01 come modificata dalla deliberazione n. 55/02, sono ottenute attraverso la determinazione dello stato di avanzamento dell'insieme dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo, ai fini di consentire la massima efficienza e riduzione dei costi connessi a tali attivita', nonche' lo sfruttamento di ogni eventuale sinergia e flessibilita' tra i medesimi progetti di ricerca;
2. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 24 gennaio 2006
Il presidente: Ortis
 
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