Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 febbraio 2006
Attivita' di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto in particolare l'art. 17, comma 5, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante il riordino dell'ISMEA;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura»;
Visto l'art. 13, comma 61-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
Ritenuto opportuno disciplinare in sede di prima applicazione le garanzie concesse da ISMEA a favore delle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, rinviando a successivo provvedimento la disciplina per le garanzie a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
«Garanzia diretta», la garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
«Controgaranzia», la garanzia prestata a favore dei Confidi e degli altri Fondi di garanzia;
«Cogaranzia» la garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi e agli altri Fondi di garanzia;
«Banche», le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
«Intermediari» gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
«Confidi», i Confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare;
«altri Fondi di garanzia» i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' i fondi di garanzia pubblici;
«Prodotti Agricoli» i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;
«Micro, piccole e medie imprese», le imprese qualificate rispettivamente micro, piccole e medie nella Raccomandazione 03/361/CE della Commissione europea.
 
Art. 2.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' applicative per la prestazione di garanzie da parte dell'ISMEA, in base a quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Le operazioni di garanzia disciplinate dal presente decreto riguardano:
a) la concessione di fideiussioni a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) la controgaranzia e la cogaranzia in collaborazione con confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.
 
Art. 3.
Beneficiari, oggetto e limiti della garanzia
1. Le operazioni di garanzia sono attivabili per i finanziamenti destinati alle attivita' agricole e a quelle connesse esercitate dai soggetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare:
a) alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
b) a finanziare interventi per la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica e la valorizzazione commerciale dei prodotti;
c) a finanziare la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse;
d) a finanziare l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse;
e) ad operazioni di ristrutturazione del debito finalizzate in particolare alla trasformazione a lungo termine di precedenti passivita' contratte a breve e a medio termine.
2. La garanzia puo' essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, da elevarsi all'80% per i giovani agricoltori come definiti dal Regolamento CE n. 1257/1999 e dagli articoli 1 e 2 della legge n. 441/1998, e fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese a fronte di operazioni creditizie di durata superiore ai 18 mesi e che non siano assistite da garanzie sufficienti.
3. La garanzia copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e ferma restando la percentuale di mutuo garantita, la perdita delle somme garantite per capitale compresi gli interessi contrattuali.
4. Il valore monetario della garanzia, nel corso dell'ammortamento del mutuo, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra somma garantita e quella erogata.
 
Art. 4.
Richiesta della garanzia
1. Ai fini dell'ottenimento della garanzia, la banca finanziatrice dovra' presentare all'ISMEA una circostanziata relazione nella quale devono essere precisati analiticamente:
a) l'ammontare del finanziamento;
b) le garanzie offerte ed il relativo valore di stima attribuito dalla banca;
c) il calcolo della garanzia fideiussoria richiesta secondo le modalita' stabilite dall'ISMEA;
d) la domanda di fideiussione sottoscritta dall'impresa beneficiaria contenente, tra l'altro, la dichiarazione di insussistenza di altre garanzie diverse da quelle di cui alla lettera b);
e) copia del provvedimento di concessione dell'agevolazione pubblica, ove prevista.
2. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di soggetti con obbligo di bilancio, occorre trasmettere copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale.
3. L'ISMEA puo' richiedere alle banche interessate tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuni riguardanti le menzionate richieste di intervento. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta al beneficiario del finanziamento.
 
Art. 5.
Commissioni di garanzia
1. A fronte della garanzia di cui all'art. 3, e' dovuta all'ISMEA da parte del mutuatario una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.
2. La misura della percentuale e' stabilita dall'ISMEA in relazione alla rischiosita' dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del richiedente, della finalita', della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che assistono il finanziamento stesso.
3. L'ammontare complessivo delle commissioni dovute sara' versato dalla banca mutuante, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dall'ISMEA, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
4. In caso di richiesta della garanzia di cui all'art. 3, non e' applicabile la garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e non e' dovuta la relativa trattenuta.
 
Art. 6.
Altre disposizioni
1. Le fideiussioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto dalla Sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari di cui all'Allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali si riferiscono.
 
Art. 7.
Beneficiari e limiti della controgaranzia
1. Sono assistibili dalla controgaranzia dell'ISMEA le garanzie rilasciate da confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale a fronte dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3.
2. La controgaranzia puo' essere concessa entro il limite del 70% dell'ammontare garantito e fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.
3. In caso di operazioni di importo eccedente i predetti limiti di euro 1.000.000 ed euro 2.000.000, la percentuale di controgaranzia dell'ISMEA si riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti.
 
Art. 8.
Richiesta della controgaranzia
1. La domanda di controgaranzia deve essere presentata dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1 entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia diretta.
2. I soggetti che inoltrano domanda all'ISMEA devono presentare:
a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 ovvero nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
c) informazioni riguardanti la propria struttura ed attivita';
d) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori.
3. L'ISMEA puo' richiedere ai soggetti beneficiari tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuno.
 
Art. 9.
Commissioni della controgaranzia
1. A fronte della controgaranzia di cui all'art. 7, e' dovuta all'ISMEA una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.
2. La misura della percentuale e' stabilita dall'ISMEA in relazione alla rischiosita' dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del soggetto garantito e di quello controgarantito, della finalita', della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che presidiano il finanziamento stesso.
3. L'ammontare complessivo delle commissioni dovute deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento su uno dei conti correnti indicati dall'ISMEA, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
 
Art. 10.
Cogaranzia
1. Sono assistibili dalla cogaranzia dell'ISMEA le garanzie rilasciate da confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale a fronte di finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3, che abbiano stipulato apposita convenzione con l'ISMEA.
2. La convenzione regola i criteri, le modalita', le procedure di concessione e di liquidazione della cogaranzia nel rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto per la garanzia diretta.
 
Art. 11.
Disponibilita' ed istruzioni applicative
1. L'ammissione all'intervento dell'ISMEA e' subordinata alla esistenza delle disponibilita' impegnabili.
2. L'ISMEA emana le istruzioni applicative del presente regolamento volte a definire i criteri, le modalita', le procedure di concessione e di liquidazione nonche' i limiti, le sanzioni e le cause di decadenza relativi agli interventi di cui al presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Roma, 14 febbraio 2006
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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