Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 novembre 2005
Concessione del trattamento di CIGS, di mobilita' e di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti dalle societa': Elea S.p.a., unita' in Torino; Lucana Calzature, unita' in Matera; Ideal Standard, unita' in Salerno e Sea Park, unita' in Salerno. (Decreto n. 37406).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Considerato che i predetti accordi recepiscono i Protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;
Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita' e/o alle proroghe dei medesimi trattamenti, vidimati dall'I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga dei sopraccitati trattamenti, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005 alla presenza del Sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo, in favore di un numero massimo di una unita', dipendente della societa' Elea S.p.a.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4643,49.
Pagamento diretto: no.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 luglio 2005, per il periodo dal 28 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 141 ex dipendenti della societa' Lucana Calzature unita' di Maratea, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.388.486,78.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 24 ex dipendenti della societa' Ideal Standard unita' di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 6, punto a)del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34702 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 339.742,08.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 18 ex dipendenti della societa' Ideal Standard unita' di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 6, punto b)del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34702 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 283.724,64.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 21 ex dipendenti della societa' SEA Park unita' di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 35355 del 22 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 13 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 18.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 331.012,08.
La misura del predetto trattamento e' ridotta dei 10%.
 
Art. 5.
La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita', disposti con gli articoli dal n. 1 al n. 4, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.347.609,09, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 6.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77.
 
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