Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 marzo 2006
Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attivita' produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attivita' produttive previo parere delle commissioni parlamentari competenti;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008»;
Visto il decreto 29 dicembre 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla «Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006» e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento sul capitolo 7420 di Euro 1.438.343.063 in termini di competenza;
Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;
Considerato che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero e' stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che detto trasferimento non ha ancora interessato le regioni Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno adeguato i loro statuti, e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2006 il conferimento sara' completato, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi, la quota degli stanziamenti che sara' attribuita a dette regioni e che non possa essere trasferita sara' utilizzata dal Ministero delle attivita' produttive per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;
Visto il parere della X commissione parlamentare del Senato della Repubblica che pur esprimendo parere favorevole alla proposta di riparto ha rilevato l'opportunita' di tener conto delle osservazioni della V commissione che ha espresso osservazioni favorevoli, nel presupposto che con il provvedimento si proceda alla sola ripartizione delle somme non impegnate;
Visto il parere della X commissione parlamentare della Camera dei deputati che pur esprimendo parere favorevole alla proposta di riparto ha chiesto di valutare «l'opportunita' di una diversa distribuzione delle risorse disponibili, al fine di non privare totalmente di finanziamenti alcuni settori di particolare rilievo, quali il settore commerciale e quello della ricerca e dello sviluppo che rivestono importanza strategica per il sistema produttivo nazionale»;
Considerato che per le risorse finanziarie gia' impegnate viene confermata la destinazione delle risorse stesse;
Considerato che per il triennio 2006/2008 non sono stati disposti dalla finanziaria 2006 stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli che avevano gia' formato oggetto del riparto effettuato con decreto ministeriale 16 giugno 2005 e che anzi sono state disposte sostanziali riduzioni degli stanziamenti per gli anni 2006 e 2007, per cui si sono dovute apportare corrispondenti riduzioni dei fondi gia' previsti dal citato decreto ministeriale 16 giugno 2005;
Considerato che pertanto non e' possibile procedere alle integrazioni di stanziamento richieste dalla commissione parlamentare della Camera dei deputati ed adottare quindi la ripartizione sulla base della proposta formulata;
Decreta:
Art. 1.
La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per gli interventi agevolativi alle imprese e' quella risultante dall'allegato.
 
Art. 2.
Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procedera' sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
 
Art. 3.
Qualora ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112/1998, nel corso dell'anno 2006, non venga completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette regioni, avverra' sulla base delle seguenti percentuali:

===================================================================== Intervento |Percentuale fondi da assegnare ===================================================================== Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997 | convertito con legge 28 maggio 1997, | n. 140 {Misure fiscali a sostegno | dell'innovazione nelle imprese | industriali} (cosi' come modificata | dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, | art. 17).... | 14,70 --------------------------------------------------------------------- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. | 11 {Interventi a favore del commercio | e turismo} (cosi' come modificata | dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, | dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e| dall'art. 145, comma 74, legge | finanziaria 2001).... | 19,10 --------------------------------------------------------------------- Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8, | comma 2 {Incentivi automatici}.... | 66,20
 
Art. 4.
Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2006

Il Ministro: Scajola
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 41 della G.U. <----
 
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