Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2006 (vai al sommario)
LEGGE 2 febbraio 2006, n. 41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. II Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.
 
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.
 
ART. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 30.400 per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.
(Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3323):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
1° marzo 2005.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 marzo 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione l'11 maggio e il 6
luglio 2005.
Relazione scritta presentata l'11 luglio 2005 (3323/A
relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.

Camera dei deputati (atto n. 6190):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 novembre 2005 con pareri delle commissioni
I, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione il 13 dicembre 2005 e
l'11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il
19 gennaio 2006.
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA KIRGHIZA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghiza (di seguito denominati le "Parti Contraenti")
RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione fra i due popoli;
CONVINTI della necessita' di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialita';
CONSIDERANDO l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione nel campo del turismo;
CONSIDERANDO la volonta' delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli.
ARTICOLO II
Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.
ARTICOLO III
Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:
a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilita' di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo;
b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sara' assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
e) la cooperazione in materia di legislazione turistica.
ARTICOLO IV
Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilita' di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.
ARTICOLO V
Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate cosi' come sui risultati della loro applicazione.
ARTICOLO VI
Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.
ARTICOLO VII
Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario, riunioni bilaterali.
ARTICOLO VIII
I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali. II presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.
Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.
La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a ROMA il giorno 3 del mese di marzo dell'anno 1999 in due originali nelle lingue italiana e kirghiza, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA KIRGHIZA
 
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