Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 febbraio 2006
Riconoscimento, al sig. Rocchetti Stefano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Rocchetti Stefano, nato a Zurigo (Svizzera) l'1l luglio 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale «Diplom als Chemiker» conseguito in Svizzera e rilasciato dal «Technische Hochschule Zurich» in data 24 aprile 1992 ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A, in Italia e dell'esercizio della omonima professione;
Preso atto che il richiedente documenta attivita' di collaborazione svolta in Italia dal 1996 al 2004;
Rilevato che l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) ha attestato che la professione di chimico in Svizzera e' professione non regolamentata e che il titolo posseduto dal sig. Rocchetti configura una «formazione regolamentata» ai sensi della direttiva 2001/19/CE;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 novembre 2005;
Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Al sig. Rocchetti Stefano, nato a Zurigo (Svizzera) l'l1 luglio 1966, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 14 febbraio 2006
Il direttore generale: Mele
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone