Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2006 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2006
Revoca di autorizzazione, all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese, alla societa' «Puntocaf S.r.l.», gia' «Cidec Marche S.r.l.», con sede in Chieti Scalo, via Benedetto Croce n. 173, concessa con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 7 aprile 1997.

IL DIRETTORE REGIONALE
dell'Abruzzo

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone la revoca dell'autorizzazione concessa con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 7 aprile 1997, con il quale il «Cidec Marche S.r.l.», con sede originariamente ad Ascoli Piceno, in Corso V. Emanuele n. 21 e, con decorrenza dal 29 aprile 2002, con sede in Chieti Scalo, via B. Croce n. 173, con la nuova denominazione «Puntocaf S.r.l.», veniva autorizzato all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese ed iscritta al n. 37 dell'albo dei Centri di assistenza fiscale alle imprese. Motivazioni.
Con decreto del 7 aprile 1997, n. 37, il direttore generale del Dipartimento delle entrate autorizzava la «Cidec Marche S.r.l.», con sede in Ascoli Piceno, Corso V. Emanuele n. 21, costituita dal Cidec centro servizi di Ascoli Piceno e dal Cidec centro servizi di S. Benedetto del Tronto, all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale alle imprese. Tale decreto richiamava il precedente decreto del 18 dicembre 1996, che aveva autorizzato la costituzione dei citati Centri servizi Cidec di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto, e richiamava, altresi', la delega irrevocabile che la Confederazione italiana degli esercenti e commercianti dell'Attivita' del terziario del turismo e dei servizi (Cidec), con sede in Roma, alla via Appia Nuova n. 8, che ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, doveva previamente delegare tutti i C.A.A.F. ad essa aderenti, aveva rilasciato per entrambi. Il presidente del Cidec, con dichiarazione sostitutiva in data 8 novembre 1996 precisava che il costituendo C.A.A.F. era stato autorizzato ad operare presso le «sole strutture periferiche situate nel territorio della regione Marche».
Con verbale di assemblea straordinaria del 20 febbraio 2002, il «C.A.A.F. Cidec Marche S.r.l.» deliberava lo spostamento della sede sociale dalle Marche in Abruzzo, in Chieti Scalo, al viale B. Croce n. 173, nonche' il mutamento della ragione sociale in Eurocaf S.r.l. e, successivamente, in data 29 aprile 2002, in Puntocaf S.r.l.
Dopo ripetute richieste di questa Direzione, il rappresentante della Puntocaf S.r.l. in data 18 ottobre 2002 comunicava di non poter trasmettere la nuova delega del Cidec nazionale ad operare in Abruzzo, precisando di ritenere comunque di operare nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
Con nota prot. n. 47871 del 25 marzo 2003 la Direzione centrale Audit e Sicurezza riteneva opportuno che si effettuasse un accesso presso la sede della Puntocaf S.r.l. per verificare il trasferimento della sede legale in Abruzzo e l'effettivo svolgimento dell'attivita' in assenza di apposita delega della propria associazione nazionale, con conseguente richiesta di adeguamento al dettato normativo, pena la cessazione dell'attivita' nella regione Abruzzo.
Effettuato l'accesso, questa Direzione regionale, con verbale dell'8 aprile 2003 assegnava un termine di quindici giorni, termine successivamente prorogato di ulteriori venticinque giorni, al rappresentante legale del CAF, per far pervenire alla Direzione regionale la nuova delega dell'associazione Cidec ad operare nella regione Abruzzo.
Con nota del 21 maggio 2003 il rappresentante legale comunicava di non disporre della nuova delega, contestando l'unita nota del Direttore nazionale del Cidec, dell'8 maggio 2003, nella quale si precisava che al fine di ottenere una nuova delega, l'ex Cidec Marche avrebbe dovuto regolarizzare la sua posizione ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413/1991 e art. 32 del decreto legislativo n. 241/1997, conseguendo il prescritto numero minimo di 300 associati e la loro regolarizzazione iniziale ed annuale con il pagamento della quota associativa con delega INPS e/o RID.
Con provvedimento prot. n. 20494 del 6 giugno 2003 la scrivente disponeva la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale alle imprese nei confronti della «Puntocaf S.r.l.».
Pertanto:
Preso atto dell'attuale mancata esibizione della nuova delega, necessaria in quanto l'originaria autorizzazione era limitata al solo territorio della regione Marche;
Acquisito il parere della Direzione centrale normativa e contenzioso;
Accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti sia dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia dall'art. 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 241 del 1997;
Rilevata l'importanza che nell'ambito della disciplina dei Centri di assistenza fiscale e' stata attribuita dal legislatore al rapporto fiduciario tra gli stessi C.A.A.F. e le associazioni nazionali di categoria Cidec non puo' essere qualificata come «mero atto istruttorio», essendo specificamente richiesta dagli articoli 78 della legge n. 413/1991 e 32 del decreto legislativo n. 241/1997 sopra citati,
Si dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1997.
Il presente provvedimento verra' notificato al «Puntocaf S.r.l.» e copia dello stesso sara' inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, alla Direzione centrale audit e sicurezza e alla Confederazione italiana degli esercenti e commercianti della attivita' del terziario e del turismo e dei servizi (Cidec). Riferimenti normativi.
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Decreto ministeriale del 1992, n. 494.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 39, comma 4.
Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Decreto ministeriale del 7 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1997.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'Aquila, 7 febbraio 2006

Il direttore regionale: Pirani
 
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