Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 novembre 2005
Concessione del trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori gia' dipendenti dalle societa': Elea S.p.a., unita' in Torino; Elea FP, unita' in Torino; Parmalat, unita' di Capaccio; A.D.A., unita' in L'Aquila; P.C.B., unita' in Pagani e SIPEM, unita' in Enna. (Decreto n. 37404).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita' e/o alle proroghe del medesimo trattamento, facenti parte integrante dei citati accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 67 ex dipendenti della societa' Elea S.p.a. di Torino, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 505.618,18.
La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 3 unita', ex dipendenti della societa' Elea FP unita' di Torino, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 22.639,62.
La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 3.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 luglio 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 2 ex dipendenti della societa' Parmalat, unita' di Capaccio (Salerno), per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta il 27 giugno 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 33.131,52.
b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 luglio 2005, per il periodo dal 18 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 17 ex dipendenti della societa' Parmalat unita' di Capaccio (Salerno), per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta dal 17 giugno 2005 al 25 settembre 2005, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 145.042,06.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore degli ex dipendenti della societa' A.D.A. unita' di L'Aquila, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo e suddivisi come di seguito indicato:
n. 3 unita' dal 16 marzo 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 14 unita' dal 24 marzo 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 1 unita' dal 26 aprile 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 1 unita' dal 22 settembre 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 1 unita' dal 9 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 238.223,65.
 
Art. 5.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 luglio 2005, per il periodo dal 6 luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 4 ex dipendenti della societa' P.C.B. unita' di Pagani (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 32.394,64.
 
Art. 6.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, dal 3 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 52 ex dipendenti della societa' Sipem unita' di Enna, per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta e/o scadra' nel periodo dal 2 maggio 2005 al 21 dicembre 2005, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S. e allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 371.024,17.
 
Art. 7.
La concessione del trattamento di mobilita', disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 1.348.073,84, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 8.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 75
 
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