Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2006
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3494).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, e n. 3452 del 1° agosto 2005;
Ravvisata la necessita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna, con particolare riferimento alla situazione in atto nel sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno;
Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2005;
Vista le note prot. n. DPC/CG/58643 del 24 novembre 2005 e prot. n. DPC/CG/63467 del 19 dicembre 2005 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota prot. n. GAB/2005/10670/B02 in data 20 dicembre 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la nota prot. n. 12927/MIN.1 del 28 dicembre 2005 del Generale Roberto Jucci - Commissario delegato;
Vista la nota del 28 dicembre 2005 dell'Assessore alla protezione civile della regione Campania;
Vista la nota prot. n. 25/F dell'8 febbraio 2006, con cui i rappresentanti legali della Convenzione stipulata in data 2 luglio 2003 per la gestione unitaria e coordinata dell'impianto di depurazione di Solofra e Mercato San Severino hanno espresso formale assenso in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte della Convenzione medesima, propedeutici al subentro del Commissario delegato nella gestione del sistema depurativo Alto Sarno;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Tenuto conto dell'unicita' del complesso depurativo costituito dagli impianti di Solofra e Mercato San Severino, il Generale Roberto Jucci - Commissario delegato provvede, a decorrere dall'ultimazione degli interventi da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al subentro nella gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno e della rete dei collettori comprensoriali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza la Convenzione stipulata dai comuni di Solofra e Mercato San Severino in data 2 luglio 2003 per la gestione unitaria e coordinata dell'impianto di depurazione di Solofra - Mercato San Severino provvede, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riscossione dei crediti maturati e non ancora riscossi, allo smaltimento dei fanghi disidratati derivanti dal processo di depurazione, attualmente giacenti nelle apposite vasche.
3. I soggetti gestori dei servizi idrici provvedono al versamento sulla contabilita' speciale del Commissario delegato dei proventi derivanti dal servizio di riscossione dei proventi derivanti dalle tariffe di depurazione e pubblica fognatura di cui all'art. 14 della legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dalla riscossione delle medesime.
4. Ove ricorrano situazioni di inadempienza rispetto alle iniziative da porre in essere da parte dei soggetti gestori dei servizi idrici di cui al comma 3, il Commissario delegato e' autorizzato a disporre per la sostituzione delle Amministrazioni inadempienti; a tal fine il Commissario delegato assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine alle attivita' predette, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il tramite del soggetto attuatore di cui al comma 5.
5. Per lo svolgimento dell'attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla gestione operativa del sistema depurativo dell'Alto Sarno, il Commissario delegato si avvale dell'opera di un soggetto attuatore dal medesimo nominato, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario.
6. In ragione dei maggiori oneri connessi agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, e' assegnata al Generale Jucci - Commissario delegato, a titolo di anticipazione, l'ulteriore somma pari ad un milione di euro a valere sul Fondo della protezione civile, che presenta l'occorrente disponibilita'.
7. La Convenzione di cui al precedente comma 2 cessa di avere efficacia a decorrere dal subentro del Generale Roberto Jucci - Commissario delegato nella gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno.
8. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato un soggetto attuatore per il compimento di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie maturate dalla Convenzione a decorrere dalla data dell'8 ottobre 2004 fino a quella di entrata in vigore del presente provvedimento.
9. Agli oneri conseguenti alle iniziative di cui al comma 8, il soggetto attuatore provvede a valere sulle seguenti risorse:
euro 542.523,16 rivenienti dalle economie realizzatesi a seguito dell'attivita' posta in essere ai sensi dell'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3378/2004, e disponibili sulla contabilita' speciale del Commissario delegato;
euro 2.500.000,00 a valere sul bilancio della regione Campania;
ribassi d'asta ottenuti a seguito dell'espletamento dei bandi di gara per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalita' degli impianti del complesso depurativo dell'Alto Sarno;
10. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3378/2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
 
Art. 2.
1. I valori limite di emissione dello scarico del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, che costituisce un complesso organico ed unitario per il trattamento dei reflui provenienti da detto comprensorio e si articola nei due impianti di Solofra e Mercato San Severino collegati da condotta fognaria nella quale confluiscono i reflui civili dell'intero comprensorio, sono determinati sull'effluente dell'impianto di Mercato San Severino.
2. La regione Campania provvede, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, a rilasciare l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria per l'impianto di Solofra, sulla base di una specifica relazione tecnica a cura del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza adotta, e sottopone alla successiva approvazione dell'amministrazione pubblica competente, le relative determinazioni in ordine all'immissione di acque reflue industriali nel sistema fognario tributario del sistema depurativo unitario.
4. Ai fini della regolamentazione degli scarichi, il soggetto attuatore predispone apposita relazione tecnica, dalla quale devono risultare le motivazioni delle eventuali deroghe previste ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni, e le ragioni tecniche che consentono le medesime, con specifico riferimento alla capacita' di trattamento ed alla funzionalita' del sistema depurativo unitario.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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