Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 93
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3644):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini)
l'8 novembre 2005.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 novembre 2005, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
30 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006.
Relazione scritta annunciata il 24 gennaio 2006,
relatore sen. Provera.
Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6314):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
I, II, V e XIV.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente,
l'8 febbraio 2006.
Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.
 
----> Vedere Protocollo da pag. 6 a pag. 7 del S.O. <----
 
PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE
CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL) E DEL PROTOCOLLO RELATIVO Al PRIVILEGI E ALLE IMMUNITA' DELL'EUROPOL,
DEI MEMBRI DEI SUOI ORGANI,
DEI SUOI VICEDIRETTORI E AGENTI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo e le alte parti contraenti della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 28 novembre 2002,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) In virtu' dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del trattato sull'Unione europea, il Consiglio mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonche' di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorita' competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unita' miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto.

(2) E' necessario fissare norme per disciplinare tale partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni. Tali norme dovrebbero riguardare il ruolo che avranno gli agenti dell'Europol nelle suddette squadre, lo scambio di informazioni tra l'Europol e la squadra investigativa comune nonche' la responsabilita' non contrattuale per i danni provocati dagli agenti dell'Europol che partecipano a tali squadre.

(3) In virtu' dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea, devono essere adottate misure che consentano all'Europol di richiedere alle autorita' competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici.

(4) E' necessario modificare il protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, affinche' l'immunita' riguardo a dichiarazioni verbali o scritte e atti compiuti da membri del personale dell'Europol nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non si estenda alle attivita' svolte in qualita' di partecipanti alle attivita' delle squadre investigative comuni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1

La convenzione Europol e' modificata come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1 sono inseriti i seguenti punti:

"(6) partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, conformemente all'articolo 3 bis;

(7) chiedere alle autorita' competenti degli Stati membri interessati di svolgere o coordinare indagini in casi specifici, conformemente all'articolo 3 ter."

2) Sono inseriti i seguenti articoli nella convenzione Europol:
a) "Articolo 3 bis

Partecipazione alle squadre investigative comuni

1. Gli agenti dell'Europol possono partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma dell'articolo I della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni (1) ovvero ai sensi dell'articolo 13 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza dell'Europol in virtu' dell'articolo 2. Gli agenti dell'Europol possono prestare assistenza, entro i limiti previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune e conformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, in tutte le attivita' e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune, conformemente al paragrafo 3. Essi non prendono tuttavia parte all'attuazione di qualsivoglia misura coercitiva.

2. La partecipazione degli agenti dell'Europol a una squadra investigativa comune viene attuata sotto il profilo amministrativo in base a un accordo tra il direttore dell'Europol e le autorita' competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra in questione con il coinvolgimento delle unita' nazionali. Le norme che disciplinano siffatti accordi sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Europol, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

3. Gli agenti dell'Europol svolgono i propri compiti sotto la guida del direttore della squadra secondo le condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 2.

4. Conformemente all'accordo di cui ai paragrafi 2 e 3, gli agenti dell'Europol possono entrare in collegamento diretto con i membri della squadra investigativa comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra investigativa comune, a norma della presente convenzione, informazioni tratte da uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato di raccolta di informazioni, di cui all'articolo 6, In caso di collegamento diretto, 1'Europol ne informa contemporaneamente le unita' nazionali degli Stati membri che costituiscono la squadra e gli Stati membri che hanno fornito l'informazione.

5. Le informazioni ottenute, con il consenso e sotto la responsabilita' dello Stato membro che le ha fornite, da un agente dell'Europol mentre partecipa ad una squadra investigativa comune possono essere inserite in uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato alle condizioni previste dalla presente convenzione.

6. Quando partecipano alle operazioni delle squadre investigative comuni di cui al presente articolo, gli agenti dell'Europol sono soggetti, per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili."

b) "Articolo 3 ter

Richiesta da parte dell'Europol di avviare indagini penali

1. Gli Stati membri dovrebbero trattare le richieste dell'Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e dovrebbero debitamente esaminarle. L'Europol dovrebbe essere informato dell'avvio dell'indagine richiesta.

2. Qualora le autorita' competenti di uno Stato membro decidano di non dar seguito a una richiesta dell'Europol, esse informano l'Europol della loro decisione e dei motivi che l'hanno indotta, a meno che non possano rivelare i suddetti motivi:

i) perche' in tal modo pregiudicherebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale; o

ii) perche' metterebbero cosi' a repentaglio il buon esito di indagini in corso o la sicurezza di determinate persone.

3. Le risposte alle richieste dell'Europol di svolgere indagini in determinati casi e i risultati delle indagini da comunicare all'Europol dovrebbero essere trasmessi attraverso le autorita' competenti degli Stati membri conformemente alle norme stabilite nella convenzione Europol e nella pertinente legislazione nazionale.

4. In base a un accordo di cooperazione che sara' firmato con l'Eurojust, quando l'Europol presenta una richiesta di avviare indagini penali, esso ne informa l'Eurojust."

c) "Articolo 39 bis

Responsabilita' civile riguardo alla partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni

1. Lo Stato membro, nel cui territorio gli agenti dell'Europol abbiano causato danni nell'assistere a misure operative a norma dell'articolo 3bis, provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

2. Salvo che lo Stato membro abbia convenuto diversamente, l'Europol rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al paragrafo 1. Qualsiasi disaccordo tra lo Stato membro e l'Europol relativo al principio o all'importo del rimborso deve essere sottoposto al consiglio di amministrazione, che delibera alla maggioranza dei due terzi."

3) All'articolo 28, paragrafo 1 sono inseriti i punti seguenti:

"1bis) definisce, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, le norme che disciplinano l'attuazione amministrativa della partecipazione degli agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni (articolo 3 bis, paragrafo 2);"

"21bis) delibera, a maggioranza dei due terzi, sulle controversie tra uno Stato membro e l'Europol per quanto riguarda la responsabilita' per la partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni (articolo 39 bis)".
ARTICOLO 2

All'articolo 8 del protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, e' aggiunto il seguente paragrafo:

"(4) In conformita' dell'articolo 17, paragrafo 2, l'immunita' di cui al paragrafo 1, lettera a), non viene concessa per gli atti ufficiali che devono essere compiuti in adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 bis della convenzione per quanto concerne la partecipazione di agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni."
ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalita'.
ARTICOLO 4

l. Il presente protocollo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrera' in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione Europol modificata in virtu' del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.
ARTICOLO 5

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente protocollo.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee per informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addi' ventotto novembre duemiladue.
 
----> Vedere da pag. 17 a pag. 21 del S.O. <----
 
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