Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 13 febbraio 2006, n. 88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Citta' del Capo il 13 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Citta' del Capo il 13 novembre 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 37.960 ogni quadriennio a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5335):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 7 ottobre 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 novembre 2004 con pareri delle commissioni
I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 23 novembre 2004,
17 novembre 2005 e 11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19
gennaio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3741):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 25 e 31 gennaio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.
 
Allegato

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono esssere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.
La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua inglese per la Repubblica del Sud Africa:
I) un trattamento dettagliato;
II) un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
III) il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.
Tale documento deve precisare:
1) il titolo del film;
2) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
3) il nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per il suo cambiamento);
4) l'ammontare del costo;
5) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
6) la ripartizione dei proventi e dei mercati;
7) l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese puo' limitarsi al 30% del costo del film;
8) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorita' competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
a) nel caso in cui le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
b) nel caso in cui le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'Accordo.
9) una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
10) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
11) il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;
IV) il piano di finanziamento;
V) l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli attribuiti agli attori;
VI) il piano di lavorazione.
Le competenti Autorita' dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.
La sceneggiatura finale del film, comprensiva del dialogo, deve essere sottoposta alle Autorita' competenti in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.
Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi prima di terminare il film.
La sostituzione di' un coproduttore non puo' essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorita' competenti.
Le Autorita' competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, di seguito denominati le «Parti»;
Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;
Considerato che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Sud Africa;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Definizioni
(1) Ai fini del presente Accordo, si intende per «coproduzione audiovisiva» un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.
Art. 2.
Film nazionali
(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.
(2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione, dopo la consultazione tra le Autorita' competenti di entrambe le Parti.
Art. 3.
Autorita' competenti
(1) Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale cinema; e
per la Repubblica del Sud Africa: il Dipartimento delle arti e della cultura.
Art. 4.
Coproduzione
(1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
Art. 5.
Riprese
(1) Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.
(2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonche' le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica del Sud Africa, o cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati membri dell'Unione africana inclusa la Southern African Development Community Region (SADC) o residenti permanenti nella Repubblica del Sud Africa.
(3) La partecipazione di personale tecnico e artistico, non avente la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti delle Parti, tenuto conto delle esigenze del film.
(4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica del Sud Africa puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come appartenente al Paese di residenza.
Art. 6.
Apporti dei produttori
(1) La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
(2) Deroghe eccezionali alle disposizioni del comma (1) del presente articolo possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorita' di entrambe le Parti, ai sensi e con le procedure di cui alle legislazioni nazionali delle Parti.
Art. 7.
Produzioni tradizionali
(1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, il Sud Africa ed ogni altro Paese con cui l'Italia e/o il Sud Africa sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.
(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, per entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.
Art. 8.
Negativi e lingue
(1) Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.
(2) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in inglese.
Art. 9.
Importazione temporanea
(1) Le Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti permettera' al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.
Art. 10.
Saldo degli apporti
(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.
(2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.
Art. 11.
Coproduzioni gemellate
(1) Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate, previa approvazione delle Autorita' competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall'articolo 5, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi puo' essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente ogni contributo artistico o tecnico.
(2) Per l'approvazione da parte delle Autorita' competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:
(A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;
(B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni nella Repubblica italiana e nella Repubblica del Sud Africa;
(C) le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.
Art. 12.
Ripartizione dei mercati
(1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorita' competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.
(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.
(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».
(4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.
Art. 13.
Contratti tra i coproduttori
(1) I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:
a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;
c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.
Art. 14.
Approvazione delle coproduzioni
(1) L'approvazione di' un progetto di coproduzione da parte delle Autorita' competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorita' stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film cosi' realizzato.
Art. 15.
Esportazione dei film
(1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film e' imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione e' maggioritaria.
(2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto e' imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilita' di sfruttamento.
(3) In caso di difficolta', il film coprodotto e' imputato al contingente della Parte di cui il regista ha la nazionalita'.
Art. 16.
Identificazione dei film di coproduzione
(1) I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura «coproduzione italo-sud africana» o «coproduzione sud africanoitaliana».
(2) Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicita' commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.
Art. 17.
Presentazione nei festivals
(1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.
(2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalita'.
Art. 18.
Norme di procedura e istanza per la qualificazione
(1) Le Autorita' competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica del Sud Africa.
(2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le norme di procedura allegate al presente Accordo.
(3) In linea di massima, le Autorita' competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni.
Art. 19.
Commissione mista
(1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una commissione mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunira' di massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione.
(2) In concreto, la commissione esaminera' se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.
(3) La commissione mista sottoporra' alle Autorita' competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.
Art. 20.
Importazione
(1) Nessuna restrizione sara' attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video italiane nella Repubblica del Sud Africa o produzioni cinematografiche, televisive e video sud africane nella Repubblica italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.
(2) Inoltre, le Parti contraenti affermano la volonta' di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altra Parte.
Art. 21.
Entrata in vigore
(1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo e sara' valido per un periodo di cinque anni.
(2) Esso sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.
(3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorita' e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.
Art. 22.
Modifiche
(1) Il presente Accordo potra' essere modificato con il reciproco consenso di entrambe le Parti con uno scambio di note, che entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'Accordo base, attraverso il canale diplomatico.
Art. 23.
Risoluzione delle controversie
(1) Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali in italiano e in inglese.
Fatto a Cape Town, il 13 novembre 2003 nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi autentici.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
 
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