Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 27 gennaio 2006
Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Monfalcone, di proprieta' della Societa' Endesa Italia S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonche' il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonche' del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attivita', le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), b) c) del medesimo comma, ivi incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:
- comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessita' di garantire la continuita' dei citati impianti;
- comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;
- comma 5, che assegna alla societa' Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonche' assegna alla Autorita' per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;
Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui e' necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19;
Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la societa' Terna rete nazionale elettrica S.p.a. e' il soggetto derivante dalla unificazione fra proprieta' e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a.;
Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale di Monfalcone, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006.
Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza atta a garantire la continuita' dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;
Visto il decreto ministeriale n. 005/2003 con il quale la societa' Endesa Italia S.p.a. e' stata autorizzata alla prosecuzione dell'esercizio della centrale termoelettrica di Monfalcone;
Decreta:
Art. 1.
1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio delle sezioni termoelettriche n. 3 e n. 4 della centrale di Monfalcone, di proprieta' della societa' Endesa Italia S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, e' autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo |1700 NOx (calcolati come NO2 ) |200 Monossido di carbonio |250 Polveri |50

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.
2. La societa' Endesa Italia S.p.a. e' tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio delle sezioni termoelettriche di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.
3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la Societa' Endesa Italia S.p.a., deve comunicare le quantita' di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonche' specificare le modalita' di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
2. Il presente decreto e' comunicato alle societa' Endesa Italia S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al Prefetto di Gorizia, che e' incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, alla provincia di Gorizia e al comune di Monfalcone.
Roma, 27 gennaio 2006
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Storace
 
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