Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 gennaio 2006
Scioglimento della societa' cooperativa sociale «...Qua la Mano» a r.l., in Sannicandro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Bari
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che ai sensi del predetto art. 2545septiesdecies del codice civile, l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
Atteso che l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
Visto il verbale di revisione del 7 dicembre 2002 e successivi accertamenti del 20 gennaio 2003 e del 14 giugno 2003 relativo all'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
La societa' cooperativa «...Qua La Mano» a r.l. con sede in Sannicandro, pos. n. 8597, costituita per rogito del notaio Emanuela Brunetti in data 6 marzo 2001, rep. n. 866, codice fiscale n. 05668390726, registro societa' n. //, R.E.A. n. 432049, omologato dal Tribunale di Bari, e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Bari, 19 gennaio 2006
Il direttore provinciale: Tosches
 
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