Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 13 febbraio 2006, n. 87
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione all'adesione
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 18.840 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5889):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
31 maggio 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 giugno 2005, con pareri delle commissioni
I, V, VII, VIII, IX, XIV e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla III commissione il 29 giugno 2005 ed il
17 novembre 2005.
Esaminato in aula il 1° dicembre 2005 e approvato il
22 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3707):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'11 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
lª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.
Relazione scritta presentata il 30 gennaio 2006 (atto
n. 3707/A - relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.
 
Allegati

----> Vedere Testo in lingua da pag. 6 a pag. 29 del S.O. <----
 
Traduzione non ufficiale
PROTOCOLLO DEL 1996 ALLA CONVENZIONE DEL 1972 SULLA
PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO DEI MARI CAUSATO
DALL'IMMERSIONE DI RIFIUTI

LE PARTI CONTRAENTI AL PRESENTE PROTOCOLLO
SOTTOLINEANDO la necessita' di tutelare l'ambiente marino e di promuovere l'utilizzazione ed una conservazione duratura delle risorse marine,
NOTANDO a tale riguardo i risultati ottenuti nel quadro della Convenzione del 1972 sulla prevenzione dall'inquinamento dei mari derivante dall'immersione di rifiuti ed in particolare l'evoluzione verso approcci fondati sulla precauzione e la prevenzione;
NOTANDO ALTRESI' il ruolo svolto a tale riguardo dagli strumenti regionali e nazionali che mirano a tutelare l'ambiente marino e che tengono conto delle circostanze e dei bisogni particolari di tali Stati e regioni,
RIBADENDO l'utilita' di un approccio mondiale di tali questioni, ed in particolare l'importanza per le Parti contraenti di collaborare e cooperare in permanenza in vista di attuare la Convenzione ed il Protocollo,
RICONOSCENDO che puo' essere auspicabile adottare, a livello nazionale o regionale, misure piu' rigorose per prevenire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino di quelle previste dalle convenzioni internazionali o da altri tipi di accordi di portata mondiale,
TENENDO CONTO delle azioni e degli accordi internazionali pertinenti ed in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e l'Agenda 21.,
CONSAPEVOLI INOLTRE degli interessi e delle capacita' degli Stati in via di sviluppo ed in particolare dei piccoli Stati isolani in via di sviluppo;
CONVINTE che nuove disposizioni internazionali volte a prevenire, ridurre e ove cio' possibile all'atto pratico eliminare l'inquinamento dei mari derivante dall'immersione, possono e devono essere prese senza indugio in vista di proteggere e di preservare l'ambiente marino e di gestire le attivita' umane in modo che l'ecosistema marino continui a sostenere le legittime utilizzazioni del mare ed a corrispondere ai bisogni delle generazioni attuali e future.
HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Protocollo: 1 "Convenzione" designa la Convenzione del 1972 sulla prevenzione
dell'inquinamento dei mari risultante dall'immersione di rifiuti,
come modificata. 2 "Organizzazione"designa l'Organizzazione marittima internazionale. 3 "Segretario Generale" designa il Segretario Generale dell'
Organizzazione. 4 1. "Immersione" designa: 1 qualsiasi deliberato scarico in mare di rifiuti o di altre materie
provenienti da navi, aeronavi, piattaforme o altre opere
artificiali in mare; 2 perforare in mare navi, aeronavi, piattaforme o altre strutture
artificiali in mare, in modo da creare vie d'acqua per farle
colare a picco; 3 qualsiasi deposito di rifiuti o di altre materie, sul fondo del
mare nonche' nel suo sottosuolo, provenienti da navi, aeronavi,
piattaforme o altre opere artificiali in mare; e 4 qualsiasi abbandono o ribaltamento in loco di piattaforme o di
altre opere artificiali in mare, al sol fine di una loro
deliberata eliminazione 2. Il termine "immersione" non include: 1. lo scarico in mare di rifiuti o di altre materie risultanti o
provenienti dalla normale gestione di navi, aeronavi, piattaforme
o altre opere artificiali in mare nonche' il loro equipaggiamento,
ad eccezione dei rifiuti o di altre materie trasportate o
trasbordate su navi, aeronavi, piattaforme o altre opere
artificiali in mare che sono utilizzate per l'eliminazione di tali
materie, o che provengono dal trattamento di tali rifiuti o di
altre materie a bordo di tali navi, aeronavi, piattaforme o altre
strutture artificiali. 2. il deposito di materie per fini diversi dal loro semplice scarico,
fermo restando che tale deposito non sia incompatibile con
l'oggetto del presente Protocollo; e; 3. nonostante le disposizioni del paragrafo 4.1.4, l'abbandono in
mare di materie (ad esempio cavi, oleodotti o apparecchi per la
ricerca marina) depositate per fini diversi dalla loro semplice
eliminazione. 3. L'eliminazione o il deposito di rifiuti o di altre materie
risultante direttamente o indirettamente dall'esplorazione, dallo
sfruttamento e dal trattamento off-shore delle risorse minerali
dei fondi marini, non rientra fra le disposizioni del presente
Protocollo. 5. 1."Incenerimento in mare"designa la combustione a bordo di una
nave, di una piattaforma o di altra struttura artificiale in mare,
di rifiuti o altre materie al fine della loro deliberata
eliminazione per mezzo di distruzione termica. 2. L'espressione "incenerimento" in mare non concerne l'incenerimento
di rifiuti o di altre materie a bordo di una nave, di una
piattaforma o altra struttura artificiale in mare, se tali rifiuti
o altre materie risultano dalla normale utilizzazione di detta
nave, piattaforma o altra struttura artificiale. 6. "Navi ed aeronavi"designano i veicoli che circolano sull'acqua,
nell'acqua o in aria, a prescindere dal loro tipo. Questa
espressione include gli aliscafi ed i mezzi galleggianti a
prescindere se sono o meno autopropellenti. 7. "Mare" designa tutte le acque marine diverse dalle acque interne
degli Stati, nonche' i fondali marini ed il loro sottosuolo;
questo termine non include i depositi nel sotto suolo marino a cui
si accede unicamente da terra. 8. Per rifiuti o altre materie, s'intendono i materiali e le sostanze
di qualsiasi tipo, di qualsiasi forma e di qualsiasi natura. 9. "Permesso" significa l'autorizzazione concessa preliminarmente e
conformemente alle misure adottate in applicazione dell'articolo
4.1.2 oppure dell'articolo 4.1.2 o dell'articolo 8.2. 10. "Inquinamento" designa l'introduzione che risulta direttamente o
indirettamente da attivita' umane, da rifiuti o altre materie in
mare quando puo' avere effetti nocivi, come danni alle risorse
biologiche ed agli ecosistemi marini, rischi per la salute
dell'uomo, intralcio alle attivita' marittime, ivi compresa la
pesca e gli altri usi legittimi del mare, riduzione della qualita'
e degrado dei servizi per il tempo libero.
ARTICOLO 2
OBIETTIVI

Le Parti contraenti tutelano e proteggono, individualmente e
collettivamente, l'ambiente marino da tutte le fonti
d'inquinamento e adottano misure efficaci, secondo le loro
capacita' scientifiche, tecniche ed economiche, per prevenire,
ridurre e, ove cio' sia possibile in pratica, eliminare
l'inquinamento causato dall'immersione o dall'incenerimento in
mare di rifiuti o di altre materie Ove necessario, esse
armonizzano le loro politiche al riguardo.
ARTICOLO 3
OBBLIGHI GENERALI

Nell'attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti
applicano un approccio precauzionale in materia di salvaguardia
dell' ambiente contro l'immersione di rifiuti o altre materie,
tale approccio consiste nel prendere i provvedimenti preventivi
appropriati qualora vi sia motivo di pensare che rifiuti o altre
materie introdotte nell'ambiente marino potrebbero causare un
pregiudizio, e cio' anche in mancanza di prove conclusive
dell'esistenza di un vincolo di causalita' fra gli apporti ed i
loro effetti. 2. In considerazione dell'approccio secondo cui colui che inquina
dovrebbe in linea di massima assumersi il costo dell'inquinamento,
ogni Parte contraente si adopera per incoraggiare pratiche secondo
le quali le persone che essa autorizza a praticare l'immersione e
l'incenerimento in mare, si assumono i costi connessi al rispetto
delle prescrizioni relative alla prevenzione ed alla padronanza
dell'inquinamento, imposte per le attivita' in tal modo
autorizzate, ed in debita considerazione dell'interesse pubblico. 3. Nell'applicare le disposizioni del presente Protocollo, le Parti
contraenti agiscono in modo tale da non spostare, direttamente o
indirettamente, i danni o la probabilita' di da un settore
dell'ambiente ad un altro e da non sostituire un tipo
d'inquinamento con un altro. 4. Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere
interpretata nel senso d'impedire alle Parti contraenti di
prendere, individualmente e congiuntamente, misure piu' rigorose
conformi al diritto internazionale per quanto riguarda la
prevenzione, la riduzione e ove cio' sia possibile in pratica, 1'
eliminazione dell'inquinamento.
ARTICOLO 4
IMMERSIONE DI RIFIUTI O DI ALTRE MATERIE

1.1. Le Parti contraenti vietano l'immersione di tutti i rifiuti o di
altre materie, ad eccezione di quelle enumerate all'Allegato 1, 2. L'immersione di rifiuti o di altre materie enumerate all'Allegato
I e' subordinata al rilascio di un'autorizzazione. Le Parti
contraenti adottano misure amministrative o legislative volte a
garantire che il rilascio dei permessi e le relative condizioni
soggiacenti rispettino le disposizioni dell'Allegato 2. Conviene
concedere una particolare attenzione alle possibilita' di evitare
l'immersione, privilegiando le soluzioni preferibili dal punto di
vista dell'ambiente. 2. Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere
interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di
vietare, per quel che la concerne l'immersione di rifiuti o di
altre materie menzionate all'Allegato 1. Detta Parte notifica
queste misure d'interdizione all'Organizzazione.
ARTICOLO 5
INCENERIMENTO IN MARE

Le Parti contraenti vietano l'incenerimento in mare di rifiuti o di
altre materie.
ARTICOLO 6
ESPORTAZIONE DI RIFIUTI O DI ALTRE MATERIE

Le Parti contraenti non autorizzano l'esportazione di rifiuti o di
altre materie verso altri paesi, ai fini dell'immersione o
dell'incenerimento in mare.
ARTICOLO 7
ACQUE INTERNE

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Protocollo,
il presente Protocollo si applica alle acque interne solo nella
misura prevista ai paragrafi 2 e 3. 2. Ogni Parte contraente sceglie sia di applicare le disposizioni del
presente Protocollo, sia di adottare altre misure efficaci di
concessione dei permessi e della regolamentazione al fine di
controllare la deliberata eliminazione di rifiuti o di altre
materie nelle acque marine interne qualora tale eliminazione
costituisca un"immersione" o un "incenerimento in mare" ai sensi
dell'articolo 1, se fosse effettuata in mare. 3. Ciascuna Parte contraente dovrebbe fornire all'Organizzazione
informazioni sulla legislazione e sui meccanismi istituzionali
relativi all'attuazione, al rispetto ed all'applicazione delle
disposizioni nelle acque marine interne. Le Partii contraenti
dovrebbero altresi' adoperarsi, per quanto possibile, per fornire,
a titolo facoltativo dei rapporti riepilogativi sul tipo e la
natura delle materie immerse in acque marine interne.
ARTICOLO 8
DEROGHE

1. Le norme degli articoli 4.1 e 5 non si applicano quando sia
necessario garantire la salvaguardia delle vita umana o la
sicurezza di navi, aeronavi, piattaforme o altre strutture
artificiali in mare nei casi di forza maggiore dovuti ad
intemperie o in qualsiasi altro caso che mette a repentaglio la
vita umana o che costituisce una minaccia effettiva per le navi,
aeronavi e piattaforme o altre strutture artificiali in mare,
fermo restando che l'immersione o l'incenerimento in mare appaia
come l'unico modo di far fronte alla minaccia e che quest'ultima
comporti, con ogni probabilita', danni meno gravi di quello che
sarebbero senza il ricorso a detta immersione o incenerimento in
mare. L'immersione o l'incenerimento in mare avviene in modo da
ridurre al minimo i rischi di pericolo per la vita umana, nonche'
per la fauna e la flora marine e occorre segnalarlo senza indugio
all'Organizzazione. 2. Una Parte contraente puo' rilasciare un permesso in deroga agli
articoli 4.1 e 5 in casi d'urgenza che presentano una minaccia
inaccettabile per la salute dell'uomo, la sicurezza o l'ambiente
marino e per i quali nessuna altra soluzione e' possibile. Prima
di fare cio', la Parte contraente consulta ogni altro paese, o
tutti gli altri paesi che potrebbero essere colpiti, nonche'
l'Organizzazione, la quale dopo aver consultato le altre Parti
contraenti e, se del caso le organizzazioni internazionali
competenti, raccomanda al piu' presto alla Parte contraente le
procedure piu' confacenti da adottare, conformemente all'articolo
18.6. La Parte contraente si attiene a queste raccomandazioni in
tutta la misure del possibile in funzione del tempo di cui dispone
per prendere i provvedimenti necessari ed in considerazione
dell'obbligo generale di evitare di causare danni all'ambiente
marino; essa informa l'Organizzazione circa le misure che avra'
adottato. Le Parti contraenti s'impegnano a fornirsi
reciprocamente assistenza in tali circostanze. 3. Una Parte contraente puo' rinunciare ai suoi diritti ai sensi del
paragrafo 2 al momento della ratifica o dell'adesione al presente
Protocollo o posteriormente.
ARTICOLO 9
RILASCIO DEI PERMESSI E NOTIFICA

1 Ciascuna Parte contraente designa una o piu' autorita' per:
.1 rilasciare permessi in conformita' al presente Protocollo;
.2 registrare la natura e le quantita' di tutti i rifiuti o di altre
materie per le quali sono stati rilasciati permessi d'immersione
e, qualora cio' sia possibile in pratica, i quantitativi che sono
stati effettivamente immersi, nonche' il luogo, la data ed il
metodo d'immersione; e
.3 sorvegliare individualmente o in collaborazione con altre Parti
contraenti e le organizzazioni internazionali competenti, lo stato
dei mari ai fini del presente Protocollo. 2 L'autorita' o le autorita' competenti di una Parte contraente
rilasciano permessi conformemente al presente Protocollo per i
rifiuti o altre materie destinate all'immersione, oppure, come
previsto all'articolo 8.2, all'incenerimento in mare:
.1 caricati sul suo territorio; e 2. caricati a bordo di una nave o di un'aeronave immatricolata sul
suo territorio o che batte la sua bandiera, quanto il caricamento
ha luogo sul territorio di uno Stato che non e' parte contraente
del presente Protocollo. 3 Al momento del rilascio dei permessi, l'autorita' o le autorita'
competenti si conformano alle disposizioni dell'articolo 4,
nonche' ai criteri, misure e condizioni supplementari che esse
possono giudicare pertinenti 4 Ciascuna Parte contraente comunica, direttamente o tramite un
segretariato istituito in forza di un accordo regionale,
all'Organizzazione e, se del caso, alle altre Parti contraenti:
.1 Le informazioni di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3;
.2 Le misure amministrative e legislative adottate per applicare le
disposizioni del presente Protocollo, ivi compreso un riassunto
delle misure di esecuzione
.3 informazioni sull'efficacia delle misure di cui a! paragrafo 4.2
e tutti i problemi incontrati nella loro applicazione. Le informazioni di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 devono essere fornite
annualmente. Le informazioni di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 devono
essere sottoposte regolarmente. 5 I rapporti sottoposti in applicazione dei paragrafi 4.2 e 4.3 sono
valutati da un organo sussidiario appropriato, come designato
dalla riunione delle Parti contraenti. Questo organo fornira' un
resoconto delle sue conclusioni ad una riunione appropriata o ad
una riunione speciale delle Parti contraenti.
ARTICOLO 10
APPLICAZIONI

1 Ciascuna Parte contraente applica le misure richieste per
l'attuazione del presente Protocollo a tutte:
.1 le navi e le aeronavi immatricolate sul suo territorio o che
battono la sua bandiera
.2 le navi e le aeronavi che caricano sul suo territorio rifiuti o
altre materie destinate ad essere immerse o incenerite in mare; e
.3 le navi, aeronavi e piattaforme o altre strutture artificiali che
si suppone effettuino operazioni d'immersione o d'incenerimento in
mare, nelle zone in cui detta Parte e' abilitata ad esercitare la
sua giurisdizione conformemente al diritto internazionale. 2 Ciascuna Parte contraente prende provvedimenti appropriati in
conformita' al diritto internazionale per prevenire e se del caso
reprimere gli atti contrari alle disposizioni del presente
Protocollo. 3 Le Parti contraenti convengono di cooperare all'elaborazione di
procedure in vista dell'applicazione effettiva del presente
Protocollo nelle zone al di la' della giurisdizione di uno Stato
qualsiasi, ivi comprese le procedure per segnalare navi ed
aeronavi osservate quando effettuano operazioni d'immersione o di
incenerimento, trasgredendo alle disposizioni del presente
Protocollo. 4. I1 presente Protocollo non si applica alle navi ed alle aeronavi
che godono dell'immunita' sovrana loro conferita dal diritto
internazionale. Nondimeno, ciascuna Parte contraente vigila,
adottando provvedimenti appropriati, affinche' le navi e aeronavi
che le appartengono o che sono da essa utilizzate in modo conforme
agli scopi ed agli obiettivi del presente Protocollo agiscano in
modo conforme agli scopi ed agli obiettivi del presente Protocollo
e ne informa al riguardo l'Organizzazione. 5. Uno Stato puo', nel momento in cui esprime i suo consenso ad
essere vincolato dal presente Protocollo o in qualsiasi momento
successivo, dichiarare che ne applica le disposizioni alle sue
navi ed aeronavi di cui al paragrafo 4, rimanendo inteso che solo
questo Stato puo' applicare tali disposizioni contro tali navi ed
aeronavi.
ARTICOLO 11
PROCEDURE RELATIVE AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI

1 Non oltre due anni dopo l'entrata in vigore del presente
Protocollo, la Riunione delle Parti contraenti stabilisce le
procedure ed i meccanismi necessari per valutare ed incoraggiare
il rispetto delle disposizioni del presente Protocollo. Tali
procedure e meccanismi sono congegnati in modo da agevolare uno
scambio d'informazioni completo e senza riserve, portato a termine
in modo costruttivo. 2. Dopo avere pienamente esaminato tutte le informazioni sottoposte
in applicazione del presente Protocollo e tutte le raccomandazioni
fatte per il tramite di procedure e di meccanismi stabiliti in
forza del paragrafo 1, la Riunione delle parti contraenti puo'
fornire i pareri, l'assistenza o la cooperazione necessari alle
Parti contraenti ed alle Parti non contraenti.
ARTICOLO 12
COOPERAZIONE REGIONALE

Al fine di promuovere gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti
contraenti che hanno interessi comuni per la tutela dell'ambiente
marino di una determinata regione geografica fanno ogni sforzo, in
considerazione delle caratteristiche regionali, per rafforzare la
cooperazione regionale, concludendo in modo particolare accordi
regionali compatibili con il presente Protocollo in vista di
prevenire, ridurre e quando cio' sia possibile in pratica,
eliminare l'inquinamento causato dall'immersione o
dall'incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie. Le Parti
contraenti si adoperano per cooperare con le parti agli accordi
regionali in vista di armonizzare le procedure destinate ad essere
seguite dalle Parti contraenti che hanno stipulato le varie
convenzioni in questione.
ARTICOLO 13
COOPERAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

1. Le Parti contraenti, con la loro collaborazione in seno
all'Organizzazione ed in coordinamento con le altre organizzazioni
internazionali competenti, facilitano l'appoggio bilaterale e
multilaterale in materia di prevenzione, di riduzione, e ove cio'
sia possibile in pratica, di eliminazione dell'inquinamento
causato dall'immersione, conformemente alle norme del presente
Protocollo. Al fine di promuovere gli obiettivi del presente
Protocollo, alle Parti contraenti che ne fanno domanda per quanto
concerne:
.1 la formazione del personale tecnico e scientifico ai fini, della
ricerca, della sorveglianza e dell'applicazione, ivi compreso, a
seconda di come convenga la fornitura di attrezzature e mezzi
necessari, allo scopo di rafforzare le capacita' nazionali;
.2 i consigli sull'attuazione del presente Protocollo;
.3 l'informazione e la cooperazione tecnica relative alla riduzione
della produzione di rifiuti ed ai propri processi di produzione;
.4 l'informazione e la cooperazione tecnica relative
all'eliminazione ed al trattamento dei rifiuti e ad altre misure
volte a prevenire, ridurre e, ove possibile in pratica, eliminare
l'inquinamento causato dall'immersione; e
.5 L'accesso alle ecotecnologie ed al know-how corrispondente
nonche' il loro trasferimento, in particolare per i paesi in via
di sviluppo ed i paesi in transizione verso un'economia di
mercato, a condizioni favorevoli, ivi compreso a condizioni
liberali i e preferenziali, quali approvate di comune accordo, in
considerazione della necessita' di tutelare i diritti della
proprieta' intellettuale nonche' i bisogni speciali dei paesi in
via di sviluppo e dei paesi in transizione verso l'economia di
mercato. 2 L'organizzazione adempie alle seguenti finzioni:
.1 trasmissione delle domande di cooperazione tecnica di Parti
contraenti ad altre Parti contraenti, tenendo conto di
considerazioni quali le capacita' tecniche;
.2 coordinamento delle domande di assistenza con altre
organizzazioni internazionali competente, a seconda di come
convenga e
.3 fatta salva la disponibilita' di risorse sufficienti, assistenza
ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi in transizione verso
l'economia di mercato, che hanno fatto sapere il loro intento di
divenire Parti contraenti al presente Protocollo, per l'esame dei
mezzi necessari alla sua integrale attuazione.
ARTICOLO 14
RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA

1 Le Parti contraenti prendono provvedimenti idonei a promuovere e a
facilitare la ricerca scientifica e tecnica sulla prevenzione, la
riduzione e ove possibile in pratica, l'eliminazione
dell'inquinamento risultante dall'immersione e da altre fonti
d'inquinamento marino che rilevano dal presente Protocollo. Questi
lavori di ricerca dovrebbero, in particolar modo, consistere
nell'osservare, misurare, valutare ed analizzare l'inquinamento
per mezzo di metodi scientifici. 2 Per realizzare gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti
contraenti incoraggiano la comunicazione alle altre Parti
contraenti che chiedono di avere informazioni pertinenti su:
.1 le attivita' scientifiche e tecniche e le misure intraprese
conformemente al presente Protocollo;
.2 i programmi scientifici e tecnici marini ed i loro obiettivi,
.3 l'impatto osservato durante le attivita' di sorveglianza e di
valutazione svolte in applicazione dell'articolo 9.1.3.
ARTICOLO 15
RESPONSABILITA'

Conformemente ai principi del diritto internazionale relativo alla
responsabilita' degli Stati per i danni causati dall'ambiente di
altri Stati o ad ogni altro settore dell'ambiente, le Parti
contraenti s'impegnano ad elaborare procedure concernenti la
responsabilita' che sorge dall'immersione o dall'incenerimento in
mare di rifiuti o di altre materie.
ARTICOLO 16
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. le controverse relative all'interpretazione o all'applicazione del
presente Protocollo vengono risolte innanzi tutto con la
negoziazione o la conciliazione, o con altri mezzi pacifici scelti
dalle Parti alla controversia. 2. Se non puo' essere risolta entro i dodici mesi successivi alla
data in cui una parte contraente ha notificato l'esistenza di un
controversia fra di loro, la controversia viene regolata, su
richiesta di una parte alla controversia, per mezzo della
procedura di arbitrato di cui all'Annesso 3, a meno che le parti
alla controversia convengano di fare ricorso ad una delle
procedure enumerate al paragrafo 1 dell'articolo 287 della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982). Le
Parti alla controversa possono convenire in tal senso, a
prescindere se anch'esse sono o no Stati Parti alla Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982). 3. In caso di accordo relativo al ricorso ad una delle procedure
enumerate al paragrafo 1 dell'articolo 287 della Convenzione sul
diritto del mare (1982) le disposizioni enunciate nella parte XV
di questa Convenzione che si riferiscono alla procedura scelta, si
applicherebbero altresi' mutatis mutandis. 4. Il termine di dodici mesi di cui al paragrafo 2 puo' essere
prorogato di dodici mesi, di comune accordo fra le parti
interessate. 5. Nonostante le norme del paragrafo 2, ogni Stato, nel momento in
cui esprime il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo,
puo' notificare al Segretario Generale che quando e' parte ad una
controversia riguardo all'interpretazione o all'applicazione
dell'articolo 3.1 o 3.2, il suo consenso sara' richiesto prima che
la controversia possa essere regolata per mezzo della procedura di
arbitrato prevista all'Allegato 3.
ARTICOLO 17
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Le Parti contraenti fanno prevalere gli obiettivi del presente
Protocollo in seno alle organizzazioni internazionali competenti.
ARTICOLO 18
RIUNIONE DELLE PARTI CONTRAENTI

I. Durante le loro Riunioni o Riunioni speciali, le Parti contraenti
procedono ad un esame approfondito dell'attuazione del presente
Protocollo e valutano la sua efficacia in vista d'individuare i
mezzi per rafforzare, se del caso, le misure destinate a
prevenire, ridurre, e ove possibile in pratica, eliminare
l'inquinamento causato e dall' incenerimento in mare di rifiuti o
di altre materie. A questi fini, durante le loro Riunioni o
Riunioni speciali, le Parti contraenti possono, in modo
particolare: 1. esaminare ed adottare emendamenti al presente Protocollo,
conformemente alle disposizioni degli articoli 21 e 22; 2. secondo i bisogni, creare organi sussidiari incaricati di
esaminare qualsiasi questione, al fine di facilitare l'effettiva
attuazione del presente Protocollo; 3. invitare organismi specializzati competenti affinche' forniscano
consulenza su questioni attinenti al presente protocollo; 4. favorire la cooperazione con le organizzazioni internazionali
competenti, interessate dalla prevenzione e dalla padronanza
dell'inquinamento; 5. esaminare le informazioni trasmesse in applicazione dell'articolo
9.4; 6. elaborare o adottare, in consultazione con le organizzazioni
internazionali competenti, le procedure di cui all'articolo 8.2,
compresi i criteri fondamentali relativi alla definizione di casi
eccezionali e di urgenza, nonche' le procedure di pareri
consultivi e di eliminazione in completa sicurezza delle materie
in mare in questi casi; 7. esaminare ed adottare risoluzioni; e 8. studiare ogni misura supplementare eventualmente richiesta; Nella loro prima riunione, le Pari contraenti stabiliscono il
regolamento interno che esse ritengono necessario.
ARTICOLO 19
FUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione e' incaricata delle funzioni di segretario
relative al presente Protocollo. Ogni Parte contraente al presente
Protocollo che non e' membro dell' Organizzazione, partecipa in
misura appropriata alle spese incorse dall'Organizzazione
nell'esercizio di queste funzioni. 2. Le funzioni di segretario necessarie per la gestione del presente
Protocollo, consistono, in modo particolare in: 1. convocare Riunioni delle Parti contraenti una volta l'anno, salvo
se diversamente deciso dalle Parti contraenti e dalle Riunioni
speciali delle Parti contraenti in qualsiasi momento, su richiesta
di due terzi della Parti contraenti; 2. fornire, a richiesta, pareri consultivi sull'attuazione del
presente Protocollo e sulle direttive e procedure elaborate in
applicazioni del presente Protocollo; 3. esaminare le domande d'informazione e le notizie trasmesse dalle
Parti contraenti, consultare dette Parti e le organizzazioni
competenti, e fornire alle Parti contraenti raccomandazioni sulle
questioni connesse al presente Protocollo che tuttavia non se sono
specificamente l'oggetto; 4. provvedere alla preparazione e all'assistenza, in consultazione
con le Parti contraenti e le organizzazioni internazionali
competenti, per l'elaborazione e la messa in opera delle procedure
di cui all'articolo 18.6; 5. Comunicare alle Parti contraenti tutte le notifiche ricevute
dall'Organizzazione conformemente al presente Protocollo; e 6. Determinare, ogni due anni, un bilancio preventivo ed un conto
finanziario ai fini dell'amministrazione del presente Protocollo
che saranno divulgati a tutte le Parti contraenti. 3. Oltre alle funzioni prescritte all'articolo 13.2.3, e fatta salva
la disponibilita' di risorse sufficienti, l'Organizzazione:
.1 collabora alle valutazioni dello stato dell'ambiente marino, e
.2 collabora con le organizzazioni internazionali competenti
interessate dalla prevenzione e dal controllo dell'inquinamento.
ARTICOLO 20
ALLEGATI

Gli Allegati del presente Protocollo sono parte integrale del
presente Protocollo.
ARTICOLO 21
EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO

1. Ogni Parte contraente puo' proporre emendamenti agli articoli del
presente Protocollo. Il testo di una proposta di emendamenti e'
divulgato dall'Organizzazione alle Parti contraenti almeno sei
mesi prima di essere esaminato durante una Riunione delle Parti
contraenti o una Riunione speciale delle Parti contraenti. 2. Gli emendamenti agli articoli del presente Protocollo sono
adottati a maggioranza di due terzi dei voti delle Parti
contraenti presenti e votanti nella Riunione delle Parti
contraenti o nella Riunione speciale delle Parti contraenti a tal
fine. 3. Un emendamento entra in vigore nei confronti delle Parti
contraenti che lo hanno accettato il sessantesimo giorno dopo che
due terzi delle Parti contraenti hanno depositato uno strumento di
accettazione dell'emendamento presso l'Organizzazione.
Successivamente, l'emendamento entra in vigore nei confronti di
qualsiasi altra Parte contraente il sessantesimo giorno successivo
alla data in cui tale Parte contraente avra' depositato il suo
strumento di accettazione di detto emendamento. 4. Il Segretario generale informa le Parti contraenti su ogni
emendamento adottato durante le Riunioni delle Parti contraenti,
nonche' della data in cui questo emendamento entra in vigore, in
generale e riguarda a ciascuna Parte contraente. 5. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo,
ogni Stato che diviene Parte contraente del presente Protocollo
diviene parte contraente del presente Protocollo come modificato,
a meno che i due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti
alla Riunione o alla Riunione speciale delle Parti contraenti che
adottano l'emendamento non decidano diversamente.
ARTICOLO 22
EMENDAMENTI AGLI ANNESSI

1. Ogni Parte contraente puo' proporre emendamenti agli Allegati del
presente Protocollo. Il testo di una proposta di emendamento e'
divulgato dall'Organizzazione alle Parti contraenti almeno sei
mesi prima di essere esaminato durante una Riunione delle Parti
contraenti o di una Riunione speciale delle Parti contraenti. 2. Gli emendamenti agli Allegati diversi dall'Allegato 3 sono fondati
su considerazioni scientifiche o tecniche e potranno tener conto
dei fattori giuridici e socio-economici come necessario. Tali
emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi dei voti
delle Parti contraenti presenti e votanti nella Riunione delle
Parti contraenti o nella Riunione speciale delle Parti designata a
tal fine. 3. L'Organizzazione divulga senza indugio alle Parti contraenti gli
emendamenti agli Annessi che sono stati adottati durante una
Riunione delle Parti contraenti o una Riunione speciale delle
Parti contraenti. 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, gli emendamenti agli
Allegati entrano immediatamente in vigore per ciascuna Parte
contraente al momento della notifica della sua accettazione
all'Organizzazione oppure 100 giorni dopo la data della loro
adozione in una riunione delle Parti contraenti se quest'ultima
data e' posteriore, salvo per le Parti contraenti che avranno
dichiarato prima del termine di questa scadenza di 100 giorni di
non essere in grado di accettare l'emendamento in tale data. Una
Parte contraente puo' in qualsiasi momento sostituire una
dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di accettazione
e l'emendamento che era anteriormente oggetto di tale opposizione,
inizia ad avere effetto riguardo a tale Parte contraente. 5. Il Segretario generale notifica senza indugio alle Parti
contraenti gli strumenti di accettazione o di opposizione che sono
stati depositati presso 1' Organizzazione. 6. Un nuovo Allegato o un emendamento ad un Allegato che ha
connessioni con un emendamento agli articoli del presente
Protocollo non entra in vigore prima che l'emendamento agli
articoli del presente Protocollo sia entrato in vigore. 7. Per gli emendamenti all'Allegato 3 concernenti la procedura
arbitrale e per l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi
Allegati, si applicano le procedure di emendamento agli articoli
del presente Protocollo.
ARTICOLO 23
RAPPORTO FRA IL PROTOCOLLO E LA CONVENZIONE

Il presente Protocollo sostituira' la Convenzione fra le Parti
contraenti del presente Protocollo che sono altresi' Parti della
Convenzione.
ARTICOLO 24
FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato presso
la sede dell'Organizzazione dal 1 aprile 1997 al 31 marzo 1998 e
rimane in seguito aperto all'adesione di ogni Stato. 2. Gli Stati possono divenire Parti contraenti del presente
Protocollo mediante:
.1 firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; o
.2 firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita
da ratifica, accettazione o approvazione; o
.3 adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si
effettuano con il deposito di uno strumento a tal fine presso il
Segretario generale.
ARTICOLO 25
ENTRATA IN VIGORE

I Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di cui:
.1 Almeno ventisei Stati hanno manifestato il loro consenso ad
essere vincolati dal presente Protocollo conformemente all'articolo 24; e
.2 Almeno quindici Parti della Convenzione sono comprese nel numero
di Stati indicato al paragrafo 1.1.,
.2 Per ciascuno degli Stati che hanno espresso il loro consenso ad
essere vincolati dal presente Protocollo conformemente
all'articolo 24 dopo la data menzionata al paragrafo 1, il
presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la
data in cui questo Stato ha espresso il suo consenso.
ARTICOLO 26
PERIODO TRANSITORIO

1. Ogni Stato che non era Parte contraente della Convenzione prima
del 31 dicembre 1996 e che manifesta il suo consenso ad essere
vincolato dal presente Protocollo prima della sua entrata in
vigore o entro un termine di cinque anni dopo la sua entrata in
vigore puo', nel momento in cui esprime il suo consenso notificare
al Segretario Generale che, per ragioni descritte nella notifica,
esso non sara' in grado di rispettare le particolari disposizioni
del presente Protocollo diverse da quelle indicate al paragrafo 2,
per un periodo transitorio che non supera il termine indicato al
paragrafo 4. 2. Nessuna notifica effettuata ai sensi del paragrafo 1 inficia gli
obblighi di una Parte contraente al presente protocollo per quanto
concerne l'incenerimento in mare o l'immersione di rifiuti
radioattivi o di altre materie radioattive. 3. Ogni parte contraente del presente Protocollo che ha notificato il
Segretario Generale in forza del paragrafo 1 che, durante il
periodo transitorio specificato essa non sara' in grado di
rispettare, in tutto o in parte l'articolo 4.1 o l'articolo 9,
deve tuttavia proibire durante questo periodo l'immersione di
rifiuti o di altre materie per le quali non ha rilasciato
autorizzazioni, e fare del suo meglio per adottare misure
amministrative o legislative volte a garantire che il rilascio dei
permessi e le loro condizioni soggiacenti rispettano le
disposizioni dell'annesso 2 e notificare al Segretario Generale il
rilascio di qualsiasi permesso.
ARTICOLO 27
RITIRO

1 Ogni Parte contraente puo' ritirarsi dal presente Protocollo in
qualsiasi momento, dopo la scadenza di un periodo di due anni a
decorrere dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore
nei confronti di tale Parte contraente. 2 Il ritiro si effettua mediante il deposito di uno strumento di
ritiro preso il Segretario Generale. 3 Il ritiro ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario
Generale dell'Organizzazione ha ricevuto lo strumento di ritiro o
allo scadere di ogni periodo piu' lungo specificato in questo
strumento.
ARTICOLO 28
DEPOSITARIO

1 Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario Generale. 2 Oltre alle funzioni specificate agli articoli 10.5, 16.5, 21.4,
22.5 e 26.5, il Segretario Generale:
.1 Informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo
o che vi hanno aderito:
.1 di ogni nuova firma o di ogni nuovo strumento di ratifica, di
accettazione,di approvazione o di adesione e della data di questa
firma o di questo deposito;
.2 della data di entrata in vigore del presente Protocollo; e
.3 del deposito di ogni strumento di ritiro, della data in cui tale
strumento e' stato ricevuto e della data in cui il ritiro ha
effetto
.2. trasmette copie certificate, conformi del presente Protocollo a
tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi
hanno aderito. 3 A decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il
Segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme al
Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in vista
della sua registrazione e della sua pubblicazione conformemente
all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 29
TESTI AUTENTICI

Il presente Protocollo e' redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola.
IN FEDE DI CHE, i' sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO A LONDRA, il sette novembre millenovecentonovantasei.
ALLEGATO 1

RIFIUTI O ALTRE MATERIE PER LE QUALI SI PUO' PREVEDERE L'IMMERSIONE
1 I rifiuti o altre materie la cui lista figura in appresso sono quelli di cui si puo' prevedere l'immersione, con la consapevolezza degli obiettivi e degli obblighi generali del presente Protocollo enunciati agli articoli 2 e 3.
.1 rifiuti di dragaggio;
.2 fanghi di epurazione;
.3 rifiuti di pesce o materie risultanti da operazioni di trattamento industriale del pesce;
.4 Navi e piattaforme o altre strutture artificiali in mare;
.5 Materie geologiche inerti, inorganiche;
.6 Materie organiche di origine naturale; e
.7 Oggetti voluminosi costituiti principalmente da ferro, da acciaio, da cemento armato e da materiali non nocivi il cui impatto fisico suscita preoccupazioni, e solo nei casi in cui questi rifiuti sono prodotti in luoghi come le piccole isole, su cui vi sono comunita' isolate e che non hanno un accesso pratico ad altre opzioni di eliminazione, oltre all'immersione.
2 L'immersione dei rifiuti o di altre materie enumerate ai paragrafi 1.4 e 1.7 puo' essere prevista a condizione che i materiali che rischiano di produrre detriti galleggianti o di contribuire in altro modo all'inquinamento dell'ambiente marino siano stati ritirati in tutta la misura del possibile, ed a patto che i materiali immersi in mare non costituiscano un ostacolo rilevante alla pesca o alla navigazione.
3 Nonostante quanto precede, le materie enumerate ai paragrafi 1.1 e 1.7, i cui livelli di radioattivita' sono superiori alle concentrazioni minime (che sono oggetto di esenzione) definite dall'AIEA e adottate dalle Parti contraenti, non devono essere considerate come passibili di un'immersione, rimanendo inteso, inoltre, che entro un termine di 25 anni a decorrere dal 20 febbraio 1994, ed in seguito ad intervalli regolari di 25 anni, le Parti contraenti effettuano uno studio scientifico attinente a tutti i rifiuti radioattivi ed a tutte le altre materie radioattive diverse dai rifiuti e dalle materie fortemente radioattive, in considerazione di altri fattori che tali Parti possono ritenere utili, e riesaminano il divieto d'immergere tali sostanze conformemente alle procedure enunciate all'articolo 22.
ALLEGATO 2
VALUTAZIONE DEI RIFIUTI O DI ALTRE MATERIE
PER LE QUALI SIPUO' PREVEDERE UN'IMMERSIONE

1 L'autorizzazione di immergere, in talune circostanze non sopprime l'obbligo, in forza del presente Allegato, di proseguire gli sforzi volti a limitare la necessita' di ricorrere a questa prassi.

SERVIZIO AUDIT RELATIVO ALLA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

2 Le fasi iniziali della valutazione di metodi diversi all'immersione dovrebbero, ove necessario, includere una valutazione dei seguenti fattori:
.1 tipi, quantitativi e pericoli relativi ai rifiuti prodotti;
.2 le precisioni che fanno riferimento al processo di produzione e all'origine dei rifiuti nel quadro di tale processo; e
.1 nuova formulazione dei prodotti;
.2 tecniche di produzione propria
.3 modifica del processo di produzione,
.4 sostituzione di apporti; e
.5 riciclaggio in situ in circuito chiuso
3 In generale, se il servizio di audit prescritto permette di constatare che vi sono possibilita' di evitare la produzione di rifiuti alla fonte, il richiedente di un permesso dovrebbe formulare e mettere in opera, in collaborazione con gli organismi locali e nazionali competenti, una strategia di prevenzione della produzione di rifiuti, comportante obiettivi precisi in materia di riduzione della produzione di rifiuti e prevedendo controlli supplementari sulla prevenzione della riduzione di rifiuti in vista di garantire la realizzazione di tali obiettivi.La decisione di rilasciare o di rinnovare il permesso deve garantire che tutte le prescrizioni in materia di riduzione e di prevenzione della produzione di rifiuti che ne risultano sono soddisfatte.
4 Per quanto concerne i rifiuti derivanti dal dragaggio e i fanghi di epurazione, l'obiettivo della gestione dei rifiuti dovrebbe essere d'individuare e poi di controllare le fonti di contaminazione. Questo obiettivo andrebbe ottenuto mettendo in opera strategie volte a prevenire la produzione di rifiuti e a tal fine, occorre che vi sia collaborazione fra gli organismi locali e nazionali competenti, interessati dal controllo sulle fonti d'inquinamento puntuali e altre. Fino all'ottenimento di questo obiettivo, i problemi sollevati dai rifiuti contaminati del dragaggio potranno essere risolti con tecniche di gestione delle evacuazioni in mare o a terra.
ESAME DELLE OPZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

5 Le domande di permesso d'immersione di' rifiuti devono fornire la prova che la gerarchia in appresso delle opzioni in materia digestione dei rifiuti sia stata debitamente presa in considerazione, gerarchia stabilita secondo un ordine crescente d'impatto sull'ambiente:
.1 riutilizzazione;
.2 riciclaggio fuori dal sito;
.3 distruzione dei costituenti pericolosi;
.4 trattamento volto a ridurre o a eliminare i costituenti pericolosi; e
.5 evacuazione a terra, nell'aria e nell'acqua.
6 La concessione di un permesso d'immersione di rifiuti deve essere rifiutata se l'autorita' incaricata del rilascio del permesso considera che vi sono adeguate possibilita' di riutilizzarli, di riciclarli o di trattarli senza rischi eccessivi per la salute dell'uomo o per l'ambiente o senza spese sproporzionate. Converrebbe esaminare il fatto di sapere se esistono all'atto pratico altri mezzi di evacuazione, sulla base di una valutazione comparata dei rispettivi che presentano l'immersione in mare e gli altri metodi.
PROPRIETA' CHIMICHE, FISICHE E BIOLOGICHE

7 Una descrizione ed una particolareggiata caratterizzazione dei rifiuti sono un preliminare essenziale per l'esame degli altri metodi e costituiscono le basi della decisione di autorizzare o meno l'immersione di un rifiuto. Se un rifiuto e' insufficientemente caratterizzato, a tal punto che sarebbe impossibile valutare in modo appropriato gli impatti che e' suscettibile di avere sulla salute dell'uomo e sull'ambiente; il rifiuto in questione non dovrebbe essere immerso.
8 Converrebbe caratterizzare i rifiuti ed i loro costituenti in considerazione dei seguenti elementi:
.1 origine, quantita' totale, forma e composizione media;
.2 proprieta': fisiche, chimiche, biochimiche e biologiche;
.3 tossicita';
.4 persistenza; fisica, chimica e biologica; e
.5 accumulazione e bio-trasformazione in materie o sedimenti biologici.
LISTA D'INTERVENTO

9 Ciascuna Parte contraente deve redigere una lista d'intervento nazionale destinata a costituire un meccanismo di selezione dei rifiuti e delle loro sostanze costituenti che sono oggetto di una domanda, in funzione degli effetti che sono suscettibili di avere sulla salute dell'uomo e sull'ambiente marino. Nel selezionare le sostanze da iscrivere su una lista d'intervento, occorre dare priorita' alle sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulative di origine antropica (ad esempio, cadmio, mercurio, organo-alogenati, idrocarburi di petrolio e, se del caso, arsenico, piombo, rame, zinco, berillio, cromo, nickel, vanadio, composti organo-silicati, cianuri, fluoruri e pesticidi o loro derivanti diversi dagli organo-alogenati). Una lista d'intervento puo' anche far scattare riflessioni piu' approfondite sulla prevenzione della produzione di rifiuti.
10 Una lista d'intervento deve specificare un livello superiore e puo' altresi' specificare un livello inferiore. Il livello superiore dovrebbe essere fissato in modo da evitare gli effetti acuti o cronici sulla salute dell'uomo o sugli organismi marini sensibili rappresentativi dell'eco-sistema marino. L'applicazione di una lista d'intervento sfocera' nella creazione di tre eventuali categorie di rifiuti:
.1 i rifiuti che contengono determinate sostanze o che suscitano reazioni biologiche, e che superano il livello superiore applicabile, non devono essere immersi, a meno che tecniche o processi di gestione li rendano accettabili ai fini dell'immersione;
.2 i rifiuti che contengono determinate sostanze o che suscitano reazioni biologiche, e che si situano al di qua dei livelli inferiori applicabili, dovrebbero essere considerati come poco pericolosi per l'ambiente nella prospettiva di un'immersione; e
.3 i rifiuti che contengono determinate sostanze o che suscitano reazioni biologiche e che si situano sotto il livello superiore, ma al disopra del livello inferiore, esigono una valutazione piu' dettagliata prima di poter determinare se possono essere immersi.
SCELTA DEL LUOGO D'IMMERSIONE

11 Le informazioni richieste per scegliere un luogo d'immersione, devono includere:
.1 le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche della colonna d'acqua e dei fondali marini;
.2 il luogo dei natanti privati, dei valori e degli altri usi del mare nella zona esaminata;
.3 la valutazione dei flussi di costituenti legali all'immersione rispetto al flusso di sostanze pre-esistenti nell'ambiente marino e
.4 la viabilita' economica ed operativa.
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POTENZIALI

12 La valutazione degli effetti potenziali dovrebbe dar luogo ad un succinto esposto sulle probabili conseguenze delle opzioni di evacuazione in mare o di evacuazione a terra, in altre parole, "l'ipotesi d'impatto". Essa fornisce una base sulla quale ci riappoggera' per decidere se convenga di approvare o meno l'opzione di evacuazione proposta, nonche' per stabilire le disposizioni richieste in materia di sorveglianza dell'ambiente.
13. La valutazione concernente l'immersione dovrebbe comportare informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, le condizioni che esistono nel luogo (o nei luoghi) d'immersione proposti, i flussi e le tecniche di evacuazione proposte e precisare i potenziali effetti sulla salute dell'uomo, sulle risorse viventi, sui natanti privati e sugli altri usi legittimi del mare. Essa dovrebbe definire la natura, le scale temporali e geografiche nonche' la durata degli impatti probabili sulla base di ipotesi ragionevolmente prudenti.
14. Converrebbe analizzare ciascuna delle opzioni di evacuazione alla luce di una valutazione comparata dei seguenti elementi: rischi per la salute dell'uomo, costi per l'ambiente, pericoli (compresi gli incidenti) aspetti economici ed esclusione di usi futuri. Se la valutazione dovesse rivelare che non si dispone di elementi d'informazione sufficienti per determinare i probabili effetti dell'opzione di evacuazione proposta, questa opzione non dovrebbe essere approfondita oltre. Inoltre, se l'interpretazione della valutazione comparata dimostra che l'opzione d'immersione e' meno favorevole, nessun permesso d'immersione andrebbe concesso.
15. Ciascuna valutazione dovrebbe terminare con una dichiarazione finale che sostiene la decisione adottata di rilasciare o di rifiutare un permesso d'immersione
MONITORAGGIO

16 .I1 monitoraggio mira a verificare che le condizioni da cui il permesso e' accompagnato siano soddisfatte - mediante un controllo di conformita', e che le ipotesi adottate durante l'esame del permesso, come pure durante il processo di selezione del sito siano corrette e sufficienti per proteggere l'ambiente e la salute dell'uomo - la sorveglianza sul campo. E' indispensabile che gli obiettivi dei programmi di sorveglianza siano chiaramente definiti.
PERMESSO E CONDIZIONI CHE LO ACCOMPAGNANO

17 .La decisione di rilasciare un permesso dovrebbe essere presa solo dopo che tutte le valutazioni d'impatto sono state adeguatamente effettuate e che le misure richieste in materia di monitoraggio sono state determinate. Nella misura in cui cio' e' possibile in pratica, le disposizioni del permesso dovrebbero essere di natura tale da ridurre al minimo le conseguenze perturbanti o pregiudizievoli per l'ambiente e potenziare i vantaggi. In particolare, il permesso deve comportare i seguenti dati e le seguenti informazioni:
.1 tipi e origine delle materie da immergere;
.2 posizionamento del luogo (o dei luoghi) d'immersione;
.3 metodo d'immersione; e
.4 disposizioni richieste in materia di sorveglianza e di notifica.
18.Converrebbe rivedere i permessi ad intervalli regolari, in considerazione dei risultati del monitoraggio e degli obiettivi dei programmi di sorveglianza. L'esame dei risultati della sorveglianza consentira' di sapere se i programmi sul campo devono essere continuati, rielaborati o abbandonati e contribuira' all'adozione di decisioni adeguatamente fondate trattandosi del rinnovo, della modifica o dell'annullamento dei permessi. Si disporra' in tal modo di un meccanismo d'informazioni di ritorno, rilevante per la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente marino.
ALLEGATO 3
PROCEDURA ARBITRALE
Articolo 1

1. Su richiesta indirizzata da una Parte contraente, in applicazione dell'articolo 18 del presente Protocollo, si costituisce un tribunale arbitrale, di seguito denominato il Tribunale. La richiesta d'arbitrato contiene l'oggetto della domanda nonche' qualsiasi atto giustificativo per sostenere l'esposizione del caso.
2. La Parte contraente informa il Segretario Generale dell'Organizzazione:
.1 della sua domanda di arbitrato;
.2 delle norme del presente Protocollo la cui interpretazione o applicazione danno luogo, a suo avviso, alla controversia.
.3 Il Segretario Generale trasmette queste informazioni a tutti gli Stati contraenti.
Articolo 2

1. Il tribunale e' composto da un solo arbitro qualora le parti alla controversia cosi' decidano entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato.
2. In caso di decesso, d'incapacita' o di difettosita' dell'arbitro, le parti alla controversia possono designare un sostituto entro un termine di 30 giorni a decorrere dal decesso, dall'incapacita' o da difettosita'.
Articolo 3

1. Se le Parti ad una controversia non raggiungono un accordo con un Tribunale composto nelle condizioni previste all'articolo 2 del presente Allegato, il Tribunale sara' composto da tre membri;
.1 un arbitro nominato da ciascuna parte alla controversia; e
.2 un terzo arbitro, designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del Tribunale.
2. Se il presidente del Tribunale non e' designato al termine di una scadenza di 30 giorni a decorrere dalla designazione del secondo arbitro, le parti alla controversia sottopongono al Segretario Generale dell'Organizzazione, entro un nuovo termine di 30 giorni, su domanda di una delle parti, una lista di persone qualificate stabilita di comune accordo. Il Segretario Generale sceglie al piu' presto il Presidente su questa lista. Egli non puo' scegliere un Presidente che ha avuto o che ha la nazionalita' di un delle parti alla controversia, salvo se l'altra parte vi consente.
3. Se una delle parti ad una controversia non ha proceduto, entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato alla designazione di un arbitro che le incombe in forza del paragrafo 1.1, l'altra parte puo' chiedere di sottoporre al Segretario Generale dell'Organizzazione entro un termine di 30 giorni una lista di persone qualificate stabilita di comune accordo.
4. In caso di decesso, d'incapacita' o di difettosita' dell'arbitro, la parte della controversia che lo ha nominato, nomina un sostituto entro il termine di 30 giorni dal decesso, dall' incapacita' o dalla difettosita'. In caso cio' non avvenga, la procedura continua con i rimanenti arbitri. In caso di decesso, di incapacita' o di difettosita' del presidente, il suo sostituto e' nominato alle condizioni previste ai paragrafi 1.2 e 2, entro 90 giorni dal decesso, dall'incapacita' o dalla difettosita'.
5 Il Segretario generale dell'Organizzazione detiene una lista di arbitri composta da persone qualificate designate dalle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente puo' designare, mediante inclusione nella lista, quattro persone che non hanno necessariamente la sua nazionalita'. Se le Parti alla controversia non sottopongono al Segretario Generale nei tempi stabiliti una lista di persone qualificate stabilita di comune accordo in forza delle disposizioni dei paragrafi 2,3, e 4, il Segretario Generale sceglie sulla lista che detiene l'arbitro o gli arbitri non designati.
Articolo 4

Il Tribunale puo' avere cognizione e decidere sulle domande riconvenzionali direttamente collegate all'oggetto della controversia.
Articolo 5

Ciascuna parte alla controversia si prende a carico le spese che comporta la preparazione del suo fascicolo. Il costo della rimunerazione dei membri del Tribunale, nonche' tutte le spese di ordine generale comportate dall'arbitrato sono ugualmente ripartite fra le parti alla controversia. Il Tribunale registra tutte le sue spese e ne fornisce un conteggio finale alle parti.
Articolo 6

Ogni Parte contraente di cui un interesse di ordine giuridico e' in causa puo', dopo aver avvisato per iscritto le parti alla controversia che hanno iniziato questa procedura, intervenire nella procedura d'arbitrato, con l'accordo del Tribunale ed a sue spese. Ogni Parte che interviene in tal modo puo' presentare prove, fascicoli o far conoscere oralmente i suoi argomenti sulle questioni che danno luogo all'intervento, conformemente alle procedure stabilite in applicazione dell'articolo 7 del presente Allegato, ma nessun diritto le e' conferito per quanto riguarda la composizione del Tribunale.
Articolo 7

Il Tribunale costituito ai sensi del presente Allegato, stabilisce le proprie regole di procedura.
Articolo 8

1. Ad eccezione del caso in cui il tribunale e' composto da un solo arbitro, le decisioni del tribunale, sia sulla sua procedura, ed il luogo delle sue riunioni sia su altre questioni connesse alla controversa che gli vengono sottoposte, sono adottata dalla maggioranza dei voti dei suoi membri. Tuttavia, l'assenza o l'astensione di un membro del Tribunale designato da una delle parti alla controversia non impedisce al Tribunale di statuire. In caso di equa suddivisione dei voti, il voto del Presidente e' predominante.
2. Le parti alla controversia facilitano i lavori del Tribunale; a tal fine, conformemente alla loro legislazione ed utilizzando tutti i mezzi di cui dispongono, le parti:
.1 forniscono al Tribunale i documenti e le informazioni utili; e
.2 danno al Tribunale la possibilita' di entrare sul loro territorio, di udire i testimoni o gli esperti e di esaminar i luoghi.
3. Il fatto che una parte alla controversia non si conformi alle disposizioni del paragrafo 2 non impedisce al Tribunale di statuire o di pronunciare la sua sentenza.
Articolo 9

Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in un termine di cinque mesi a decorrere dalla sua costituzione, salvo se ritiene opportuno prorogare questo termine, il nuovo termine essendo al massimo di cinque mesi. La sentenza del Tribunale e' motivata. Essa e' definitiva ed inappellabile ed e' comunicata al Segretario Generale dell'Organizzazione che ne informa le Parti contraenti. Le parti alla controversia devono conformarvisi senza indugio.
 
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