Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 febbraio 2006
Riconoscimento, al sig. Navarrete Guerrero Mario Rolando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere e rigetto della domanda per l'iscrizione nei settori civile ambientale e dell'informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Navarrete Guerrero Mario Rolando, nato a Santa Juan (Argentina) il 15 febbraio 1957, cittadino argentino, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «ingeniero mecanico aeronautico» ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingeniero mecanico aeronautico», conseguito presso l'«Universidad nacional de Cordoba» in data 18 dicembre 1987;
Considerato che il richiedente e' iscritto nel «Colegio de ingenieros especialistas de Cordoba» dal 9 novembre 2004;
Preso atto che l'istante ha fatto domanda per la sezione A e per tutti e tre i settori;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Ritenuto altresi' che per i settori civile ambientale e dell'informazione, non sussiste alcuna forma di corrispondenza di formazione richiesta in Italia all'ingegnere iscritto a tali settori e che pertanto le eventuali misure compensative non potrebbero colmare il divario formativo esistente;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Arezzo, come da quest'ultima confermato in data 3 settembre 2003;
Decreta:
Al sig. Navarrete Guerrero Mario Rolando, nato a Santa Juan (Argentina) il 15 febbraio 1957, cittadino argentino, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - sezione A, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia. La domanda per l'iscrizione nei settori civile ambientale e dell'informazione per i motivi su esposti e' rigettata.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: Mele
 
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