Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006
Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3502).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con cui, nell'ambito della complessiva dotazione del predetto Fondo, e' stata riservata agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico la complessiva somma di 200 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, di cui 67,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza regionale e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza statale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 con cui sono state disciplinate le modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto attiene in via specifica alla realizzazione di interventi di competenza statale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3370 del 6 agosto 2005, recante «Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con il quale e' stata assegnata alle amministrazioni richiedenti la quota relativa all'anno 2004;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile del 14 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2005, n. 222;
Considerato che occorre provvedere alla regolamentazione della disciplina relativa alla quota finanziaria 2005, nonche' alla rettifica di talune procedure previste dalla precedente ordinanza n. 3376 del 2004;
Viste le risultanze della riunione del 1° dicembre 2005 tra il Dipartimento della protezione civile ed i rappresentanti delle amministrazioni statali;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di attivazione delle risorse disponibili per l'anno 2005, a valere sul Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, destinate agli interventi di competenza statale.
2. Ai fini dell'utilizzo delle somme di cui al comma 1, pari ad euro 32,5 milioni, si applica la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3376 del 2004, con le modifiche di cui alla presente ordinanza.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2, ciascuna amministrazione dello Stato:
a) predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, il programma temporale delle verifiche tecniche ed i piani degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, della ordinanza n. 3376 del 2004, che intende realizzare, con indicazione dei relativi costi convenzionali, determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza n. 3376, della quota percentuale finanziabile, nonche' dell'ente beneficiario e dell'ordine di priorita';
b) puo' predisporre e trasmettere al Dipartimento della protezione civile, entro il 31 dicembre 2006, un ulteriore piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza n. 3376 del 2004 con indicazione dei relativi costi convenzionali, determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, della quota percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e dell'ordine di priorita'.
4. Agli interventi di cui al comma 3, lettera b) e' riservata una percentuale pari al 30% del complessivo importo di cui al comma 2.
 
Art. 2.
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, le parole «nell'allegato 2» sono sostituite dalle parole «nell'allegato 1»;
b) l'art. 3, comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. L'erogazione dei finanziamenti agli enti beneficiari e' effettuata direttamente dall'amministrazione dello Stato destinataria delle risorse, a seguito di comunicazione da parte degli enti beneficiari medesimi della data di conferimento dell'incarico di verifica, ovvero di avvenuto inizio dei lavori, e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora le predette comunicazioni non pervengano, per la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e per quelle di cui alle successive lettere b) e c), rispettivamente, entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla data di riassegnazione delle risorse alla medesima amministrazione dello Stato, l'amministrazione stessa segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che puo' disporre la revoca del finanziamento.».
 
Art. 3.
1. Per consentire al Dipartimento della protezione civile di raccogliere in maniera omogenea le informazioni ed i risultati derivanti dalle verifiche sismiche di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), dell'ordinanza n. 3376 del 2004, le amministrazioni dello Stato, che beneficiano dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza nonche' dei finanziamenti di cui all'ordinanza n. 3376 del 2004, provvedono a compilare le schede tecniche di sintesi per gli edifici ed i ponti, con le relative istruzioni d'uso, riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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