Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 8 febbraio 2006
Adozione del regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 15318).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, ai sensi del quale la Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994;
Visto il regolamento del personale della CONSOB, approvato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, adottato con delibera n. 10359 dell'11 dicembre 1996 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997;
Visto l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite, e l'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del medesimo decreto;
Visto l'articolo 21, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del quale il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili, e l'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale la disposizione dell'articolo 20, comma 2, si applica anche al trattamento dei dati giudiziari;
Vista la Parte II del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolata «Disposizioni relative a specifici settori», nella quale sono indicate finalita' di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito dei trattamenti di dati personali effettuati per le finalita' di interesse pubblico individuate dalla legge;
Ritenuto di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le operazioni effettuate dalla Consob che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi, di diffusione e di trasferimento di dati personali all'estero ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che la Consob deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui alle allegate tabelle e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
In conformita' al parere favorevole espresso in data 15 dicembre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dagli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Delibera:
E' adottato il regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. Il regolamento consta di 4 articoli e di 10 tabelle allegate.
La presente delibera e l'annesso Regolamento saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza e saranno pubblicati nel bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2006
Il presidente: Cardia
 
REGOLAMENTO RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DEI TIPI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E DI OPERAZIONI ESEGUIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 2, E DELL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196, CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

Art. 1.
(Ambito applicativo)
Le norme del presente regolamento si applicano ai trattamenti di dati personali di cui all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, effettuati dalla Consob.
Art. 2.
(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)
1. I trattamenti di dati personali di cui all'articolo 1, effettuati per il perseguimento di finalita' di interesse pubblico individuate dalla legge, hanno ad oggetto i tipi di dati indicati nelle tabelle, contraddistinte dai numeri da 1 a 10, allegate al presente regolamento; dette tabelle individuano le operazioni eseguibili sui medesimi dati.
2. Le tabelle di cui al comma 1 indicano, per ciascuno dei trattamenti di cui all'articolo 1:
1) la denominazione del trattamento;
2) la fonte normativa dell'attivita' istituzionale al cui svolgimento il trattamento e' funzionale;
3) la finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento individuata dalla legge;
4) i tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati;
5) i tipi di operazioni eseguibili;
6) la descrizione del trattamento.
3. Nelle tabelle di cui al comma 1 per «TUF» si intende il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 3.
(Pertinenza, completezza e indispensabilita)
1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
2. Non possono essere utilizzati i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Art. 4.
(Riferimenti normativi)
1. Al fine di assicurare una maggiore semplificazione e leggibilita' del presente regolamento, le disposizioni di legge e di regolamento nonche' le disposizioni comunitarie individuate sotto la voce «fonte normativa» delle allegate tabelle si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.

----> Vedere Tabelle da pag. 103 a pag. 115 della G.U. <----
 
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