Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche al codice civile
1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). - Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potesta' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la potesta' separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».
2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). - Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potesta' su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita' del contributo.
Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge puo' chiedere, se il mutamento interferisce con le modalita' dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). - Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice puo' assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.



 
Art. 2.
Modifiche al codice di procedura civile
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, e' aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».
2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, e' inserito il seguente:
«Art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potesta' genitoriale o delle modalita' dell'affidamento e' competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e' competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento, puo' modificare i provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 708 del codice di
procedura civile in vigore dal 1° marzo 2006, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti
del presidente). - All'udienza di comparizione il
presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi
congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche
d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da'
con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi,
nomina il giudice istruttore e fissa udienza di
comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso
modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo'
proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si
pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere
proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
notificazione del provvedimento.».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 708 del codice di procedura civile, in vigore
fino al 28 febbraio 2006, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti
del presidente). - Il presidente deve sentire i coniugi
prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di
conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non comparisce o la
conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio,
da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione delle parti davanti a questo.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo'
proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si
pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere
proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze,
l'ordinanza del presidente puo' essere revocata o
modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177.».



 
Art. 3.
Disposizioni penali
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia gia' stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori puo' richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
 
Art. 5.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 66):
Presentato dall'on. Tarditi ed altri il 30 maggio 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 18 settembre 2001 con pareri delle
commissioni I, V, XII.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
13 novembre 2001; il 4, 10, 17, 24 luglio 2002; 22 gennaio
2003; 23 luglio 2003; 3, 17 dicembre 2003; 14 gennaio 2004;
11 febbraio 2004; 24 marzo 2004; 7 aprile 2004; 19, 26
maggio 2004; il 16 giugno 2004; 14, 21, 27, 29 luglio 2004;
il 15 settembre 2004; l'1, 2, 8 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 10 marzo 2005 e approvato il 7
luglio 2005 in un Testo unificato con atti n. 453 (on.
Cento); n. 643 (on. Lucchese ed altri); n. 1268 (on.
Trantino); n. 1558 (on. Vitali ed altri); n. 2233 (on.
Lucidi ed altri); n. 2344 (on. Mussolini ed altri); n. 2576
(on. Mantini ed altri); n. 4027 (on. Di Teodoro); n. 4068
(on. Mazzuca).
Senato della Repubblica (atto n. 3537):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e
commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, in
sede deliberante, il 15 luglio 2005 con pareri delle
commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e commissione
speciale in materia d'infanzia e di minori, in sede
deliberante, il 30 novembre 2005; il 14, 20 dicembre 2005;
il 17, 18 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.
 
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