Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 14 febbraio 2006, n. 56
Modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
"3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3397):
Presentato dal sen. Caruso ed altri il 20 aprile 2005.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 5 maggio 2005 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente il 10
e il 18 maggio 2005.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede
deliberante, il 7 luglio 2005 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante il
12 luglio 2005 e approvato il 20 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6024):
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente il 28 luglio 2005 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione in sede referente il 13
e 22 settembre 2005; 11 ottobre 2005.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 6 febbraio 2006 con il parere della
commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e
approvato con modificazioni il 7 febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3397/B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, l'8 febbraio 2006.
Esaminato dalla 2ª commissione e approvato 1'8 febbraio
2006.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiaii della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 295 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la
persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene
rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il
verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo
trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso
l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti,
dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di
latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il
giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le
modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si
applicano, ove possibile, le disposizioni degli
articoli 268, 269 e 270.
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente
articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il
pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti
previsti dall'art. 51, comma 3-bis nonche' dell'art. 407,
comma 2, lettera a), n. 4).
3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini
di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del
giudice provvede il presidente della Corte.".



 
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