Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 febbraio 2006
Modifiche al decreto del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984, recante norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas;
Considerata la necessita' di modificare il succitato decreto al fine di ammettere al trasferimento da una nave all'altra anche il gas metano;
Sentito il parere espresso nella seduta del 13 dicembre 2005 dal Gruppo di lavoro merci pericolose costituito con decreto dirigenziale 19 maggio 2005;
Decreta:
Articolo unico
1. Il decreto del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984, in premessa citato, e' modificato nel modo seguente:
a) all'art. 1, comma 3, dopo la parola: «isobutano» e' inserita la seguente: «metano,»;
b) all'art. 3, punto 9), le parole: «l'art. 24» sono sostituite dalle seguenti: «l'art. 25»;
c) all'art. 14, comma 2, dopo la parola: «manichette» sono inserite le seguenti: «o bracci di carico», al comma 3 dopo la parola: «manichette» sono inserite le seguenti: «o dei bracci di carico», al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: «manichette» sono inserite le seguenti: «o dei bracci» e dopo l'ultimo comma e' inserito il seguente: «Il sistema di ormeggio deve essere dimensionato in modo tale che i movimenti relativi tra le due unita', ormeggiate nelle condizioni ambientali previste, siano compatibili con la flessibilita' delle manichette o dei bracci di carico utilizzati.»;
d) dopo l'art. 24 e' inserito il seguente:
«Art. 25 (Bracci per il trasferimento del carico). - I bracci di carico da impiegare per l'allibo devono essere collaudati dall'Ente tecnico o da un altro registro di classificazione aderente all'International Association Classification Societies (I.A.C.S.).
I relativi certificati, copia dei quali deve essere conservata a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:
massima pressione di esercizio;
minima pressione di esercizio;
massima temperatura di esercizio;
minima temperatura di esercizio;
inviluppo di tutte le posizioni di esercizio della flangia di connessione del braccio di carico, inclusi i limiti di allarme;
rapporto sugli sforzi nelle diverse condizioni di carico;
massima velocita' del vento ammissibile per l'esercizio;
certificati dei seguenti test:
test di bilanciamento;
test di connessione/sconnessione rapida;
test del sistema di rilascio in emergenza (se presente);
test dei circuiti idraulici pressati a 1.5 volte la pressione di progetto.
La flangia di rapida connessione/sconnessione deve essere costruita in accordo ad uno standard riconosciuto.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2006
Il comandante generale: Dassatti
 
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