Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 8 febbraio 2006
Integrazione delle modalita' di presentazione e di esame delle domande, relative al sesto bando per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, con riferimento ai programmi di investimento previsti nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto e Sicilia.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);
Visto il decreto ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale, tra l'altro, sono stati fissati i criteri di priorita' per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
Visto l'art. 14 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 che prevede che, in caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni e/o province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, il Ministero delle attivita' produttive provvede all'esame delle domande riferite alle predette regioni e/o province autonome e alla formazione delle relative graduatorie;
Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2005 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 (sesto bando) e sono state indicate le risorse disponibili, per ciascuna regione e provincia autonoma;
Vista la propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
Visto che per l'attuazione del sesto bando le regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali e che pertanto per tali regioni e per la provincia autonoma di Bolzano il Ministero delle attivita' produttive deve provvedere all'esame delle relative domande ed alla formazione delle graduatorie;
Considerato che il Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle attivita' connesse alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, ivi compresa l'attivita' istruttoria, riferite alle domande di cui alle citate regioni ed alla provincia autonoma di Bolzano, si avvale di banche con le quali sono state stipulate apposite convenzioni per la regolamentazione dei reciproci rapporti e la fissazione dei compensi;
Considerato che, alla luce delle risorse finanziarie a disposizione per le predette regioni e per la provincia autonoma di Bolzano, in caso di presentazione di un numero rilevante di domande, e' prevedibile che gran parte delle risorse medesime possano essere utilizzate per il pagamento dei compensi relativi allo svolgimento delle attivita' previste dalle convenzioni stipulate tra il Ministero delle attivita' produttive e le banche, con conseguente insufficiente disponibilita' di risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni alle imprese;
Considerato che e' necessario garantire la massima efficacia all'utilizzo delle risorse pubbliche in termini di sostegno ai programmi di investimento promossi dall'imprenditoria femminile e che quindi devono essere contenuti al massimo gli oneri riferiti alla gestione;

Decreta:

Art. 1.
1. Per le domande, presentate al Ministero delle attivita' produttive, relative a programmi di investimento previsti nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto e Sicilia, il Ministero stesso provvede a verificare quanto previsto al punto 9.1 della circolare del Ministero delle attivita' produttive n. 946342 del 5 dicembre 2005. A tal fine non saranno considerate valide anche le domande prive del prospetto di cui all'allegato 1 al presente decreto ovvero incompleto dei dati ivi richiesti. A seguito di tale verifica, il Ministero delle attivita' produttive provvedera' a comunicare alle imprese interessate l'eventuale rigetto della domanda.
2. Qualora le domande di cui al comma 1, complete di tutta la documentazione prevista, comportino, con riferimento alle risorse assegnate a ciascuna regione ed alla provincia autonoma di Bolzano e tenuto conto della successiva ripartizione per macrosettori ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, un ammontare di agevolazioni complessivamente richieste superiore al doppio dell'ammontare delle risorse disponibili, il Ministero, al fine di individuare le domande da avviare alla successiva attivita' istruttoria, procedera', con proprio atto, ad ordinare le domande stesse in appositi elenchi formati con le modalita' di cui al citato art. 13 e sulla base dei valori degli indicatori risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 novembre 2005, utilizzando i dati indicati dalle imprese richiedenti nel prospetto di cui all'allegato 1.
3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, il Ministero delle attivita' produttive, individua, in base alla posizione assunta nei predetti elenchi, seguendo l'ordine decrescente, le domande da sottoporre alla fase istruttoria. L'istruttoria sara' effettuata solamente per le domande per le quali l'importo cumulato delle agevolazioni richieste sia pari al doppio dell'importo delle risorse disponibili, includendo anche le domande che dovessero determinare oltre che il raggiungimento anche l'eventuale superamento di tale limite. In ogni caso i citati elenchi saranno utilizzati dal Ministero stesso per assicurare l'utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili. Per le altre domande, per le quali non verra' effettuata l'attivita' istruttoria, il Ministero provvedera' a darne comunicazione alle imprese interessate.
4. Alle domande di agevolazioni di cui al precedente comma 1 deve essere allegato il prospetto di cui all'allegato 1 al presente decreto, completo di tutti i dati richiesti. Per le domande gia' inviate alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le imprese richiedenti le agevolazioni sono tenute a presentare il predetto prospetto completo di tutti i dati richiesti, con le medesime modalita' di cui al punto 9.1 della circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005 ed entro il termine finale di presentazione delle domande, pena l'invalidita' delle stesse.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2006
Il Ministro: Scajola
 
Allegato n. 1

----> Vedere allegato da pag. 36 a pag. 37 <----
 
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