Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 7 febbraio 2006
Atto di indirizzo in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ascrivibili alla categoria OS12 - modalita' di dimostrazione del requisito di cui all'articolo 18, comma 8, ultimo cp, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 2/2006).

IL CONSIGLIO
Rif. Soa/934
Considerato in fatto.
L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 93/2004 e dalla legge n. 162/2004, ha disposto che ai fini della esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a Euro 50.000, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.
L'associazione ACAI in vista della data del 1° gennaio 2006 (successivamente alla quale le imprese che si qualificheranno nella categoria OS12, per una classifica pari o superiore alla III, dovranno esibire la certificazione di qualita' suddetta), ha richiesto a questa Autorita' di fornire un indirizzo interpretativo sulle modalita' di applicazione del disposto obbligo di certificazione.
In materia di certificazione di qualita' - come previsto delle norme di riferimento - questa Autorita', con il venire in evenienza dell'obbligo di dimostrazione per gli esecutori di lavori pubblici del possesso del requisito previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, al punto f) della determinazione n. 29/2002, ha espresso l'avviso che qualora l'attestazione di qualificazione sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del suddetto obbligo di certificazione, compete alle stazioni appaltanti in sede di gara il riscontro del possesso della certificazione di qualita' da parte del concorrente e della richiesta, proposta alla SOA di riferimento, dell'adeguamento della propria attestazione.
Considerato in diritto.
L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha introdotto l'obbligo per gli esecutori di lavorazioni ricadenti in categoria OS12 e di importo pari o superiore a Euro 1.032.913 di acquisire la certificazione di qualita' anche rispetto all'attivita' produttiva dei componenti che il soggetto esecutore dovra' mettere in opera.
Tale obbligo, derivante dalla disposizione in parola, assume una duplice valenza, sia ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni indicate sia ai fini della di qualificazione delle imprese operanti nel settore di specie.
Secondo una prassi che ormai sta consolidandosi, invece, la formulazione del disposto normativo sembra spostare il momento dell'accertamento del possesso di tale certificazione al solo momento della revisione o del rinnovo dell'attestazione.
Tale interpretazione darebbe, evidentemente, luogo a che le imprese entro il termine del 31 dicembre 2005 propongano richiesta di rinnovo al fine di prorogare di ulteriori tre anni (termine per la successiva revisione triennale) l'obbligo di acquisizione della prevista certificazione di qualita'.
Occorre, pertanto, evidenziare che la disposizione normativa manifesta la previsione di un esplicito obbligo di certificazione, accertato dalle SOA in sede di rinnovo o di verifica dell'attestazione, da considerarsi quale condizione necessaria ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni in discussione e che tale ipotesi rende l'obbligo in questione quale condizione necessaria ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni in OS12 e, dunque, quale condizione necessaria per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
Tutto cio' premesso, al fine di conseguire gli obiettivi di qualita' nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge, l'Autorita' in virtu' dei propri poteri di regolazione nell'ambito del mercato dei lavori pubblici e della qualificazione dei soggetti esecutori, dispone che:
a) le attestazioni variate, rinnovate o verificate a cura delle societa' organismo di attestazione a far data dal 1° gennaio 2006 dovranno essere rilasciate nella categoria OS12, per classifica pari o superiore alla III, solo ove l'impresa dimostri il conseguimento della certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria OS12 (per esemplificazione dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi) come disposto dall'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
b) qualora l'attestazione conseguita anche nella categoria OS12 riporti una data di emissione anteriore al 1° gennaio 2006 e, pertanto, risulti possibile che sia stata rilasciata anche in carenza della medesima certificazione di sistema di qualita', le stazioni appaltanti, in sede di gara di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.032.913 ricadenti in categoria OS12, hanno l'obbligo di verificare che il concorrente abbia conseguito il possesso della suddetta certificazione di sistema di qualita' ed abbia in corso di svolgimento presso la SOA di riferimento l'istruttoria per l'adeguamento dell'attestazione circa il possesso della suddetta certificazione di qualita'. E' cura dell'impresa attestata, infatti, acquisire il requisito della qualita' in parola e dimostrare tale possesso presso la SOA di riferimento, accedendo al meccanismo a tariffa ridotta di cui al punto 3 dello schema allegato alla determinazione n. 40/2000 dell'Autorita';
c) per l'esecuzione di lavorazioni di importo compreso tra Euro 50.000 e Euro 1.032.913 ricadenti nella medesima categoria OS12, compete all'organo preposto alla collaudazione dei lavori accertare che l'impresa esecutrice produca una dichiarazione del produttore dei beni attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.
Roma, 7 febbraio 2006
Il presidente: Rossi Brigante Il consigliere relatore: Botto
 
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