Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 304
Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 26;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 28 giugno e 26 luglio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soppressione dell'obbligo di comunicazione ai comuni

1. L'articolo 30, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 18, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' abrogato.
2. Nell'articolo 47, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 21, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' soppresso il periodo: «l'osservanza della formalita' prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note al preambolo:

- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
23 agosto 1988, n. 400:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, reca:
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1999.».
- La legge 27 febbraio 1985, n. 52, reca: «Modifiche al
libro sesto del codice civile e norme di servizio
ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema
di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri
immobiliari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio
1991, n. 305, reca: «Regolamento concernente la concessione
dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla
base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio
urbano e del catasto geometrico.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia», come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 30. (L) (Lottizzazione abusiva). - (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109). -
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi
in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga
predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o
atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro
caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli
strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la
eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in
modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in
forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere
stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari
ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano
quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve
essere rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
Esso conserva validita' per un anno dalla data di rilascio
se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche'
la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte
dello strumento urbanistico generale approvato, di
strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono
essere approvati dall'agenzia del territorio se non e'
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato
depositato presso il comune.
6. (Abrogato).
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di
lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la
prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel
comma 1 dell'art. 29, ne dispone la sospensione. Il
provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal
fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la
revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del
competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle
opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'art. 31, comma
8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i
quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma
7, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma
pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui
allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del
dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti
uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si
applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle
donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia», come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 47 (L) (Sanzioni a carico dei notai) - (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 21). - 1 Il ricevimento e
l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti
dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto
disposto dall'art. 30, sono esonerati da responsabilita'
inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni.».



 
Art. 2. Modificazioni all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, concernenti la soppressione dell'obbligo di comunicazione alle
questure.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, e' sostituito dai seguenti:
«1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove e' ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.
1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessita' di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalita' indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore puo' richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale e' stata fatta inizialmente la richiesta.».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 12 agosto
1993, n. 310, recante «Norme per la trasparenza nella
cessione di partecipazioni e nella composizione della base
sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione
di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta'
dei suoli», come modificato dal presente regolamento, a
decorrere dal 1° gennaio 2007:
«Art. 7. - 1. I notai che ricevono atti o autenticano
scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di
terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro
fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,
comunicano, entro il mese successivo a quello della
stipula, al questore del luogo ove e' ubicato l'immobile i
dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti,
al bene compravenduto e al prezzo indicato.
1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque
acquisiti vi sia la necessita' di verificare se un atto
negoziale sia stato posto in essere per le finalita'
indicate nell'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore puo' richiedere al
notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio
competente copia di ogni altro atto o contratto che sia
connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il
quale e' stata fatta inizialmente la richiesta.
2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1
omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 147 della legge
16 febbraio 1913, n. 89.».



 
Art. 3. Consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicita'
immobiliare

1. Il Ministero dell'interno e l'Agenzia del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, stipulano una convenzione per la consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicita' immobiliare, come disciplinata dal decreto in data 10 ottobre 1992 del Ministro delle finanze e del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1992.



Nota all'art. 3:
- Il decreto interministeriale 10 ottobre 1992 del
Ministro delle finanze e del Ministro di grazia e
giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
16 dicembre 1992, reca «Istituzione nelle conservatorie dei
registri immobiliari del servizio telematico per la
trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di
iscrizione e delle domande di annotazione e per le
interrogazioni a distanza sugli archivi informatici di una
o piu' conservatorie automatizzate nonche' procedure e
specifiche tecniche.».



 
Art. 4.
Trasmissione periodica delle trascrizioni

1. L'Agenzia del territorio ed il Ministero dell'interno regolano la trasmissione mensile al predetto Ministero dei dati contenuti nelle formalita' di trascrizione relative agli atti aventi ad oggetto i trasferimenti di terreni con una convenzione, stipulata entro il 1° luglio 2006, che definisce altresi' il rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli, Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 25
 
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