Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 febbraio 2006
Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple Proliferation Phytoplasma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonche' le sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il Servizio fitosanitario nazionale (SFN) costituito dal Servizio fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR);
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Considerato il termine di «Apple proliferation phytoplasma» e' l'attuale denominazione sistematica del fitoplasma gia' denominato «Apple proliferation mycoplasm», responsabile della malattia denominata «Scopazzi del melo»;
Considerato che l'Apple proliferation phytoplasma e' trasmessa sia tramite innesto sia dagli insetti del genere Cacopsylla;
Considerato che la malattia risulta essere presente in Italia solo in parte del territorio nazionale, ma che la sua diffusione in talune aree frutticole ha gia' prodotto ingenti danni economici;
Considerato che l'Apple proliferation phytoplasma costituisce grande pericolo potenziale per le produzioni frutticole e per il vivaismo delle pomacee;
Ritenuto che con la combinata azione di contenimento degli insetti del genere Cacopsylla e di altri eventuali vettori della malattia e l'eliminazione del potenziale d'inoculo sia possibile procedere all'eradicazione di tale patogeno dai territori di recente insediamento;
Ritenuto che per fronteggiare i danni derivanti dalla diffusione di Apple Proliferation Phytoplasma sia opportuno adottare misure fitosanitarie volte alla sua eradicazione dalle aree focolaio e al suo contenimento nelle aree dove si e' insediato da tempo;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Scopo generale
1. La lotta contro l'Apple proliferation phytoplasma (di seguito denominata APP) ed ai suoi vettori e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.
 
Art. 2.
Ispezioni
1. I Servizi fitosanitari regionali accertano annualmente la presenza di APP nei territori di propria competenza e comunicano gli esiti di tali accertamenti al Servizio fitosanitario centrale entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Nel caso in cui sia stata accertata la presenza di APP in una determinata area, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, i Servizi fitosanitari regionali comunicano lo status che hanno dichiarato per le stesse aree, definendole focolaio oppure insediamento secondo quanto riportato dagli articoli 4 e 5.
 
Art. 3.
Azioni divulgative
1. I Servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle informazioni relative ad Apple proliferation phytoplasma, ai sintomi ed ai danni da esso provocati, nonche' alle relative strategie di intervento da adottare ed ai mezzi di lotta disponibili.
 
Art. 4.
Misure fitosanitarie nei focolai
1. All'interno della zona dichiarata «focolaio», area di almeno km 0,5 di raggio in cui e' stata accertata ufficialmente la presenza di APP e si puo' ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione, gli interessati ad ogni titolo procedono alla immediata estirpazione di ogni pianta con sintomi sospetti di Apple proliferation phytoplasma senza la necessita' di analisi di conferma.
2. Nelle stesse zone il Servizio fitosanitario regionale competente puo' adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare la malattia o di limitarne la diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infetto, l'istituzione di zone di sicurezza o il divieto di svolgere attivita' vivaistica.
3. I Servizi fitosanitari regionali dichiarano estinto il focolaio dopo tre anni consecutivi di controlli che hanno accertato l'assenza di sintomi della malattia.
 
Art. 5.
Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento
1. Si definisce «zona di insediamento» l'area delimitata dal Servizio fitosanitario regionale competente in cui e' stata comprovata la presenza Apple proliferation phytoplasma e dei suoi vettori e la sua diffusione e' tale da non far ritenere piu' possibile un'eventuale azione di eradicazione.
2. Nelle zone di insediamento l'adozione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. Nelle zone di insediamento, per i frutteti abbandonati, definiti come impianti regolari di melo che negli ultimi due anni non siano stati oggetto di adeguati interventi agronomici e fitosanitari e nei quali sia stata comprovata la presenza di Apple proliferation phytoplasma, i Servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio, ivi compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infetto, o il divieto di svolgere attivita' vivaistica.
 
Art. 6.
Misure obbligatorie per l'attivita' vivaistica
1. I produttori di materiale di moltiplicazione del melo devono assicurare l'assenza di insetti del genere Cacopsylla o di altri vettori nei vivai di piante madri, mediante l'eventuale esecuzione di specifiche misure secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Analoghi interventi devono essere attuati nei piantonai qualora siano ubicati in aree in cui e' presente la malattia o su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' prescrivere annualmente mirate analisi di laboratorio su piante madri e piantonai al fine di accertare la presenza di Apple proliferation phytoplasma.
3. Nei campi di piante madri e nei piantonai ove si riscontri la presenza di Apple proliferation phytoplasma, e' obbligatorio procedere alla eliminazione delle piante infette e viene sospeso il prelievo del materiale di propagazione fino a quando successivi controlli analitici disposti dal Servizio fitosanitario competente per territorio ne abbiano accertato l'assenza per tre anni consecutivi.
 
Art. 7.
Misure finanziarie
1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.
2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende frutticole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a norma del presente provvedimento.
 
Art. 8.
Inadempienze
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: Alemanno
 
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