Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. (Ordinanza n. 3504).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;
Vista la nota del 31 gennaio 2006 della regione Abruzzo con la quale e' stata rappresentata la grave situazione di emergenza socio-ambientale venutasi a creare nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;
Considerato che la situazione emergenziale in atto non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 24 febbraio 2006;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il dott. Adriano Goio e' nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi che preveda:
a) la realizzazione delle opere di regolazione della portata del fiume al fine di assicurare il deflusso minimo vitale nonche' consentire l'utilizzo di acque superficiali per usi duali;
b) la realizzazione delle opere di collettamento degli scarichi civili ed industriali e degli impianti depurativi, nonche' l'adeguamento di quelli esistenti, al fine di ridurre il livello di inquinamento;
c) l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza idraulica ed al ripristino ambientale.
3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale, in ordine all'inquinamento determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni periferiche dello Stato, all'Amministrazione regionale, agli Uffici territoriali di Governo, alle province, ai comuni, alle Aziende speciali, ai Consorzi ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Abruzzo.
4. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale in ordine all'inquinamento determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato, provvede all'eventuale approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione dovesse ritenersi necessaria, nonche' ad autorizzarne l'esercizio. In particolare, l'approvazione e l'autorizzazione da parte del Commissario delegato sostituiscono ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza, all'imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attivita' di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione, provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
3. Per la valutazione d'impatto ambientale le procedure normativamente previste sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento ivi previsto deve essere attuato entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 3, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97 e 98;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, art. 7;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 3, 9 e 10;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 6, 17, 19, 20, 21, 24 e 25, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 28, 31, 33, 50, comma 1;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151;
leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 4.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il Capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata la relativa disponibilita'.
 
Art. 5.
1. Il Commissario delegato puo' avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di consulenti, fino al numero massimo di tre unita' di elevata e comprovata professionalita', con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse del presente provvedimento, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del Commissario delegato, verra' determinato l'oggetto dell'incarico e la durata. Il compenso spettante a ciascuno dei predetti consulenti e' fissato nel limite massimo di euro 20.000,00 su base annua, con oneri posti a carico dell'articolo 6. Per le medesime finalita' il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a stipulare fino a sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento composto da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione.
 
Art. 6.
1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, con esclusione dell'art. 4, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie spettanti alla regione Abruzzo ai sensi della delibera Cipe n. 35 del 2005 - allegato 3, nel limite di euro 15 milioni, nonche' mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.
 
Art. 7.
3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Presidente: Berlusconi
 
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